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Avvocato Massimo Ferrante

Una tenda, uno sciopero della fame e un arresto: la Corte EDU ricorda agli Stati che anche una protesta solitaria è un diritto

La libertà di espressione non tutela soltanto ciò che viene detto, ma anche il modo in cui un’opinione viene manifestata. È questo il principio ribadito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza CASE OF KARCHAVA v. GEORGIA, pronunciata il 23 giugno 2026, con la quale i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, interpretato alla luce dell’articolo 11 sulla libertà di riunione.

La decisione assume particolare rilievo perché conferma che anche una manifestazione svolta da una sola persona rappresenta una forma di espressione politica e sociale meritevole della massima tutela in una società democratica.

La vicenda: una protesta pacifica trasformata in un arresto

Il caso trae origine dalla protesta organizzata dal cittadino georgiano Zurab Karchava, che nel dicembre 2022 aveva comunicato alle autorità comunali di Batumi l’intenzione di realizzare una manifestazione individuale davanti alla Corte costituzionale georgiana. L’obiettivo era richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’assenza di pasti gratuiti nelle scuole pubbliche della Georgia.

La protesta prevedeva l’installazione di una piccola tenda e l’inizio di uno sciopero della fame, modalità espressive chiaramente indicate nella comunicazione preventiva trasmessa al Comune.

Nonostante ciò, nel giorno stabilito gli agenti di polizia impedirono al manifestante di montare la tenda, invitandolo ripetutamente a spostarsi in un’altra zona della città. Di fronte al rifiuto del ricorrente, gli agenti procedettero dapprima alla sua identificazione e successivamente al suo arresto per presunta inosservanza di un ordine legittimamente impartito dalla polizia. Il manifestante trascorse quasi ventiquattro ore in stato di detenzione.

Successivamente i giudici nazionali confermarono la responsabilità amministrativa del ricorrente, limitandosi tuttavia ad applicare un semplice ammonimento in considerazione della sua condotta complessivamente corretta e dell’assenza di precedenti. Anche la Corte d’appello respinse il ricorso.

La Corte EDU: anche una protesta individuale è libertà di espressione

Investita della questione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato un tema di particolare interesse costituzionale: la tutela delle forme simboliche di manifestazione del pensiero.

Secondo i giudici di Strasburgo, l’articolo 10 della Convenzione protegge non soltanto il contenuto delle idee espresse, ma anche le modalità attraverso cui tali idee vengono comunicate. In questa prospettiva, una protesta pacifica rappresenta essa stessa una forma di espressione, indipendentemente dal numero dei partecipanti.

La Corte ha ricordato che anche una manifestazione composta da un unico partecipante può essere ricondotta alla tutela prevista dall’articolo 10, letto congiuntamente all’articolo 11 della Convenzione, confermando un orientamento già espresso nella precedente giurisprudenza europea.

Perché l’intervento della polizia è stato ritenuto sproporzionato

Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda la valutazione della proporzionalità delle misure adottate dalle autorità georgiane.

La Corte ha osservato che l’ingerenza nei diritti fondamentali del ricorrente non si è limitata alla successiva sanzione amministrativa, peraltro estremamente lieve. Il vero problema è consistito nell’insieme delle misure adottate durante la manifestazione: l’allontanamento forzato dal luogo della protesta, l’arresto e la detenzione per circa ventiquattro ore.

Secondo i giudici europei, tali interventi erano idonei a produrre un evidente effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione e della libertà di riunione, scoraggiando non solo il ricorrente, ma anche altri cittadini dall’esercitare pacificamente i propri diritti.

Il principio affermato dalla Corte di Strasburgo

La Corte EDU ha quindi concluso che le autorità nazionali non avevano fornito motivazioni sufficienti e pertinenti per dimostrare la reale necessità dell’interferenza nei diritti fondamentali del manifestante.

In assenza di esigenze concrete di ordine pubblico tali da giustificare un intervento tanto incisivo, l’arresto e la detenzione sono risultati incompatibili con gli standard di tutela previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per questo motivo è stata dichiarata la violazione dell’articolo 10 della Convenzione, interpretato alla luce dell’articolo 11.

Le implicazioni della sentenza

La pronuncia Karchava c. Georgia rappresenta un importante richiamo rivolto a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione europea. La libertà di manifestare il proprio pensiero non può essere compressa attraverso interventi di polizia che, pur formalmente fondati sulla tutela dell’ordine pubblico, risultino sproporzionati rispetto al comportamento concretamente tenuto dal manifestante.

La decisione riafferma inoltre un principio destinato ad avere rilievo anche in futuro: la protezione della libertà di espressione non dipende dal numero dei partecipanti a una manifestazione. Anche una protesta individuale, silenziosa e pacifica, costituisce una forma di partecipazione democratica che merita piena tutela.

Con questa sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo rafforza ulteriormente la protezione dei diritti fondamentali, ricordando che il dissenso espresso in modo pacifico rappresenta uno degli elementi essenziali di ogni società democratica.

Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: arrestare un cittadino per aver tentato di esercitare pacificamente il proprio diritto di manifestare costituisce una misura che può compromettere non solo la libertà del singolo, ma anche il corretto funzionamento dello Stato di diritto. La libertà di espressione, infatti, tutela non soltanto le opinioni condivise dalla maggioranza, ma soprattutto quelle che, attraverso forme di protesta civile e non violenta, contribuiscono ad alimentare il dibattito pubblico e il confronto democratico.

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