A cura dell’Avv. Fernando Pinto
La decisione resa dal Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel caso maleki c. italia (eng) rappresenta uno dei più significativi interventi internazionali sul tema del processo celebrato in assenza dell’imputato. La pronuncia del 15 luglio 1999 affronta una questione centrale per ogni ordinamento democratico: è possibile processare una persona senza la sua presenza? E quali garanzie devono essere rispettate affinché il processo possa dirsi equo?
Il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite
Per comprendere la portata della decisione è necessario ricordare il ruolo del Comitato dei Diritti Umani.
L’organismo è stato istituito dall’articolo 28 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed è composto da esperti indipendenti incaricati di vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dagli Stati aderenti.
Grazie al Protocollo Opzionale relativo al Patto, le persone che ritengono di avere subito una violazione dei diritti garantiti dal Patto possono presentare una comunicazione individuale al Comitato dopo avere esaurito i rimedi interni disponibili.
Attraverso questo meccanismo, il Comitato svolge una funzione fondamentale di controllo internazionale e contribuisce allo sviluppo degli standard di tutela dei diritti fondamentali.
La vicenda di Ali Maleki
Il protagonista della vicenda era Ali Maleki, cittadino iraniano condannato in Italia per traffico di sostanze stupefacenti.
Nel novembre del 1988 egli venne giudicato e condannato in contumacia per avere importato e commercializzato droga nel territorio italiano. La sentenza fu successivamente confermata dalla Corte d’Appello nel 1989.
Negli anni successivi Maleki si trovava negli Stati Uniti. Nel 1991 fu arrestato in California in attesa dell’estradizione richiesta dall’Italia. Tuttavia, nell’aprile del 1992 le autorità statunitensi respinsero la domanda di estradizione.
Qualche anno dopo, nel 1995, durante un transito aeroportuale a Roma mentre era diretto in Iran, Maleki venne arrestato e tradotto in carcere per l’esecuzione della condanna pronunciata nei suoi confronti.
Fu a questo punto che la vicenda assunse una dimensione internazionale.
La comunicazione presentata al Comitato ONU
Il figlio di Ali Maleki, Kambiz Maleki, presentò una comunicazione al Comitato dei Diritti Umani sostenendo che il padre fosse stato vittima di una violazione dei diritti garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Secondo il ricorrente, il procedimento penale celebrato in Italia si era svolto senza che l’imputato fosse stato effettivamente informato dell’esistenza del processo.
Lo Stato italiano replicò che Maleki era stato regolarmente rappresentato da un difensore d’ufficio e che la sentenza di primo grado era stata impugnata dal suo legale. Inoltre, il Governo sostenne di presumere che l’imputato fosse stato informato dal difensore dell’esistenza del procedimento.
Il cuore della controversia riguardava dunque l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Il diritto a un equo processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici
La questione venne esaminata alla luce dell’articolo 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Questa disposizione garantisce a ogni individuo il diritto ad essere giudicato da un tribunale competente, indipendente e imparziale e ad ottenere una pubblica e giusta udienza.
Il diritto ad un equo processo costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto e rappresenta una delle principali garanzie contro gli arbitri del potere pubblico.
Secondo il Comitato, le garanzie previste dall’articolo 14 devono essere rispettate anche quando il processo si svolge in assenza dell’imputato.
Quando il processo in contumacia è compatibile con i diritti umani
Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda proprio la compatibilità del processo in contumacia con il diritto internazionale.
Il Comitato ha precisato che non esiste un divieto assoluto di celebrare processi in assenza dell’imputato.
Tuttavia, tale modalità processuale può essere considerata conforme al Patto soltanto se lo Stato dimostra che l’imputato è stato convocato tempestivamente e informato in modo adeguato dell’esistenza del procedimento.
La semplice presenza di un difensore d’ufficio non è sufficiente.
Occorre infatti verificare che l’interessato abbia realmente avuto la possibilità di conoscere le accuse formulate nei suoi confronti e di esercitare i propri diritti di difesa.
In altre parole, il diritto di partecipare al proprio processo costituisce una componente essenziale del diritto a un equo processo.
La decisione del Comitato nel caso Ali Maleki c. Italia
Applicando questi principi al caso concreto, il Comitato osservò che l’Italia non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che Ali Maleki fosse stato informato del procedimento penale celebrato nei suoi confronti.
Lo Stato si era limitato ad affermare di presumere che il difensore avesse comunicato all’imputato l’esistenza del processo.
Per il Comitato tale affermazione era manifestamente insufficiente.
L’onere della prova gravava infatti sullo Stato, il quale avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta conoscenza del procedimento da parte dell’interessato.
Secondo il Comitato, prima di procedere alla celebrazione di un processo in absentia il giudice avrebbe dovuto verificare in maniera concreta che l’imputato fosse stato informato delle accuse e dell’esistenza del giudizio.
Poiché tale verifica non risultava effettuata, il Comitato concluse che l’Italia aveva violato l’articolo 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Le conseguenze della pronuncia
Nelle proprie conclusioni il Comitato dichiarò che lo Stato italiano era tenuto a garantire ad Ali Maleki un rimedio effettivo.
Secondo l’organismo delle Nazioni Unite tale rimedio avrebbe dovuto consistere nella sua immediata liberazione oppure nella celebrazione di un nuovo processo in sua presenza.
Il Comitato invitò inoltre l’Italia ad adottare tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di analoghe violazioni in futuro.
La decisione costituisce quindi un importante richiamo agli obblighi internazionali degli Stati in materia di garanzie processuali.
Perché il caso Ali Maleki c. Italia è ancora attuale
A distanza di molti anni, la decisione mantiene una straordinaria attualità.
Le questioni relative alla conoscenza effettiva del procedimento, alla partecipazione dell’imputato al processo e alle garanzie difensive continuano infatti a occupare un ruolo centrale sia nella giurisprudenza nazionale sia in quella internazionale.
Il caso dimostra come il diritto a un equo processo non possa essere ridotto a una mera formalità procedurale.
La presenza di un difensore, da sola, non basta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell’imputato.
Ciò che conta è che la persona interessata sia concretamente posta nelle condizioni di conoscere le accuse e di partecipare alla propria difesa.
La decisione Ali Maleki c. Italia rappresenta una tappa importante nell’elaborazione degli standard internazionali in materia di giusto processo.
Il Comitato dei Diritti Umani ONU e la Corte EDU: quali differenze?
Spesso il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite viene confuso con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CORTE EDU). In realtà si tratta di organismi diversi, che operano sulla base di strumenti giuridici differenti e con competenze non coincidenti.
La CORTE EDU è un organo giurisdizionale istituito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950. Ha sede a Strasburgo e può essere adita dai cittadini degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa che ritengano di avere subito una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione.
Il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, invece, è un organo composto da esperti indipendenti istituito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Esso esamina le comunicazioni individuali presentate contro gli Stati che hanno aderito al Protocollo Opzionale al Patto. Le decisioni adottate dal Comitato, denominate “Views” o “Considerazioni”, non hanno formalmente la natura di sentenze e non possiedono lo stesso grado di vincolatività delle pronunce della CORTE EDU.
Un’altra importante differenza riguarda l’ambito geografico di applicazione. La CORTE EDU esercita la propria giurisdizione esclusivamente nei confronti degli Stati aderenti alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il Comitato ONU può esaminare comunicazioni provenienti da qualsiasi Stato parte del Protocollo Opzionale, indipendentemente dalla sua collocazione geografica.




