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Avvocato Massimo Ferrante

Articolo 3 CEDU: lo Stato non può torturare, neppure il colpevole

A cura dell’Avv. Fernando PInto

Esistono diritti che non possono essere sospesi neppure nelle situazioni più difficili. Il divieto di tortura previsto dall’articolo 3 CEDU è uno di questi.

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce un principio tanto semplice nella sua formulazione quanto fondamentale nelle sue conseguenze: nessuna persona può essere sottoposta a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Non importa quale reato abbia commesso o sia sospettata di avere commesso. Non importa quanto grave sia la situazione di ordine pubblico. E non importa neppure che uno Stato stia affrontando terrorismo, criminalità organizzata, emergenze o consistenti flussi migratori.

La dignità della persona rappresenta un limite all’esercizio del potere pubblico.

È proprio questo uno degli elementi che rendono l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo una delle garanzie fondamentali del sistema europeo di tutela dei diritti umani.

Che cosa stabilisce l’articolo 3 CEDU?

L’articolo 3 della Convenzione dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

Dietro una disposizione estremamente sintetica si trova un sistema di protezione molto articolato, costruito anche attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte, istituita per assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, può essere investita, alle condizioni previste dalla Convenzione, del ricorso di una persona fisica, di un’organizzazione non governativa o di un gruppo di privati che sostengano di essere vittime della violazione di uno dei diritti riconosciuti.

Il sistema europeo parte tuttavia da un principio fondamentale: spetta innanzitutto agli Stati garantire concretamente il rispetto della Convenzione.

La tutela dei diritti fondamentali non è quindi un compito che può essere semplicemente delegato alla Corte europea.

Il divieto di tortura è assoluto

Una delle caratteristiche più importanti dell’articolo 3 CEDU è il carattere assoluto della protezione riconosciuta.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha costantemente ribadito che non sono ammesse deroghe al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti.

Il principio vale anche nelle circostanze più difficili.

La lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata, una grave situazione di pericolo pubblico o un consistente afflusso di migranti e richiedenti asilo non consentono allo Stato di oltrepassare questo limite.

E il divieto opera indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dalla natura del reato che le viene contestato.

Questo significa che la protezione garantita dall’articolo 3 CEDU riguarda ogni persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato.

Anche chi è accusato o condannato per un reato particolarmente grave conserva la propria dignità umana.

Gli obblighi dello Stato secondo l’articolo 3 CEDU

L’articolo 3 non impone allo Stato soltanto di non torturare.

La tutela prevista dalla Convenzione è più ampia.

Esiste innanzitutto un obbligo negativo: lo Stato deve astenersi dall’infliggere alle persone sottoposte alla propria giurisdizione trattamenti che raggiungano il livello di gravità richiesto dall’articolo 3.

Accanto a questo divieto, però, esistono anche importanti obblighi positivi.

Lo Stato deve predisporre un quadro legislativo e regolamentare adeguato a proteggere le persone; deve adottare, quando necessario, misure operative per tutelare chi si trovi esposto a un rischio concreto di trattamenti contrari alla Convenzione; deve inoltre svolgere un’indagine effettiva quando viene formulata una denuncia attendibile relativa a possibili maltrattamenti.

La protezione assicurata dall’articolo 3, pertanto, non consiste semplicemente nel divieto di un comportamento.

Richiede anche che lo Stato intervenga per prevenire, accertare e contrastare le violazioni.

Quando un maltrattamento viola l’articolo 3 CEDU?

Non qualsiasi comportamento spiacevole o illegittimo costituisce automaticamente una violazione dell’articolo 3.

Secondo i principi elaborati dalla Corte europea, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità.

Non esiste però una soglia completamente astratta e identica per ogni situazione.

La valutazione dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto.

Per stabilire se sia stato superato il limite imposto dalla Convenzione possono quindi assumere rilevanza la natura del trattamento, la sua durata, l’intensità delle sofferenze provocate e le condizioni personali della vittima.

È proprio l’analisi concreta della vicenda a permettere di distinguere tra tortura, trattamento inumano e trattamento degradante.

Che cosa si intende per tortura?

La tortura rappresenta la forma più grave dei trattamenti contemplati dall’articolo 3.

La distinzione rispetto alle altre condotte vietate dipende innanzitutto dalla particolare intensità delle sofferenze inflitte.

Ma non soltanto.

Nella nozione di tortura assume rilievo anche l’elemento intenzionale: l’inflizione deliberata di dolori o sofferenze particolarmente intense per raggiungere uno scopo, come ottenere informazioni o una confessione, punire oppure intimidire una persona.

Un esempio significativo nella giurisprudenza della Corte europea è rappresentato dal caso Aksoy c. Turchia.

Il ricorrente, durante il fermo di polizia, era stato completamente denudato, gli erano state legate le mani dietro la schiena ed era stato sospeso per le braccia allo scopo di estorcergli una confessione.

La Corte qualificò il trattamento come tortura.

Che cosa sono i trattamenti inumani?

La differenza tra tortura e trattamento inumano riguarda principalmente il grado e l’intensità della sofferenza inflitta.

Un comportamento può quindi violare l’articolo 3 anche senza raggiungere la soglia necessaria per essere qualificato come tortura.

La giurisprudenza europea offre diversi esempi.

Nel caso Gäfgen c. Germania, la Corte si è occupata della minaccia di tortura nei confronti di una persona sottoposta a fermo di polizia.

Nel caso Chember c. Russia, la questione riguardava un soldato di leva con problemi di salute al quale era stato imposto, come sanzione, un livello eccessivo di esercizio fisico.

