A cura dell’Avv. Fernando Pinto
Un tifoso riporta gravissime lesioni alla testa dopo l’intervento della polizia. Finisce in terapia intensiva, affronta un delicato intervento neurochirurgico e resta con pesanti conseguenze neurologiche. Eppure, gli investigatori non raccolgono mai direttamente la sua versione dei fatti.
È uno dei passaggi più significativi della sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel AFFAIRE FANESI c. ITALIE. Il 2 luglio 2026 i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.
La Corte ha individuato una doppia violazione. Da una parte, lo Stato italiano non ha fornito una spiegazione convincente sulle gravissime lesioni subite dal ricorrente. Dall’altra, le autorità non hanno condotto un’indagine sufficientemente tempestiva, approfondita e indipendente.
Il caso Fanesi e gli scontri dopo Vicenza-Sambenedettese
I fatti risalgono al 5 novembre 2017. Allo stadio di Vicenza si gioca la partita tra Vicenza Calcio e Sambenedettese. Sugli spalti assistono all’incontro circa 3.400 tifosi della squadra di casa e 620 sostenitori arrivati da San Benedetto del Tronto.
Al termine della gara, la polizia organizza un servizio di scorta per accompagnare i mezzi dei tifosi ospiti verso il casello autostradale. Durante il tragitto, alcuni sostenitori del Vicenza lanciano oggetti contro il convoglio. I veicoli si fermano e una trentina di tifosi della Sambenedettese scende per affrontare il gruppo avversario.
Tra loro c’è anche Fanesi.
Le forze dell’ordine intervengono immediatamente. Secondo il racconto del ricorrente, un agente lo colpisce violentemente alla nuca con un manganello. Fanesi cade sull’asfalto e resta immobile. Sempre secondo la sua versione, gli agenti continuano a colpirlo con manganelli e calci, per poi allontanarsi senza prestargli assistenza.
Il codice rosso e il delicato intervento neurochirurgico
Le condizioni di Fanesi appaiono subito gravissime.
Il medico che gli presta le prime cure prova a chiedergli come abbia riportato le lesioni, ma il tifoso non reagisce. Le persone presenti riferiscono che un agente lo avrebbe colpito alla testa con un manganello. Anche il coordinatore della Croce Rossa comunica telefonicamente la stessa informazione al medico.
Nel rapporto d’intervento compare quindi il riferimento a una «colluttazione con le forze di polizia».
L’ambulanza trasporta Fanesi al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza in codice rosso. In sala d’urgenza, il tifoso dichiara di aver ricevuto un colpo di manganello alla testa. I medici dispongono il ricovero in terapia intensiva e sottopongono il paziente a un intervento neurochirurgico articolato in due fasi. Le lesioni lasceranno gravi conseguenze.
La CEDU: le autorità dovevano indagare subito
Il cuore della sentenza riguarda l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La norma stabilisce che nessuno può subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti. Ma il divieto non impone agli Stati soltanto di evitare condotte vietate. Quando una persona denuncia maltrattamenti da parte della polizia o di altri agenti statali, le autorità devono avviare un’indagine ufficiale ed effettiva.
Secondo la CEDU, un’indagine di questo tipo deve partire tempestivamente e deve ricostruire i fatti in modo approfondito. Gli investigatori devono acquisire le prove utili, verificare tutte le circostanze e cercare di identificare gli eventuali responsabili.
Inoltre, chi conduce gli accertamenti deve mantenere una reale indipendenza rispetto ai soggetti coinvolti.
Nel caso Fanesi, secondo i giudici di Strasburgo, questo meccanismo non ha funzionato.
All’inizio le indagini riguardano soltanto i tifosi
Dopo gli scontri, le autorità avviano un’indagine esclusivamente nei confronti dei tifosi.
Eppure, fin dalle prime ore emergono elementi che possono sollevare dubbi sulla condotta degli agenti. Le informazioni raccolte dai sanitari collegano le lesioni a un possibile colpo di manganello. Fanesi stesso, una volta arrivato in ospedale, riferisce di aver ricevuto un colpo alla testa.
Nonostante questi elementi, l’indagine sulle lesioni del tifoso parte soltanto dopo la denuncia presentata dal fratello.
Per la Corte europea, le autorità non potevano aspettare l’iniziativa della famiglia. Quando uno scontro coinvolge manifestanti o tifosi e forze di polizia e da entrambe le parti si verificano episodi di violenza, lo Stato deve agire d’ufficio non appena viene a conoscenza di fatti potenzialmente rilevanti.
La vittima, sottolinea la CEDU, non può sopportare la responsabilità di mettere in moto l’intero procedimento investigativo.
Un’indagine affidata anche alle stesse forze di polizia coinvolte
La sentenza solleva poi un problema particolarmente delicato: l’indipendenza degli investigatori.
Il pubblico ministero aveva delegato una parte rilevante delle attività dirette a identificare i possibili autori dei maltrattamenti a un’unità appartenente alle stesse forze dell’ordine coinvolte nei fatti.
