La Cassazione traccia confini precisi per l’allontanamento dei minori dalla famiglia d’origine. Con l’ordinanza n. 23759 del 22 luglio 2026, la Prima Sezione civile ribadisce che il giudice può disporre il collocamento extrafamiliare soltanto come misura estrema, davanti a un pregiudizio concreto e attuale per il bambino e quando gli interventi meno invasivi non risultano sufficienti.
Non bastano, quindi, formule generiche come “criticità genitoriali”, “comportamenti disfunzionali” o una difficile collaborazione con i servizi sociali. Il giudice deve individuare fatti precisi, valutarne gli effetti sul minore e spiegare perché gli strumenti di sostegno alla famiglia non consentono di proteggerlo adeguatamente.
La pronuncia richiama così un principio centrale del diritto di famiglia: il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia d’origine e le istituzioni devono privilegiare, quando possibile e compatibile con la sua tutela, gli interventi capaci di preservare i legami familiari.
Allontanamento dei minori: cosa ha stabilito la Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso della madre di una minore. La Corte d’appello di Milano aveva confermato il collocamento della bambina in una comunità, dopo un percorso caratterizzato da conflittualità familiare, difficoltà genitoriali e problemi nei rapporti con i servizi.
La madre ha contestato il provvedimento davanti alla Cassazione.
Con l’ordinanza n. 23759/2026, la Suprema Corte ha cassato il precedente decreto e ha richiesto un nuovo esame della vicenda. Al centro della decisione si trova il principio secondo cui l’affidamento eterofamiliare rappresenta una misura eccezionale e temporanea.
Il giudice deve fondare una decisione tanto incisiva su elementi concreti e verificabili. Deve inoltre indicare la prevedibile durata dell’affidamento e collegarla agli interventi destinati al recupero della famiglia d’origine.
Il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine
La Cassazione richiama il quadro normativo che tutela il rapporto tra il bambino e la sua famiglia.
L’articolo 1 della Legge n. 184/1983 riconosce al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Anche l’articolo 315-bis del Codice civile tutela i diritti fondamentali del figlio, mentre l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo protegge la vita privata e familiare.
Da queste norme emerge un principio preciso: l’allontanamento dalla famiglia non può rappresentare la risposta automatica alle difficoltà genitoriali.
Il giudice deve verificare l’esistenza di un pregiudizio concreto e attuale per il minore. Deve inoltre valutare se interventi di sostegno meno invasivi possano eliminare o ridurre quel rischio.
Soltanto quando tali strumenti non consentono di tutelare adeguatamente il bambino, il collocamento extrafamiliare può trovare giustificazione.
Servizi sociali: la mancata collaborazione del genitore non basta
Uno dei punti più rilevanti dell’ordinanza riguarda il rapporto tra genitori e servizi sociali.
Una relazione conflittuale con gli operatori, la mancata adesione a un percorso proposto dai servizi o una generica valutazione negativa delle capacità genitoriali non possono, da sole, giustificare l’allontanamento di un bambino.
Il giudice deve concentrare l’analisi sulla relazione tra genitore e figlio e sugli effetti concreti che le condotte dell’adulto producono sul benessere del minore.
In altre parole, il procedimento non deve stabilire se il genitore collabori in modo soddisfacente con le istituzioni. Deve accertare se determinate condotte provochino al bambino un pregiudizio sufficientemente grave da rendere necessario il suo allontanamento.
La differenza risulta decisiva.
Un rapporto difficile tra un genitore e gli assistenti sociali può rappresentare un elemento del quadro complessivo, ma non sostituisce la prova di un rischio concreto per il minore.
Niente formule generiche per giustificare l’allontanamento
La Cassazione richiede ai giudici una motivazione fondata su fatti specifici.
Espressioni come “inadeguatezza genitoriale”, “criticità”, “fragilità” o “comportamenti disfunzionali” non bastano quando mancano elementi concreti capaci di dimostrare il danno o il serio rischio di danno per il bambino.
Il tribunale deve individuare le condotte rilevanti, valutarne la gravità e spiegare quale pregiudizio producano sul minore.
