La cittadinanza italiana per discendenza, nota come cittadinanza iure sanguinis, rappresenta uno dei temi più discussi nel panorama giuridico contemporaneo, soprattutto a fronte dell’aumento costante di richieste provenienti dagli emigrati italiani e dai loro discendenti in ogni parte del mondo. Tra i profili più complessi e controversi emerge quello relativo alla naturalizzazione del padre straniero mentre il figlio è ancora minore: un passaggio che, secondo determinate letture storiche della normativa, avrebbe comportato la perdita automatica della cittadinanza italiana per il figlio. Nel corso degli ultimi quarant’anni, la Giurisprudenza italiana ha oscillato tra interpretazioni restrittive e tendenze più aperte alla tutela della continuità dello status civitatis, riflettendo cambiamenti culturali e giuridici profondi.
L’attenzione verso il tema sta crescendo ulteriormente alla luce di una nuova e importante udienza fissata dalla Corte di Cassazione per aprile 2026, destinata a chiarire definitivamente alcuni nodi interpretativi rimasti irrisolti. Questo articolo analizza l’evoluzione giurisprudenziale e normativa, mettendo in evidenza le diverse letture succedutesi nel tempo e il possibile impatto della futura pronuncia.
CONTESTO NORMATIVO ORIGINARIO
Per comprendere l’evoluzione della Giurisprudenza è necessario partire da alcune norme cardine dell’ordinamento italiano in materia di cittadinanza.
Le leggi fondamentali che hanno regolato la cittadinanza per discendenza prima dell’entrata in vigore della legge 91/1992 sono:
- la legge 555/1912, che disciplinava la cittadinanza italiana fino al 1992
• la normativa previgente in materia di perdita della cittadinanza per effetto della naturalizzazione all’estero
• l’articolato sistema di norme che equiparava lo status dei figli minori a quello del padre in molte situazioni, anche senza un vero e proprio consenso del minore
Secondo la legge 555/1912, il figlio minore seguiva lo status del padre. Ne derivava che se il padre italiano si naturalizzava straniero prima che il figlio raggiungesse la maggior età, il figlio stesso perdeva automaticamente la cittadinanza italiana, salvo alcune eccezioni come la residenza in Italia o casi particolari previsti dalla legge.
Per decenni questo principio ha guidato la prassi amministrativa e giudiziaria, producendo numerose situazioni di perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte di minori che spesso non erano nemmeno a conoscenza del fatto.
LA SVOLTA DEL 1992: IL NUOVO PARADIGMA DELLA CITTADINANZA
Con l’entrata in vigore della legge 91/1992, l’ordinamento italiano cambia radicalmente l’approccio alla cittadinanza. Il nuovo impianto introduce diverse innovazioni:
- il riconoscimento della cittadinanza come diritto personale e non più come effetto automatico dello status familiare
• la forte limitazione dei casi di perdita automatica della cittadinanza
• il venir meno del principio secondo cui il figlio minore segue in tutto e per tutto la condizione del padre
• la maggiore tutela della volontà individuale
La legge 91/1992 non è retroattiva, ma la sua filosofia ha influenzato profondamente il modo in cui la Giurisprudenza ha iniziato a rileggere i casi precedenti. È in questo contesto che nascono una serie di interpretazioni innovative, tese a mettere in discussione alcune applicazioni automatiche della vecchia normativa.
L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DOPO IL 1992
Dal 1992 in avanti, diversi Tribunali e Corti d’Appello hanno iniziato a riconsiderare casi di naturalizzazione del padre avvenuti quando il figlio era ancora minore, interrogandosi sul fatto se tale naturalizzazione avesse davvero determinato la perdita della cittadinanza italiana del figlio.
Le principali linee interpretative emerse sono tre.
- L’interpretazione tradizionalista
Secondo questa tesi, la legge 555/1912 resta pienamente applicabile per i fatti avvenuti prima del 1992. Pertanto, il figlio segue lo status del padre e perde automaticamente la cittadinanza italiana se il padre si naturalizza straniero durante la sua minore età.
Questa posizione è stata storicamente prevalente e ha influenzato negativamente migliaia di richiedenti la cittadinanza iure sanguinis.
- L’interpretazione volontaristica
Altri giudici hanno sostenuto che la perdita della cittadinanza non può considerarsi automatica, poiché la cittadinanza è uno status personale che richiede una volontà espressa, anche indirettamente. Poiché il minore non ha alcuna capacità giuridica di manifestare un consenso autonomo alla perdita dello status civitatis, la sua cittadinanza non dovrebbe venir meno automaticamente.
Questa interpretazione ha iniziato a prendere piede soprattutto negli anni Duemila, grazie anche alla maggiore sensibilità verso i diritti individuali.
