Protezione Internazionale: diritto d'asilo e ricorso contro il diniego
✅ Assistenza Legale per Ricorso al Tribunale
Se hai ricevuto il diniego della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, lo Studio Legale dell'Avvocato Massimo Ferrante può aiutarti a presentare il ricorso dinanzi il Tribunale competente.
Occorre premettere che la protezione internazionale può essere riconosciuta su due livelli differenti:
- Status di rifugiato: per chi subisce atti persecutori ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra.
- Protezione sussidiaria: per chi vive una situazione non grave come quella del rifugiato politico, ma che attiene più al luogo di provenienza ed all’indiscriminata e generalizzata lesione e compressione dei diritti umani.
Le fasi della procedura di richiesta asilo
Ricordando la fase procedimentale, possiamo indicare alcuni passaggi fondamentali:
- Formulazione della domanda: compilazione del modello C3 (la c.d. manifestazione di volontà) presso la Polizia di Frontiera oppure presso l’Ufficio Immigrazione della Questura (al richiedente asilo verrà rilasciata una ricevuta di presentazione valida come permesso di soggiorno provvisorio della durata di sei mesi rinnovabili sino alla definizione della pratica in via amministrativa e/o giudiziaria);
- Analisi della domanda: da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale ed eventuale audizione/intervista del richiedente asilo;
- Audizione del richiedente: le domande poste riguardano l'identità (origini, famiglia, cultura, studi, lavoro, religione, idee politiche), i motivi per cui è stato lasciato il Paese di origine e i timori di potenziali rischi legati ad un eventuale rientro;
- Esito della domanda: decisione della Commissione ed eventuale ricorso giurisdizionale al Tribunale Competente;
- Giudizio: in sede di Giudizio, previsione di gradi di merito e di legittimità.
Lo Status di Rifugiato: i requisiti
In base alla Convenzione di Ginevra del 1951, si è riconosciuti rifugiati se si ha un timore fondato di essere perseguitato, nel Paese di origine, per motivi di:
- Razza: ad esempio per il colore della pelle o per la appartenenza ad un gruppo etnico;
- Religione: ad esempio per la religione e riti che pratichi o che non pratichi;
- Nazionalità: ad esempio per la tua lingua, cultura, origini etniche;
- Opinione politica: ad esempio per la tua appartenenza a gruppi politici o per le tue idee politiche;
- Appartenenza ad un determinato gruppo sociale: cioè un gruppo di persone che si identificano in caratteristiche comuni o sono percepite dalla società come gruppo distinto proprio per quelle caratteristiche (per esempio, in alcuni Paesi, uno specifico orientamento sessuale o un determinato lavoro o un determinato stile di vita).
La Protezione Sussidiaria
Quando non ci sono i presupposti per lo status di rifugiato, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria se sussistono fondati motivi per ritenere che, in caso di ritorno nel paese di origine, si corra effettivamente il rischio di un danno grave.
Il danno grave comprende:
- Condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
- Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Questa protezione viene concessa quando non è possibile ottenere protezione dal proprio Paese di origine.
La Protezione Speciale e il Decreto Cutro
Il DL 20/23 (c.d. Decreto Cutro) ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all’articolo 19, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chi può ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale?
Il permesso di soggiorno per “protezione speciale” è regolato innanzitutto dall’art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 che ne prevede il rilascio nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione (casi di divieto di respingimento).
In questi casi la Commissione trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno (biennale) che reca la dicitura "protezione speciale".
Quali sono i presupposti per il rilascio?
Il permesso per protezione speciale è rilasciato dal Questore tutte quelle volte in cui in un eventuale respingimento verso uno Stato, il soggetto potrebbe essere oggetto di persecuzione per motivi di:
- Razza;
- Sesso;
- Orientamento sessuale;
- Identità di genere;
- Lingua;
- Cittadinanza;
- Religione;
- Opinioni politiche;
- Condizioni personali o sociali.
Ovvero quando il soggetto possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
È possibile richiedere un permesso per protezione speciale senza aver presentato domanda di protezione internazionale?
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 50/23 tale possibilità sembra essere venuta meno, essendo stata eliminata la possibilità per il questore di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale quando sia stata presentata la domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno.
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, non sembra comunque sia più possibile richiedere il permesso per protezione speciale direttamente alla Questura, ovvero al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale.
