L’articolo 572 del codice penale punisce i maltrattamenti in danno di:
- Persone della famiglia.
- Persone comunque conviventi.
- Persone sottoposte ad autorità o affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.
Interpretazione estensiva della nozione di “convivenza”:
La Cassazione ha ampliato significativamente la nozione di convivenza, includendo:
- Convivenze familiari tradizionali (coniugi, figli, genitori, fratelli, parenti prossimi).
- Convivenze di fatto, caratterizzate da una relazione stabile e duratura, indipendentemente dal legame matrimoniale (es. convivenza more uxorio).
Requisiti qualificanti la “convivenza”:
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, per configurare una situazione di convivenza ai fini dell’art. 572 c.p., sono necessari:
- Stabilità (continuità nel tempo della relazione).
- Reciproca assistenza e solidarietà (cura reciproca e supporto materiale e morale).
- Condivisione della vita materiale e affettiva (comune gestione delle necessità domestiche e condivisione dello spazio abitativo, ma anche della vita sociale e affettiva).
Convivenza non necessariamente identificata con coabitazione permanente:
La Corte di Cassazione chiarisce che:
- La convivenza non richiede obbligatoriamente la coabitazione fisica continuativa.
- Anche la convivenza discontinua (ad es. per motivi di lavoro, salute o personali) può configurare il reato, purché permanga una effettiva consuetudine di vita, caratterizzata da continuità relazionale e solidarietà reciproca.
Conseguenze giuridiche della cessazione della convivenza:
Se la convivenza cessa effettivamente:
- Le eventuali condotte vessatorie successive potrebbero non rientrare più nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), bensì configurare il diverso reato di atti persecutori (stalking) previsto dall’art. 612-bis c.p.
- La discriminante è data dall’effettiva interruzione definitiva della consuetudine di vita.
Massime giurisprudenziali rilevanti (sintesi):
«La convivenza rilevante ex art. 572 c.p. è configurabile ove sussista una relazione personale caratterizzata da stabilità, comunanza materiale e spirituale, non limitata alla mera coabitazione fisica» (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 30761 del 14 luglio 2023).
«La convivenza, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, implica una radicata e stabile relazione affettiva e materiale, che vada oltre la semplice presenza nello stesso luogo» (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 26263 del 4 luglio 2024).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione interpreta quindi la convivenza in senso ampio e sostanziale, valorizzando non solo la coabitazione fisica ma soprattutto la dimensione affettiva, sociale e materiale del rapporto.
La valutazione della presenza e permanenza di questi requisiti è determinante ai fini della configurazione del reato previsto dall’art. 572 c.p




