A cura della dott.ssa Floriana Crimi
L’art. 12-bis del Testo Unico Immigrazione torna al centro del dibattito giuridico.
Con ordinanza del 16 ottobre 2025, il GUP del Tribunale di Siracusa ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione che tocca uno dei punti più delicati della politica criminale degli ultimi anni: la proporzionalità delle pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti di immigrazione clandestina.
La norma, introdotta dal cosiddetto Decreto Cutro, rappresenta una delle scelte più incisive del legislatore nella lotta al traffico di migranti. Tuttavia, secondo il giudice rimettente, proprio la severità dell’impianto sanzionatorio potrebbe porsi in contrasto con i principi costituzionali.
Cosa prevede l’art. 12-bis TUI
L’art. 12-bis del D.lgs. 286/1998 punisce chi, nel commettere un delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, provochi – anche senza volerlo – la morte o lesioni personali ai migranti coinvolti nella traversata.
La struttura è quella del reato aggravato dall’evento non voluto. Tuttavia, il trattamento sanzionatorio è tra i più severi dell’ordinamento penale:
da 20 a 30 anni di reclusione se muoiono più persone o se alla morte si accompagnano lesioni;
da 15 a 24 anni per la morte di una sola persona;
da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime.
A ciò si aggiungono aumenti di pena in presenza di aggravanti e, soprattutto, il divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo limitate eccezioni.
È proprio questa rigidità a suscitare i dubbi di legittimità costituzionale.
Il caso da cui nasce la questione
Il procedimento riguarda due cittadini stranieri accusati di aver condotto un’imbarcazione con 34 migranti a bordo verso le coste italiane. Durante la traversata si sarebbero verificati eventi drammatici: tre persone hanno perso la vita e altre dieci sono rimaste ferite.
Il Pubblico Ministero ha contestato:
il favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina;
il reato di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di immigrazione clandestina;
il naufragio colposo.
Nel corso dell’udienza preliminare, il GUP ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità e ha rimesso gli atti alla Consulta.
Il nodo centrale: la proporzionalità delle pene
Il cuore della questione riguarda la proporzionalità del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12-bis TUI.
Secondo il giudice rimettente, le pene risultano eccessivamente elevate, specie nei minimi edittali, e la preclusione al bilanciamento impedisce al giudice di modulare la sanzione in base alla concreta gravità del fatto.
Questo meccanismo rischia di livellare situazioni profondamente diverse, trattandole allo stesso modo.
Il possibile contrasto con l’art. 3 Costituzione
L’art. 3 della Costituzione impone che il legislatore non introduca discipline irragionevoli o discriminatorie.
Il raffronto con altre fattispecie è significativo.
L’omicidio colposo come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.) prevede pene molto più contenute. Anche con gli aumenti, difficilmente si raggiungono i livelli previsti dall’art. 12-bis.
Persino rispetto all’omicidio doloso (art. 575 c.p.), punito con la reclusione non inferiore a 21 anni, la distanza sanzionatoria non appare così marcata.
Ne emerge un paradosso: una condotta caratterizzata da evento non voluto può comportare pene prossime a quelle previste per l’omicidio volontario.
Il problema della funzione rieducativa della pena
La questione tocca anche l’art. 27 della Costituzione.
La pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Se la sanzione non è proporzionata alla responsabilità effettiva, il rischio è che essa perda la sua funzione costituzionale e si trasformi in uno strumento esclusivamente repressivo.
Una pena percepita come eccessiva può compromettere il percorso di responsabilizzazione del condannato.
Il parametro europeo: art. 49 Carta di Nizza
L’ordinanza richiama anche l’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il principio di proporzionalità delle pene.
Trattandosi di parametro vincolante per gli Stati membri, il suo eventuale mancato rispetto assume rilievo costituzionale attraverso gli articoli 11 e 117 della Costituzione.
Il controllo della Corte Costituzionale potrebbe dunque avere anche una dimensione europea.
Il rischio applicativo: i cosiddetti migranti “scafisti”
Uno dei punti più delicati riguarda l’applicazione dell’art. 12-bis ai cosiddetti migranti scafisti.
Non di rado, infatti, il timone dell’imbarcazione viene affidato a uno dei migranti, spesso come forma di pagamento della traversata.
In questi casi, il soggetto:
non organizza il traffico;
non appartiene a strutture criminali;
non gestisce l’operazione.
Eppure, in presenza di eventi mortali, potrebbe essere esposto a pene tra le più severe del sistema penale.
Il rischio è quello di punire allo stesso modo chi dirige un’organizzazione criminale e chi svolge un ruolo marginale e subordinato.
La discrezionalità legislativa e i suoi limiti
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione delle pene.
Il Decreto Cutro ha rappresentato una risposta politica forte ai fenomeni migratori e ai tragici naufragi.
Tuttavia, la discrezionalità incontra un limite nei principi costituzionali. Quando la risposta punitiva appare sproporzionata o irragionevole, il sindacato della Corte Costituzionale diventa necessario.
In attesa della decisione della Corte Costituzionale
La questione sollevata dal GUP di Siracusa pone la Corte Costituzionale di fronte a un passaggio cruciale.
La Consulta dovrà stabilire se l’art. 12-bis TUI, così come formulato, rispetti:
il principio di uguaglianza;
la proporzionalità della pena;
la funzione rieducativa;
i vincoli europei in materia penale.
La decisione inciderà profondamente sull’assetto repressivo in materia di immigrazione clandestina.
Non si tratta soltanto di valutare la legittimità di una norma. Si tratta di comprendere fino a che punto la politica criminale possa spingersi nell’inasprire le pene senza oltrepassare la soglia tracciata dalla Costituzione.
La parola, ora, passa alla Consulta.




