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Avvocato Massimo Ferrante

Assolto dall’accusa di usura: quando il prestito diventa investimento (e il processo si ribalta)

Un processo lungo 15 anni: tra denunce, intercettazioni e carte di credito

Una delle vicende più complesse degli ultimi anni in materia di reati economici si è conclusa con un verdetto di assoluzione per l’imputato, accusato di aver concesso prestiti con tassi usurari a un imprenditore in difficoltà economica. Il processo si è protratto per oltre quindici anni, con un impianto accusatorio fondato su intercettazioni, documenti bancari, assegni e testimonianze. Tuttavia, l’esito finale ha ribaltato le previsioni: il reato non sussiste.

Le accuse: tassi mensili fino al 10%

Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe concesso un prestito da 300.000 euro con tassi d’interesse variabili tra il 5% e il 10% mensile. Inoltre, avrebbe preteso in garanzia una quota societaria di una S.r.l. intestata alla persona offesa. Le prove a carico includevano assegni, scritture private, e una lunga serie di conversazioni telefoniche captate durante le indagini.

La persona offesa, inizialmente reticente, aveva poi collaborato con la polizia giudiziaria, consegnando audio, fotografie e documenti che avrebbero dovuto dimostrare l’esistenza di un rapporto finanziario fondato sull’usura.

Il cuore della difesa: un investimento, non un prestito

La difesa ha sostenuto sin dal principio che si trattasse di un investimento societario, volto all’avvio di un’attività commerciale presso un importante scalo aeroportuale. Secondo la tesi difensiva, l’imputato avrebbe versato ingenti somme — tra cui 60.000 euro per partecipare a una gara di appalto e ulteriori 140.000 euro — al fine di entrare in società con l’imprenditore, mai effettivamente formalizzata.

Il rapporto tra i due, come sostenuto anche dall’imputato, sarebbe stato inizialmente improntato alla fiducia reciproca e alla frequentazione personale. Solo successivamente, a fronte della mancata restituzione del denaro e della mancata formalizzazione della società, sarebbero sorti dissapori e contenziosi.

Le intercettazioni: toni colloquiali, nessuna minaccia

Le intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite nel corso delle indagini hanno documentato numerosi contatti tra l’imputato e l’imprenditore. Tuttavia, come chiarito anche dalla polizia giudiziaria, in nessuna conversazione sono emersi elementi intimidatori o minacce esplicite.

Anzi, i toni registrati erano spesso pacati e confidenziali, smentendo la narrazione di un clima di coercizione o intimidazione. La stessa polizia ha dichiarato in aula che non vennero captate frasi minacciose o intimidatorie, pur riconoscendo la difficile situazione finanziaria della persona offesa.

Documenti e conti correnti: la linea sfumata tra prestito e partecipazione societaria

La documentazione acquisita in fase dibattimentale mostrava una movimentazione consistente di denaro tra le parti, anche attraverso assegni e scritture private. Tuttavia, la linea di demarcazione tra prestito e investimento è rimasta sempre sottile.

In particolare, una scrittura privata firmata dalle parti indicava una “caparra per futura acquisizione di quote societarie”. Inoltre, la persona offesa aveva ricevuto denaro anche da altri soggetti terzi vicini all’imputato, generando confusione sulle somme ricevute e restituite, e sulla natura effettiva del rapporto.

La sentenza: assoluzione con formula piena

Il collegio giudicante ha ritenuto che gli elementi raccolti non integrassero gli estremi del reato di usura. In particolare, non è stata dimostrata la natura usuraria del rapporto economico né la sussistenza delle aggravanti legate allo stato di bisogno dell’imprenditore.

Il tribunale ha osservato che il contesto relazionale tra le parti e la presenza di elementi contrattuali tipici dell’ambito societario impedivano una qualificazione penalistica in termini di usura. Da qui l’assoluzione dell’imputato “perché il fatto non sussiste”.

Le implicazioni dell’usura alla luce della CEDU

Il reato di usura, oltre a tutelare il patrimonio, ha anche un riflesso diretto sulla libertà contrattuale e la dignità della persona, temi centrali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). In particolare, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e l’articolo 6 (diritto a un equo processo) sono spesso richiamati nei casi in cui si discuta di pratiche finanziarie oppressive.

Tuttavia, la CEDU è anche molto attenta a evitare che si confondano prestiti tra privati — soprattutto quando vi siano investimenti o accordi imprenditoriali complessi — con situazioni realmente usurarie. La Corte richiede sempre una valutazione concreta della sproporzione, della coercizione e dell’abuso di posizione dominante.

Nei casi dubbi, il rischio è quello di criminalizzare attività economiche legittime, con possibili violazioni del principio di legalità (art. 7 CEDU) e del diritto al rispetto dei beni (art. 1 Prot. 1). Proprio per questo è essenziale un’interpretazione rigorosa dei confini tra diritto penale e autonomia privata.

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