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Avvocato Massimo Ferrante

ARTICOLO 572 C.P. E NOZIONE DI CONVIVENZA SECONDO LA CASSAZIONE

L’articolo 572 del codice penale punisce i maltrattamenti in danno di:

  • Persone della famiglia.
  • Persone comunque conviventi.
  • Persone sottoposte ad autorità o affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.

Interpretazione estensiva della nozione di “convivenza”:

La Cassazione ha ampliato significativamente la nozione di convivenza, includendo:

  • Convivenze familiari tradizionali (coniugi, figli, genitori, fratelli, parenti prossimi).
  • Convivenze di fatto, caratterizzate da una relazione stabile e duratura, indipendentemente dal legame matrimoniale (es. convivenza more uxorio).

Requisiti qualificanti la “convivenza”:

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, per configurare una situazione di convivenza ai fini dell’art. 572 c.p., sono necessari:

  • Stabilità (continuità nel tempo della relazione).
  • Reciproca assistenza e solidarietà (cura reciproca e supporto materiale e morale).
  • Condivisione della vita materiale e affettiva (comune gestione delle necessità domestiche e condivisione dello spazio abitativo, ma anche della vita sociale e affettiva).

Convivenza non necessariamente identificata con coabitazione permanente:

La Corte di Cassazione chiarisce che:

  • La convivenza non richiede obbligatoriamente la coabitazione fisica continuativa.
  • Anche la convivenza discontinua (ad es. per motivi di lavoro, salute o personali) può configurare il reato, purché permanga una effettiva consuetudine di vita, caratterizzata da continuità relazionale e solidarietà reciproca.

Conseguenze giuridiche della cessazione della convivenza:

Se la convivenza cessa effettivamente:

  • Le eventuali condotte vessatorie successive potrebbero non rientrare più nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), bensì configurare il diverso reato di atti persecutori (stalking) previsto dall’art. 612-bis c.p.
  • La discriminante è data dall’effettiva interruzione definitiva della consuetudine di vita.

Massime giurisprudenziali rilevanti (sintesi):

  • «La convivenza rilevante ex art. 572 c.p. è configurabile ove sussista una relazione personale caratterizzata da stabilità, comunanza materiale e spirituale, non limitata alla mera coabitazione fisica» (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 30761 del 14 luglio 2023).

  • «La convivenza, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, implica una radicata e stabile relazione affettiva e materiale, che vada oltre la semplice presenza nello stesso luogo» (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 26263 del 4 luglio 2024).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione interpreta quindi la convivenza in senso ampio e sostanziale, valorizzando non solo la coabitazione fisica ma soprattutto la dimensione affettiva, sociale e materiale del rapporto.

La valutazione della presenza e permanenza di questi requisiti è determinante ai fini della configurazione del reato previsto dall’art. 572 c.p

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