La CEDU ribadisce un principio netto. Quando le accuse riguardano possibili maltrattamenti commessi da agenti dello Stato, chi conduce l’indagine deve risultare indipendente dai soggetti sottoposti ad accertamento.
Non basta l’assenza di un legame gerarchico formale. L’indipendenza deve esistere anche sul piano concreto.
Secondo la Corte, le modalità seguite nel caso Fanesi non hanno garantito pienamente questo requisito.
Due agenti entrarono in contatto con Fanesi, ma non furono iscritti tra gli indagati
Tra le criticità evidenziate dalla sentenza compare anche la posizione di due agenti.
Dagli atti risultava che B.V. e G.O. erano entrati in contatto fisico con Fanesi. Nonostante questo elemento, le autorità non li avevano iscritti nel registro degli indagati e, secondo la Corte, non avevano fornito spiegazioni su questa scelta.
I giudici europei sottolineano inoltre che gli investigatori non hanno mai interrogato Fanesi.
Non lo hanno ascoltato durante il ricovero e non lo hanno fatto neppure successivamente. Di conseguenza, nessuno ha verificato direttamente la sua ricostruzione. Gli investigatori non hanno neanche accertato se, dopo il trauma iniziale, il ricorrente avesse recuperato altri ricordi utili a chiarire quanto accaduto.
I manganelli sequestrati e le analisi del DNA non eseguite tempestivamente
Un altro passaggio della sentenza riguarda i manganelli utilizzati dagli agenti.
La DIGOS aveva raccomandato il sequestro degli strumenti. Il pubblico ministero dispose effettivamente il sequestro, ma le autorità non eseguirono in tempi rapidi le analisi del DNA per verificare l’eventuale presenza di tracce di sangue riconducibili a Fanesi.
Per la Corte, la condotta investigativa mostrò un’oscillazione tra iniziativa e inerzia.
A questo si aggiunge la gestione delle testimonianze. Due agenti avevano ammesso di aver utilizzato il manganello. Altri testimoni avevano riferito di aver visto il momento in cui gli agenti colpivano Fanesi alla testa.
Secondo Strasburgo, gli inquirenti non hanno valutato adeguatamente queste dichiarazioni.
La CEDU torna sul tema dei codici identificativi per gli agenti
La sentenza affronta anche un tema da anni al centro del dibattito italiano: l’identificazione degli agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico.
La Corte ricorda che, quando le autorità impiegano poliziotti con il volto coperto, gli agenti devono portare un segno distintivo, come un numero di matricola.
Il codice può preservare l’anonimato dell’agente nei confronti del pubblico, ma deve consentire alle autorità di identificarlo quando emergono contestazioni sulla sua condotta.
Per la CEDU, la possibilità di individuare gli agenti rappresenta uno strumento essenziale per svolgere indagini realmente efficaci.
Le lesioni e la presunzione di maltrattamenti
Sul piano sostanziale, la Corte affronta il problema della prova.
Nei procedimenti per presunti maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine, la vittima può incontrare enormi difficoltà nel dimostrare con precisione quanto accaduto. Per questo motivo, i giudici europei chiariscono che non sempre si può applicare rigidamente il principio secondo cui chi formula un’accusa deve provarla integralmente.
La prova può emergere anche da un insieme di indizi e da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel caso di Fanesi, i certificati medici documentavano gravissime lesioni craniche, il ricovero in terapia intensiva, la necessità di un intervento neurochirurgico e importanti conseguenze permanenti.
Il ricorrente aveva inoltre prodotto numerose testimonianze che sostenevano la sua versione: gli agenti lo avrebbero colpito con i manganelli.
Per la Corte, questi elementi facevano emergere una presunzione di maltrattamenti imputabili alla polizia.
L’uso della forza deve essere strettamente necessario e proporzionato
La CEDU non afferma che l’articolo 3 vieti sempre alle forze dell’ordine di usare la forza durante disordini o scontri.
La polizia può intervenire per ristabilire l’ordine. Tuttavia, deve usare la forza soltanto quando risulta strettamente necessaria e in misura proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
Nel caso Fanesi, spettava quindi al Governo italiano fornire una spiegazione soddisfacente e convincente sull’origine delle lesioni.
Secondo la Corte, il Governo non ci è riuscito.
Le autorità italiane non hanno dimostrato che le gravissime lesioni riportate dal tifoso derivassero esclusivamente da cause diverse dai maltrattamenti inflitti dagli agenti attraverso l’uso dei manganelli.
Da qui la conclusione dei giudici di Strasburgo: l’Italia ha violato l’articolo 3 della Convenzione sia sotto il profilo procedurale, per le carenze dell’indagine, sia sotto il profilo sostanziale, per i maltrattamenti subiti da Fanesi.
La sentenza va così oltre il singolo episodio avvenuto dopo una partita di calcio. Il caso Fanesi CEDU richiama lo Stato a un obbligo preciso: quando emergono accuse credibili di violenza da parte delle forze dell’ordine, le autorità devono agire subito, raccogliere le prove e garantire investigatori realmente indipendenti.
Perché, come ribadisce ancora una volta la Corte europea, il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti non ammette eccezioni.