Nel caso Simeonovi c. Bulgaria, invece, la Corte ha esaminato la situazione di un ricorrente che stava scontando da tempo una condanna all’ergastolo in condizioni precarie e all’interno di un regime carcerario particolarmente restrittivo.

Questi casi dimostrano come la protezione dell’articolo 3 CEDU possa operare in contesti molto differenti.

Quando un trattamento è degradante?

Un trattamento viene generalmente considerato degradante quando umilia o svilisce la persona, manifesta una mancanza di rispetto per la sua dignità oppure provoca sentimenti di paura, angoscia o inferiorità capaci di incidere profondamente sulla sua resistenza morale o fisica.

Un elemento particolarmente significativo è che l’umiliazione può assumere rilievo anche quando la vittima la percepisce soltanto nei confronti di se stessa.

Non è quindi indispensabile che l’umiliazione avvenga pubblicamente.

Anche l’intenzione dell’autore di umiliare o svilire la vittima può essere presa in considerazione. La sua assenza, tuttavia, non è sufficiente da sola a escludere una violazione dell’articolo 3.

Articolo 3 CEDU e diritti dei detenuti

Uno degli ambiti nei quali l’articolo 3 assume maggiore rilevanza è quello della detenzione in carcere.

La privazione della libertà personale non comporta la perdita dei diritti fondamentali.

Lo Stato che detiene una persona assume, al contrario, una particolare responsabilità nei suoi confronti, perché il detenuto si trova sottoposto al controllo delle autorità pubbliche.

Le condizioni di detenzione devono quindi rispettare la dignità umana e non possono sottoporre il detenuto a sofferenze di intensità incompatibile con la Convenzione.

La giurisprudenza citata offre esempi particolarmente significativi.

Nel caso Yankov c. Bulgaria, alcuni agenti penitenziari avevano rasato con la forza i capelli del ricorrente senza una giustificazione o una base giuridica.

Nel caso Slyusarev c. Russia, al ricorrente erano stati confiscati gli occhiali dopo l’arresto e gli erano stati restituiti soltanto cinque mesi più tardi, senza adeguata giustificazione.

Sovraffollamento carcerario e articolo 3 CEDU

Anche le condizioni materiali della detenzione possono raggiungere una gravità tale da determinare una violazione della Convenzione.

Un caso emblematico richiamato dalla giurisprudenza è Kalashnikov c. Russia.

Il ricorrente era stato detenuto per un lungo periodo in condizioni caratterizzate da grave sovraffollamento e forte insalubrità.

Il punto è particolarmente importante perché dimostra che la violazione dell’articolo 3 non presuppone necessariamente un atto di violenza fisica direttamente inflitto da un agente dello Stato.

Anche le condizioni nelle quali una persona viene costretta a vivere durante la detenzione possono diventare incompatibili con la dignità umana.

Articolo 3 CEDU, migranti e richiedenti asilo

La portata dell’articolo 3 non si esaurisce nell’ambito penitenziario.

Il carattere assoluto del divieto assume rilievo anche nella gestione delle frontiere, dei migranti e dei richiedenti asilo.

L’esistenza di situazioni emergenziali o di un elevato numero di persone in ingresso non fa venir meno la protezione prevista dalla Convenzione.

È uno degli aspetti che mostrano con maggiore evidenza la forza dell’articolo 3: la tutela della dignità umana non dipende dalla convenienza politica del momento né dalla maggiore o minore difficoltà incontrata dalle autorità pubbliche.

Perché l’articolo 3 CEDU protegge anche chi ha commesso un reato

Il principio può apparire difficile soprattutto di fronte ai reati più gravi.

Eppure è proprio in questi casi che emerge la natura fondamentale della garanzia.

Il divieto di tortura non protegge un reato. Protegge la persona dall’esercizio di un potere pubblico senza limiti.

Lo Stato dispone degli strumenti previsti dalla legge per indagare, processare e punire chi commette un reato.

Ciò che non può fare è oltrepassare il confine tracciato dalla dignità umana.

Per questo la protezione opera indipendentemente dalla condotta dell’interessato e dalla gravità delle accuse formulate nei suoi confronti.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo e la tutela dell’articolo 3

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo svolge un ruolo essenziale nell’interpretazione e nell’applicazione concreta dell’articolo 3.

Attraverso le proprie sentenze, la Corte ha progressivamente precisato che cosa debba intendersi per tortura e quali comportamenti possano integrare trattamenti inumani o degradanti.

Il sistema della Convenzione, tuttavia, attribuisce innanzitutto agli Stati il compito di rispettare e garantire i diritti riconosciuti.

La tutela europea interviene quindi all’interno di un sistema nel quale le autorità nazionali hanno una responsabilità primaria nella protezione dei diritti fondamentali.

Articolo 3 CEDU: una garanzia ancora attuale

L’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non è un principio appartenente soltanto alla storia del secondo dopoguerra.

La sua applicazione riguarda problemi estremamente attuali: condizioni carcerarie, sovraffollamento, abusi durante la custodia, trattamenti degradanti, tutela delle persone vulnerabili, migrazioni e responsabilità delle autorità pubbliche.

Le sentenze della Corte europea continuano a dare contenuto concreto a poche parole scritte nella Convenzione.

Ed è proprio questa evoluzione giurisprudenziale a ricordare un principio fondamentale dello Stato di diritto: la dignità umana non viene meno quando una persona entra in carcere, viene arrestata, attraversa una frontiera o è accusata di un grave reato.

Lo Stato può indagare, processare e punire. Ma non può torturare. Neppure il colpevole.

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