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Avvocato Massimo Ferrante

In carcere tra autolesionismo e psicosi: la Corte EDU condanna l’Italia nel caso Niort

Il 27 marzo 2025, con la sentenza pronunciata nella causa Niort c. Italia (ricorso n. 4217/23), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani o degradanti), dell’articolo 6 §1 (mancata esecuzione di decisioni giudiziarie in materia di accesso alle cure mediche) e dell’articolo 38 (inadempimento dell’obbligo di collaborazione con la Corte).

La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da Simone Niort, cittadino italiano detenuto dal 2016, affetto da gravi disturbi psichiatrici (disturbo borderline e antisociale della personalità) e da tossicodipendenza cronica. La Corte ha riscontrato numerose carenze nel sistema penitenziario italiano, con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità tra lo stato di salute del ricorrente e la sua detenzione.

Un profilo clinico grave e una condizione detentiva drammatica

Fin dall’infanzia, Simone Niort è stato seguito dai servizi di salute mentale per gravi disturbi psichici. Ha una diagnosi di invalidità civile al 100% e percepisce una pensione d’invalidità. La sua condizione clinica è aggravata da una lunga storia di tossicodipendenza.

Dal 2016 in poi, la sua detenzione si è svolta tra numerosi trasferimenti in vari istituti (Cagliari, Nuoro, Sassari, Torino), contrassegnata da continui episodi di autolesionismo (oltre 45 tra il 2017 e il 2021, più di 20 nel solo 2022) e da tentativi di suicidio (12 nel 2022). Molti di questi episodi sono stati interpretati dalle autorità come comportamenti manipolativi finalizzati a ottenere benefici penitenziari. Tuttavia, la Corte ha respinto questa lettura, sottolineando la vulnerabilità clinica del ricorrente.

Il cuore della sentenza: la violazione dell’articolo 3 della Convenzione

L’analisi della Corte EDU si è concentrata innanzitutto sulla questione della compatibilità tra lo stato psichiatrico del ricorrente e il regime carcerario.

Secondo la giurisprudenza consolidata (sentenze Rooman c. Belgio, Blokhin c. Russia, Keenan c. Regno Unito), per accertare una violazione dell’articolo 3 nel contesto carcerario occorre valutare tre elementi:

  1. Lo stato di salute del detenuto e l’effetto della detenzione sulla sua evoluzione.
  2. L’adeguatezza delle cure mediche fornite.
  3. La valutazione della compatibilità del mantenimento in detenzione.

Nel caso Niort, la Corte ha evidenziato che il detenuto era affetto da disturbi mentali gravi, diagnosticati anche come “reattivi alla carcerazione”, cioè potenzialmente aggravati proprio dall’ambiente detentivo. Nonostante questo, le autorità italiane non hanno mai valutato con rigore se la permanenza in carcere fosse compatibile con la sua salute.

L’inadeguatezza delle cure: una presa in carico solo apparente

La Corte ha ammesso che Niort era seguito da psicologi e psichiatri all’interno del carcere, ma ha rilevato come tale presa in carico fosse frammentaria e poco efficace. Il ricorrente, infatti, non beneficiava di un programma terapeutico globale e continuativo. L’assunzione dei farmaci era irregolare, i colloqui avvenivano soprattutto dopo episodi di crisi, e mancava un intervento specialistico realmente incisivo sulla sua condizione.

Inoltre, nonostante la richiesta della Corte, lo Stato italiano non ha prodotto una perizia indipendente e aggiornata, né ha fornito la relazione medica dell’osservazione psichiatrica effettuata nel 2021. Questo inadempimento ha inciso negativamente sulla valutazione della Corte, la quale ha concluso che le autorità italiane non hanno dimostrato di aver messo in atto tutte le misure necessarie per garantire un trattamento conforme all’articolo 3.

La detenzione come causa di aggravamento e rischio

Particolarmente significativa è l’osservazione della Corte circa l’andamento del disturbo mentale di Niort, che sembra peggiorare nel tempo, in coincidenza con la detenzione. La Corte ha riconosciuto che i disturbi psichiatrici possono non solo emergere ma anche aggravarsi in ambiente carcerario, soprattutto in assenza di un supporto clinico adeguato.

Nonostante una diagnosi che riconosceva l’incompatibilità con la detenzione, i tribunali italiani hanno confermato la sua permanenza in carcere, adottando una logica contraddittoria: da un lato riconoscevano la gravissima situazione clinica, dall’altro ordinavano semplici trasferimenti da un carcere all’altro, senza che ciò comportasse un miglioramento delle condizioni di cura.

La violazione dell’articolo 6 §1: ordinanze giudiziarie ignorate

Un ulteriore elemento di condanna riguarda la mancata esecuzione delle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari (novembre 2022) e del Magistrato di Sorveglianza (gennaio 2023), che avevano chiesto il trasferimento del detenuto in un istituto più adeguato. La Corte ha ritenuto che la mancata esecuzione, o l’esecuzione oltre sei mesi dopo, abbia violato l’articolo 6 §1 della Convenzione, in quanto ha vanificato l’effetto utile delle decisioni giudiziarie, privando il ricorrente del suo diritto a un processo equo in ambito civile.

La responsabilità aggravata dallo Stato: violazione dell’articolo 38

Infine, la Corte ha accertato anche la violazione dell’articolo 38 CEDU, che impone agli Stati l’obbligo di cooperare con la Corte fornendo tutte le facilitazioni necessarie all’accertamento dei fatti. Nonostante le esplicite richieste della Corte, il Governo italiano non ha prodotto documenti fondamentali (come la relazione della perizia psichiatrica del 2021), ostacolando l’accertamento della verità e aggravando la sua posizione.

Conclusione e conseguenze della sentenza

La Corte ha riconosciuto a Simone Niort un risarcimento di 9.000 euro per danno morale e 8.000 euro per le spese processuali. Ha rifiutato di indicare misure generali, ma ha indirettamente sollecitato un riesame della capacità del sistema penitenziario italiano di far fronte alle esigenze terapeutiche dei detenuti psichiatrici.

La sentenza Niort c. Italia impone una riflessione urgente sulla condizione delle persone con disturbi mentali negli istituti di pena. La detenzione, lungi dal garantire sicurezza e rieducazione, rischia di diventare una forma di abbandono istituzionalizzato, in violazione dei diritti fondamentali.

Il caso dimostra che non basta garantire una presenza formale di psicologi e psichiatri nelle carceri: occorre una presa in carico autentica, integrata e personalizzata. Occorre, soprattutto, che i giudici italiani valutino con maggiore rigore i segnali di incompatibilità tra detenzione e salute mentale, evitando soluzioni approssimative e potenzialmente dannose.

Il rischio, altrimenti, è quello di ripetere la storia di Simone Niort: una lunga sequenza di diagnosi ignorate, crisi non comprese, e una reclusione che ha finito per moltiplicare sofferenza e pericolo, trasformando il carcere in una forma di segregazione patologica.

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