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Avvocato Massimo Ferrante

Flotilla per Gaza: diritto del mare, sovranità e obblighi internazionali – tra UNCLOS, Montego Bay e autodeterminazione dei popoli

La vicenda della Global Sumud Flotilla, oggetto di tensioni e di attacchi nelle acque internazionali mentre tenta di portare aiuti umanitari a Gaza, ha riacceso il dibattito su temi cruciali: chi esercita la sovranità sulle acque antistanti Gaza? Quale protezione il diritto internazionale accorda alle missioni umanitarie in mare, e quali sono gli obblighi degli Stati terzi come l’Italia.

Per comprendere la complessità di questo scenario, occorre partire dalle basi: la disciplina giuridica delle fasce marittime e la definizione di Stato nel diritto internazionale. Solo così si può chiarire perché le pretese di Israele sulle acque di Gaza siano contestate e perché l’azione della Flotilla, lungi dall’essere illegittima, trovi fondamento nella normativa internazionale.

🌊 Fasce marittime e giurisdizioni secondo il diritto internazionale

Il diritto del mare è oggi regolato principalmente dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay nel 1982 ed entrata in vigore nel 1994. Questa Convenzione, ratificata sia dall’Italia che dallo Stato di Palestina, stabilisce le fasce marittime e i poteri che gli Stati costieri possono esercitarvi.

📜 1. Acque interne

Sono le acque all’interno della linea di base, come porti e baie.

  • Sovranità: piena dello Stato costiero.

  • Navi straniere non possono entrarvi senza autorizzazione.

📏 2. Mare territoriale

Si estende fino a 12 miglia nautiche dalla linea di base.

  • Lo Stato esercita sovranità piena, ma deve garantire alle navi straniere il passaggio inoffensivo.

🔎 3. Zona contigua

Da 12 a 24 miglia nautiche.

  • Lo Stato non ha piena sovranità ma può prevenire e reprimere violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e d’immigrazione.

🐟 4. Zona economica esclusiva (ZEE)

Fino a 200 miglia nautiche.

  • Lo Stato costiero ha diritti esclusivi sulle risorse naturali, ma deve rispettare la libertà di navigazione e sorvolo di altri Stati.

🌊 5. Piattaforma continentale

Fino a 200 miglia nautiche, estendibile a 350 miglia se il margine continentale si prolunga.

  • Diritti esclusivi sulle risorse del fondale.

🌐 6. Alto mare

Oltre le 200 miglia.

  • Vige il principio della libertà dell’alto mare, accessibile a tutti gli Stati.

Queste fasce sono fondamentali per determinare quale Stato esercita la giurisdizione su una nave o su un evento accaduto in mare. L’attacco a una nave in acque internazionali non può essere giustificato invocando sovranità nazionale.

⚓ La Convenzione di Montego Bay e la sovranità marittima

La UNCLOS di Montego Bay ha fissato i limiti delle fasce marittime e ha sancito che l’occupazione militare non genera sovranità legittima.
Questo principio è cruciale per Gaza: il blocco navale imposto da Israele dal 2009 e le rivendicazioni israeliane sulle acque antistanti la Striscia non hanno fondamento giuridico internazionale, perché l’occupazione è stata dichiarata illecita dalla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) e condannata da numerose risoluzioni dell’ONU.

🏛️ Come si costituisce uno Stato nel diritto internazionale

Per comprendere la posizione della Palestina e le pretese israeliane, è utile chiarire come nasce uno Stato.

Secondo la Convenzione di Montevideo del 1933, uno Stato esiste se possiede:

  1. Popolazione permanente: una comunità stabile.

  2. Territorio determinato: non necessariamente con confini perfettamente definiti.

  3. Governo effettivo: autorità capace di esercitare il potere.

  4. Capacità di entrare in relazioni con altri Stati: indipendenza esterna.

Il riconoscimento da parte di altri Stati non è costitutivo, ma facilita la piena partecipazione alla comunità internazionale.
Questo quadro è fondamentale per leggere la questione palestinese: la mancata piena sovranità non priva il popolo palestinese dei diritti derivanti dal principio di autodeterminazione.

🚢 La Flotilla per Gaza: contesto giuridico e attualità

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa civile e umanitaria volta a portare viveri e medicinali indispensabili alla popolazione di Gaza, gravemente colpita dal blocco navale israeliano.

L’attacco subito dalla Flotilla in acque internazionali ha sollevato forti proteste, in quanto ha messo in pericolo la navigazione e l’incolumità degli equipaggi.

Secondo il diritto internazionale:

  • La navigazione della Flotilla è lecita.

  • L’attacco alle navi costituisce uso illecito della forza e violazione della libertà di navigazione.

  • Il blocco navale che impedisce l’arrivo di aiuti umanitari è illegittimo, specialmente in tempo di conflitto armato, perché viola le norme del diritto internazionale umanitario (Convenzione di Ginevra, art. 23 e 55).

La ICJ, nella sua opinione del 19 luglio 2024, ha ribadito che Israele non ha sovranità sul territorio palestinese e che gli Stati, Italia compresa, hanno il dovere di non riconoscere l’occupazione e di favorire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

⚖️ Obblighi degli Stati terzi e protezione delle navi

L’Italia, come Stato di bandiera di alcune imbarcazioni della Flotilla, ha obblighi positivi di protezione verso i suoi cittadini e le persone a bordo, ai sensi dei trattati sui diritti umani ratificati.

La mancata protezione in caso di attacco configurerebbe una violazione della dovuta diligenza internazionale, esponendo lo Stato a responsabilità giuridica.

🌍 Un caso emblematico di diritto del mare e autodeterminazione

Il caso della Flotilla dimostra l’intreccio tra:

  • Diritto del mare: stabilisce giurisdizioni e limiti all’uso della forza.

  • Autodeterminazione dei popoli: impedisce di riconoscere annessioni illegittime.

  • Diritto umanitario: tutela la popolazione civile e consente il passaggio degli aiuti.

È un caso che richiama l’attenzione sull’efficacia del diritto internazionale e sulla responsabilità degli Stati nel rispettarlo e applicarlo.

La Global Sumud Flotilla non viola alcuna norma di diritto internazionale; al contrario, il blocco navale israeliano e gli attacchi alle imbarcazioni umanitarie costituiscono gravi violazioni.

Il caso solleva una domanda cruciale: fino a che punto gli Stati sono disposti a far rispettare le norme che hanno sottoscritto per tutelare la pace, la navigazione e la dignità umana?

Il rispetto del diritto del mare, della Convenzione di Montego Bay e delle norme umanitarie non è un dettaglio tecnico: è il fondamento stesso della legalità internazionale.

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