- L’interpretazione protettiva basata sui diritti fondamentali
Una terza linea interpretativa, più recente, sostiene che l’automatismo previsto dalla legge 555/1912 dovrebbe essere interpretato alla luce della Costituzione e delle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, in particolare:
- il diritto all’identità personale
• il divieto di discriminazioni
• il principio di proporzionalità negli effetti dello Stato
• la tutela del superiore interesse del minore
Secondo questa visione, la perdita automatica della cittadinanza di un minore sarebbe contraria ai valori costituzionali e dunque non può essere applicata rigidamente.
IL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Negli ultimi vent’anni, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa più volte sul tema, cercando di fornire uniformità interpretativa.
Le principali tappe possono essere riassunte come segue.
Sentenze degli anni 2000
La Cassazione, in alcune pronunce, ha confermato la validità della perdita automatica della cittadinanza del figlio minore, richiamando la lettera della legge 555/1912. Tuttavia, già in queste prime decisioni compaiono accenni alla necessità di bilanciare il dato normativo con i principi costituzionali.
Sentenze degli anni 2010
In questo periodo la Cassazione ha mostrato una maggiore apertura verso tesi meno rigide, ammettendo:
- l’importanza del contesto familiare
• la volontarietà della naturalizzazione da parte del padre
• il ruolo dell’assenza di volontà del minore
• la necessità di evitare effetti pregiudizievoli sproporzionati
Sentenze dal 2018 al 2024
Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo di sentenze favorevoli ai richiedenti, nelle quali la Cassazione ha messo in discussione l’automatismo della perdita della cittadinanza del minore. In alcune decisioni, la Suprema Corte ha affermato che la posizione del minore non può essere sovrapposta a quella del padre senza una valutazione individuale, soprattutto quando il minore non ha mai manifestato la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana.
Questa evoluzione ha favorito un orientamento più moderno e rispettoso dei diritti fondamentali, ma ha anche portato a una crescente disomogeneità di decisioni tra i diversi tribunali italiani.
VERSO LA PRONUNCIA DEL 2026: L’UDIENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Un passaggio decisivo è rappresentato dall’udienza fissata dalla Corte di Cassazione per aprile 2026. La Suprema Corte ha infatti ritenuto necessario pronunciarsi nuovamente sulla questione, indicando l’esigenza di:
- chiarire definitivamente se la naturalizzazione del padre comporti sempre e comunque la perdita automatica della cittadinanza del figlio minore
• stabilire un criterio interpretativo uniforme per tutti i tribunali
• valutare l’impatto dei principi costituzionali e internazionali nelle situazioni verificatesi prima del 1992
• analizzare la reale volontarietà della naturalizzazione del padre, considerato che molti cittadini italiani emigrati erano spinti a naturalizzarsi per ragioni di sopravvivenza economica o integrazione sociale
• ridefinire il concetto di continuità dello status civitatis in chiave moderna
Questa udienza, molto attesa nel mondo giuridico e tra le comunità di oriundi italiani, potrebbe rappresentare la svolta definitiva nella giurisprudenza sulla cittadinanza iure sanguinis.
Se la Corte dovesse optare per una lettura garantista, molti discendenti italiani potrebbero finalmente ottenere il riconoscimento della cittadinanza che era stata considerata perduta in modo automatico.
LE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA PRONUNCIA ATTESA NEL 2026
La decisione della Cassazione avrà inevitabili effetti pratici.
Possibili effetti favorevoli ai richiedenti:
- stabilire che il figlio minore non perdeva automaticamente la cittadinanza
• riconoscere che la volontà del minore deve essere presa in considerazione
• limitare gli effetti della legge 555/1912 quando contrastanti con principi costituzionali
• rendere più agevole il riconoscimento dell’italianità per i discendenti
Possibili effetti restrittivi:
- conferma dell’automatismo della perdita della cittadinanza
• maggiore rigidità nell’analisi dei casi
• necessità di documentare la residenza in Italia in modo più stringente
In ogni caso, la pronuncia è destinata a rappresentare un punto di svolta.
L’evoluzione della Giurisprudenza italiana in materia di cittadinanza iure sanguinis e naturalizzazione del padre mentre il figlio è minore è un percorso complesso e sfaccettato, che riflette la tensione tra norme storiche e visioni contemporanee dei diritti individuali. Da un principio di automatismo derivante dalla legge del 1912, si è progressivamente passati a un’interpretazione che valorizza la volontà personale, la tutela del minore e la protezione dell’identità culturale.
L’udienza fissata dalla Corte di Cassazione per aprile 2026 rappresenta l’occasione per chiarire definitivamente questo nodo interpretativo e per stabilire un principio univoco destinato a influenzare migliaia di ricorsi in Italia e all’estero.
La cittadinanza non è soltanto un dato giuridico: è un elemento identitario, culturale e affettivo che attraversa generazioni. Per questo, la pronuncia del 2026 non sarà soltanto un passaggio tecnico, ma un momento fondamentale nella storia della Giurisprudenza italiana.




