Cos’è il diritto all’indennizzo previsto dalla legge italiana
Il diritto all’indennizzo è una forma di tutela economica riconosciuta alle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122. Lo Stato si fa carico del risarcimento nei casi in cui l’autore del reato sia ignoto, insolvibile o non in grado di provvedere economicamente al risarcimento.
Il riconoscimento dell’indennizzo è escluso per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali lievi (art. 582 c.p.), salvo che sussistano le aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale.
Quali reati danno diritto all’indennizzo
Il diritto all’indennizzo si applica in particolare ai seguenti delitti:
Omicidio
Violenza sessuale
Lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2 c.p.)
Deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)
Per queste tipologie di reato, l’indennizzo è quantificato in misura fissa, come stabilito dal D.M. 22 novembre 2019 pubblicato nella G.U. del 23 gennaio 2020 n. 18.
Negli altri casi, l’indennizzo copre le spese mediche e assistenziali sostenute dalla vittima.
Chi ha diritto all’indennizzo in caso di morte della vittima
Nel caso in cui la vittima muoia a seguito del reato, l’indennizzo può essere richiesto dai seguenti soggetti:
Coniuge superstite o parte dell’unione civile
Figli
In mancanza dei precedenti, genitori, fratelli o sorelle conviventi e a carico
È riconosciuto anche al convivente di fatto che abbia avuto figli con la vittima o che abbia convissuto per almeno tre anni prima del delitto (art. 1, commi 36-37, legge n. 76/2016).
Come viene determinato l’importo dell’indennizzo
L’ammontare dell’indennizzo è stabilito con decreto interministeriale (Interno, Giustizia ed Economia) e prevede importi maggiori per le vittime di omicidio e violenza sessuale, con particolare attenzione ai figli della vittima nei casi in cui il reato sia commesso da un familiare o ex partner.
Condizioni per accedere all’indennizzo
Per ottenere l’indennizzo, devono sussistere precise condizioni legali, previste dall’art. 12 della legge 122/2016:
Aver esperito senza successo l’azione esecutiva per il risarcimento nei confronti dell’autore del reato
Non aver concorso alla commissione del reato
Non avere condanne o procedimenti pendenti per reati gravi
Non aver ricevuto somme superiori da altri enti pubblici o privati
In caso di indennizzo già percepito parzialmente, è possibile ottenere la differenza dovuta
Queste condizioni devono essere rispettate anche dagli aventi diritto in caso di decesso della vittima.
Come presentare la domanda di indennizzo
La domanda di indennizzo deve essere presentata entro 60 giorni da uno dei seguenti eventi:
Passaggio in giudicato della sentenza di condanna
Constatazione dell’ignoto autore del reato
Ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosa
Documenti necessari:
Copia della sentenza di condanna o del provvedimento che attesti l’ignoto autore del reato
Prova dell’azione esecutiva infruttuosa
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per escludere cause ostative
Certificato medico (per lesioni) o certificato di morte (in caso di decesso)
Proroghe e riaperture dei termini
Sono stati riaperti i termini per le domande riferite a reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, con scadenze prorogate fino al 31 dicembre 2021, come previsto dal D.L. 183/2020.
Inoltre, la Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 593-597) ha introdotto la possibilità di rideterminare gli indennizzi già liquidati entro i limiti delle risorse disponibili.
Ultimo termine prorogato al 31.12.2025.




