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Avvocato Massimo Ferrante

CRUZ VARAS E ALTRI C. SVEZIA: LA CORTE EDU DICE NO AI RIMPATRI A RISCHIO TORTURA

“L’espulsione verso un Paese in cui esiste un rischio reale di tortura o trattamenti inumani viola l’articolo 3 della Convenzione.”

La sentenza Cruz Varas e altri c. Svezia ha segnato un punto di svolta nella tutela dei diritti umani da parte della Corte EDU. Decisa il 20 marzo 1991, ha confermato e ampliato il principio già affermato nel caso Soering.

La Corte EDU ha affermato con forza che uno Stato non può espellere una persona se questa rischia torture o trattamenti disumani nel Paese di destinazione. Il caso ha coinvolto una famiglia cilena, in fuga dalla dittatura di Pinochet.

Héctor Cruz Varas, sua moglie e il figlio minore arrivarono in Svezia nel 1987. Domandarono asilo politico. Le autorità svedesi rigettarono la domanda, ordinando l’espulsione.

Cruz Varas affermava di essere stato torturato in Cile e temeva persecuzioni in caso di rimpatrio. Malgrado le prove mediche, psicologiche e le testimonianze, la Svezia eseguì l’espulsione nel 1989.

La posizione della Corte EDU nel caso Cruz Varas e altri c. Svezia

La Corte EDU confermò la propria competenza a valutare l’espulsione alla luce dell’articolo 3 della Convenzione. Non conta solo l’azione diretta dello Stato, ma anche le conseguenze dell’espulsione.

Il principio già espresso nel caso Soering fu ribadito. Tuttavia, nella fattispecie concreta, la Corte non riscontrò una violazione dell’articolo 3. Sottolineò però l’importanza della valutazione individuale del rischio.

Cruz Varas e altri c. Svezia e il ruolo delle misure provvisorie della Commissione

Prima dell’espulsione, la Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo aveva chiesto alla Svezia di sospendere il rimpatrio tramite la misura provvisoria prevista dalla regola 36.

La Svezia non rispettò l’indicazione. La Corte EDU stabilì così che lo Stato aveva violato l’articolo 25 della Convenzione, poiché aveva ostacolato il diritto al ricorso effettivo.

Le conseguenze della sentenza Cruz Varas e altri c. Svezia

Questa decisione rafforza il principio secondo cui la Corte EDU può esprimersi su fatti non ancora avvenuti, ma probabili. Il rischio concreto basta per bloccare un’espulsione.

La sentenza ha influenzato centinaia di casi successivi. È spesso citata nei ricorsi contro decreti di espulsione o respingimento, soprattutto per cittadini stranieri in pericolo nei Paesi d’origine.

Cruz Varas e altri c. Svezia e la situazione in Cile negli anni ‘80

Nel 1989, anno dell’espulsione, il regime cileno non aveva ancora abbandonato pratiche repressive. Amnesty International documentava torture anche in quell’anno.

Il richiedente aveva prodotto certificati, testimonianze e prove mediche.

Aveva subito torture, anche a sfondo sessuale, con gravi postumi psicologici.

La Svezia ignorò le misure provvisorie: cosa dice la Corte EDU

La Corte EDU ha ritenuto che lo Stato svedese, espellendo Cruz Varas nonostante le misure cautelari, aveva violato l’articolo 25 della Convenzione.

Si trattava di un precedente importante. Per la prima volta, la Corte riconosceva valore giuridico vincolante alle misure indicate dalla Commissione.

Differenza tra Soering e Cruz Varas: principio simile, esito diverso

In Soering, la Corte accertò una violazione dell’articolo 3. In Cruz Varas, invece, pur riconoscendo il rischio, ritenne insufficienti le prove per stabilire una violazione.

La Corte ribadì però un punto chiave: “un rischio concreto di tortura è sufficiente per impedire un’espulsione.” Questo principio è oggi pacifico nella giurisprudenza della Corte EDU.

L’impatto della sentenza Cruz Varas e altri c. Svezia nella prassi CEDU

La sentenza ha inciso su:

  • valutazione delle domande di asilo e protezione internazionale;

  • obbligo per gli Stati di non esporre nessuno a trattamenti inumani;

  • valore giuridico delle misure provvisorie della Corte e della ex Commissione;

  • importanza della documentazione medica e psicologica nei ricorsi CEDU.

Oggi, i casi che richiamano Cruz Varas e altri c. Svezia sono numerosi. La Corte EDU continua a richiamare questo precedente per bloccare rimpatri verso Paesi con situazioni rischiose.

Dall’Afghanistan alla Siria, dall’Eritrea alla Libia, il principio è sempre lo stesso: lo Stato non può girarsi dall’altra parte se c’è il rischio di tortura.

Scarica la sentenza echr.cruz.varas.e.altri.c.svezia.15576.89

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