A cura dell’Avv. Fernando Pinto
Il Preambolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (di seguito, “la Convenzione” o “CEDU”) indica espressamente che spetta, in primo luogo, agli Stati garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
Invero, ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti dalla Convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.
In ogni caso, per assicurare il rispetto, da parte degli Stati contraenti, degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, è stata istituita la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, comunemente indicata anche come Corte di Strasburgo (art. 19 della Convenzione).
La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, di un’organizzazione non governativa o di un gruppo di privati che sostengano di essere vittime di una violazione, da parte di uno degli Stati contraenti, dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (art. 34 della Convenzione).
In sostanza, il compito di assicurare l’applicazione della Convenzione spetta principalmente agli Stati che ne sono parti. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo interviene, pertanto, quando viene denunciato il mancato rispetto, da parte dello Stato, degli obblighi derivanti dalla Convenzione.
In effetti, l’articolo 34 conferisce alle persone un autentico diritto di agire in giudizio a livello internazionale e costituisce una delle garanzie fondamentali dell’efficacia del sistema della Convenzione, nonché una delle “chiavi di volta” del meccanismo di tutela dei diritti umani.
Per invocare l’articolo 34 della Convenzione, un ricorrente deve soddisfare due condizioni: deve rientrare in una delle categorie di ricorrenti menzionate dalla disposizione e deve poter affermare di essere vittima di una violazione della Convenzione.
Il sistema previsto dalla Convenzione incontra, tuttavia, precisi limiti operativi: la Corte agisce come garante del rispetto degli obblighi internazionali assunti dagli Stati contraenti e non costituisce un ulteriore grado di giudizio chiamato a riesaminare nel merito le sentenze dei giudici nazionali.
È proprio in questo contesto che assume rilievo il cosiddetto divieto di quarta istanza, principio che delimita il ruolo della Corte di Strasburgo rispetto a quello dei giudici nazionali.
IL DIVIETO DI “QUARTA ISTANZA”
L’espressione “quarta istanza”, pur non comparendo nel testo della Convenzione, viene utilizzata per evidenziare un principio fondamentale: la Corte europea dei Diritti dell’Uomo non è una Corte d’appello né una Corte di cassazione sovranazionale.
Essa, pertanto, non è chiamata ad annullare le pronunce rese dai tribunali degli Stati parti della Convenzione, a giudicare nuovamente le controversie già decise dai giudici nazionali o a riesaminare le cause secondo le modalità proprie di un ulteriore grado di giudizio interno.
In effetti, tra i ricorrenti si verifica frequentemente un malinteso circa il ruolo della Corte e la natura del meccanismo giudiziario istituito dalla Convenzione.
La Corte di Strasburgo non deve sostituirsi ai tribunali nazionali e non è competente a correggere, in quanto tali, gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un giudice interno, salvo che e nella misura in cui tali errori abbiano comportato una violazione dei diritti e delle libertà tutelati dalla Convenzione.
In altri termini, la Corte non può semplicemente rivalutare i fatti che hanno condotto un tribunale nazionale ad adottare una decisione piuttosto che un’altra.
In sostanza, la Corte rispetta la diversità degli ordinamenti giuridici e giudiziari europei e, in linea generale, non può mettere in discussione le constatazioni e le conclusioni dei tribunali interni riguardanti:
- l’accertamento dei fatti oggetto della causa;
- l’interpretazione e l’applicazione del diritto interno;
- l’ammissibilità e la valutazione delle prove nel corso del processo;
- la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato in un procedimento penale.
Ciò non significa, tuttavia, che l’operato del giudice nazionale sia sempre sottratto al controllo della Corte.
La Corte ha infatti precisato che non è suo compito trattare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un tribunale nazionale, a meno che e nella misura in cui tali errori possano determinare una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione.
Solo in circostanze eccezionali la valutazione compiuta dai tribunali nazionali può essere messa in discussione ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, in particolare quando le conclusioni raggiunte risultino arbitrarie o manifestamente irragionevoli.
L’articolo 6 della Convenzione prevede, infatti, che ogni persona abbia diritto a che la propria causa sia esaminata equamente da un tribunale.
Il punto centrale, quindi, non è stabilire semplicemente se il giudice nazionale abbia adottato una decisione “giusta” o “sbagliata”, ma verificare se il procedimento e la decisione abbiano rispettato i diritti garantiti dalla Convenzione.
Ciò significa che, integrando quanto rilevato nella prima parte della presente analisi, la Corte non può mettere in discussione le constatazioni e le conclusioni dei tribunali interni in ordine a:
- l’accertamento dei fatti oggetto della causa: la Corte non può contestare le conclusioni dei tribunali interni, salvo quando esse risultino palesemente e manifestamente arbitrarie;
- l’interpretazione e l’applicazione del diritto interno: spetta primariamente ai tribunali nazionali risolvere i problemi relativi all’interpretazione della legislazione interna. Il ruolo della Corte di Strasburgo è, invece, verificare se gli effetti derivanti da tale interpretazione siano compatibili con la Convenzione. In casi eccezionali, la Corte può trarre le opportune conseguenze qualora i tribunali interni di uno Stato contraente abbiano interpretato una disposizione nazionale in maniera manifestamente arbitraria o erronea;
- l’applicazione di altre fonti normative: in assenza di arbitrarietà tale da sollevare una questione ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, non spetta alla Corte esprimere un giudizio sulla correttezza dell’applicazione, da parte di un tribunale interno, di disposizioni del diritto dell’Unione europea, del diritto internazionale generale o di accordi internazionali.
Rivolgersi alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo non significa ottenere un nuovo processo o chiedere a Strasburgo di correggere una sentenza nazionale semplicemente perché ritenuta errata.
La Corte non opera come un giudice di quarta istanza e non sostituisce la propria valutazione a quella dei tribunali nazionali.
Il suo compito è diverso e ben delimitato: verificare se, nell’ambito del caso sottoposto al suo esame, lo Stato abbia rispettato i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
In questo senso, si può affermare che Strasburgo non giudica nuovamente il caso: giudica se lo Stato, attraverso il processo e le proprie decisioni, abbia rispettato i diritti fondamentali della persona.