Questo criterio vale anche quando il procedimento contiene relazioni di psicologi, assistenti sociali o altri professionisti. Il giudice deve valutare gli elementi raccolti e fondare la propria decisione sui fatti emersi nel caso concreto.
L’allontanamento non può quindi trasformarsi in una sanzione nei confronti del genitore che mantiene un rapporto conflittuale con le istituzioni.
Prima dell’allontanamento vanno valutate le misure meno invasive
L’ordinanza ribadisce anche il carattere residuale del collocamento extrafamiliare.
Prima di separare un bambino dalla famiglia, occorre verificare se strumenti meno invasivi possano proteggerlo e, contemporaneamente, sostenere il nucleo familiare.
Gli interventi possono comprendere, a seconda delle circostanze concrete, sostegno alla genitorialità, assistenza educativa, aiuti sociali e altre misure capaci di affrontare le difficoltà che interessano il nucleo.
L’obiettivo resta la tutela del minore. Quando risulta possibile proteggerlo senza interrompere la convivenza familiare, il sistema deve privilegiare gli strumenti meno invasivi.
Quando, invece, un grave pregiudizio rende tali misure insufficienti, il giudice può ricorrere al collocamento esterno.
L’affidamento eterofamiliare deve avere una durata
La Cassazione affronta un altro aspetto fondamentale: l’affidamento eterofamiliare non può protrarsi senza una prospettiva temporale definita.
Il provvedimento deve indicare la durata prevedibile della misura e collegarla al percorso destinato al recupero della famiglia d’origine.
Anche un’eventuale proroga richiede una motivazione e un limite temporale.
La temporaneità distingue infatti l’affidamento familiare dalle situazioni nelle quali la mancanza di un ambiente familiare idoneo assume carattere irreversibile e può aprire scenari giuridici differenti.
Il giudice deve quindi verificare nel tempo l’evoluzione della situazione e valutare se le difficoltà che avevano giustificato l’affidamento siano cessate.
Un esempio pratico: il conflitto con gli assistenti sociali
Immaginiamo una madre sola che attraversi un periodo di difficoltà economica e mantenga un rapporto molto conflittuale con gli assistenti sociali. La donna rifiuta alcune visite domiciliari e non vuole seguire un percorso psicologico proposto dai servizi.
Questi elementi, considerati isolatamente, non determinano automaticamente l’allontanamento del figlio.
Il tribunale deve verificare quale effetto concreto produca la condotta materna sul bambino. Deve analizzare le sue condizioni, il rapporto con il genitore, le eventuali situazioni di rischio e la possibilità di affrontare le difficoltà attraverso misure meno invasive.
Se emergesse invece un pregiudizio grave e attuale che gli interventi di sostegno non riescono a eliminare, il giudice potrebbe adottare una misura di collocamento esterno nell’interesse del minore.
La Cassazione, dunque, non introduce un divieto assoluto di allontanamento. Impone un criterio molto più rigoroso: la separazione dalla famiglia rappresenta l’ultima soluzione e richiede fatti concreti, una motivazione specifica e la verifica preventiva delle alternative disponibili.
Cosa cambia dopo l’ordinanza n. 23759/2026
La pronuncia della Cassazione rafforza alcuni criteri che tribunali e servizi devono seguire nei procedimenti che coinvolgono la responsabilità genitoriale.
La conflittualità con i servizi sociali non equivale, da sola, a un pregiudizio per il bambino. Le valutazioni generiche sull’inadeguatezza del genitore non sostituiscono l’accertamento dei fatti. Il collocamento extrafamiliare richiede un rischio concreto e attuale, mentre il giudice deve verificare prima la possibilità di ricorrere a strumenti meno invasivi.
Inoltre, l’affidamento deve conservare la propria natura temporanea e inserirsi in un percorso coerente con la tutela del minore e, quando possibile, con il recupero della famiglia d’origine.
L’ordinanza n. 23759 del 22 luglio 2026 ribadisce così un principio essenziale: proteggere il bambino non significa automaticamente separarlo dalla sua famiglia. Quando le circostanze lo consentono, le istituzioni devono cercare strumenti capaci di tutelare il minore preservando i suoi legami familiari.




