Salta al contenuto principale

Avvocato Massimo Ferrante

ESPULSIONE DI RICHIEDENTI ASILO: LA CORTE EDU CONDANNA LA SVEZIA NEL CASO F.G. C. SVEZIA

La CORTE EDU, nel caso F.G. c. Svezia, ha stabilito che uno Stato deve considerare d’ufficio ogni possibile rischio di persecuzione prima di espellere un richiedente asilo.

Massima della sentenza

“Quando un richiedente asilo solleva motivi di protezione, lo Stato ha l’obbligo di valutare d’ufficio ogni rischio prima dell’espulsione.”

Il caso F.G. c. Svezia

F.G., cittadino iraniano, richiede asilo in Svezia nel 2009 per motivi politici. Nel corso del procedimento, emerge la sua conversione al cristianesimo. Le autorità svedesi non considerano d’ufficio questo aspetto e negano la protezione.

La CORTE EDU condanna la Svezia, stabilendo che gli Stati hanno l’obbligo di considerare tutti i rischi connessi a un’espulsione, anche se il richiedente non li invoca esplicitamente.

La CORTE EDU su richiedenti asilo e conversione religiosa

Il caso F.G. c. Svezia riguarda la protezione dei richiedenti asilo convertiti a un’altra religione dopo la fuga dal proprio Paese. La CORTE EDU ribadisce che la conversione è un fattore che può esporre il soggetto a persecuzioni nel Paese d’origine.

L’Iran, ad esempio, prevede la pena di morte per apostasia. Se un cittadino iraniano si converte al cristianesimo, il suo rimpatrio può costituire una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, relativi al diritto alla vita e alla proibizione della tortura.

Sentenza della CORTE EDU: A.A. c. Svizzera (2019)

Un richiedente asilo afghano si era convertito al cristianesimo in Svizzera. La CORTE EDU ha condannato la Svizzera per aver sottovalutato il rischio di persecuzione al ritorno in Afghanistan.

Cassazione Italiana: Sentenza n. 22049/2020

La Corte di Cassazione ha stabilito che i richiedenti asilo non devono dimostrare di aver subito persecuzioni nel Paese d’origine, ma è sufficiente che esista un rischio concreto e attuale.

Sentenza CEDU: M.A. c. Belgio (2018)

Un cittadino siriano è stato espulso senza un’adeguata valutazione del rischio di tortura. La CORTE EDU ha condannato il Belgio per violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

Obblighi degli Stati secondo la CORTE EDU

Con F.G. c. Svezia, la CORTE EDU rafforza gli obblighi degli Stati:

  • Devono esaminare d’ufficio ogni rischio prima di espellere un richiedente asilo.
  • Devono considerare elementi nuovi, come conversioni religiose, anche se non invocati esplicitamente dal richiedente.
  • Devono garantire una valutazione completa, evitando espulsioni che potrebbero violare la Convenzione.

Il caso F.G. c. Svezia segna un punto di svolta nella protezione dei richiedenti asilo. Gli Stati non possono limitarsi a valutare solo ciò che il richiedente dichiara, ma devono esaminare ogni rischio connesso all’espulsione.

Scarica la sentenza F.G.-c.-SVEZIA

Hai bisogno di aiuto?

Non rimanere nel dubbio. Contattami per esaminare il tuo caso o scrivimi per avere i dettagli che cerchi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook