Dopo l’approvazione del Senato, il disegno di legge sull’intelligenza artificiale (Atto Camera 2316) è ora all’esame della Camera dei deputati. Con i suoi 28 articoli, il Ddl punta a regolare vari aspetti dell’IA, dalla sicurezza nazionale alla telemedicina, dal diritto d’autore al lavoro, proponendosi come un complemento alle norme europee come l’IA Act, che è invece direttamente applicabile. Tuttavia, come sottolinea Vincenzo Franceschelli, il testo appare ricco di principi e buone intenzioni, ma povero di norme concrete e meccanismi operativi.
La necessità di una norma di apertura chiara
Un aspetto fondamentale che il legislatore sembra aver trascurato è l’introduzione di una norma di apertura chiara e univoca, come quella suggerita da Franceschelli: “L’intelligenza artificiale deve essere riconoscibile come tale”. Questo principio, ispirato al concetto di “Grundnorm” di Hans Kelsen, garantirebbe la trasparenza nei confronti degli utenti, chiarendo quando un contenuto è generato da software e non da una mente umana. È una lacuna che la Camera dovrebbe colmare per dare al testo una base giuridica solida.
La struttura del disegno di legge
Il testo è suddiviso in sei capi:
Capo I – Principi e finalità (artt. 1-6): Definisce gli obiettivi generali, ma rimanda spesso a norme europee come il Regolamento (UE) 2024/1689, senza offrire definizioni proprie di IA.
Capo II – Disposizioni di settore (artt. 7-18): Affronta l’uso dell’IA in ambito sanitario, nel lavoro e nelle professioni intellettuali, ma senza dettagliare le modalità di applicazione pratica.
Capo III – Strategia nazionale (artt. 19-24): Definisce le linee guida strategiche e le autorità competenti, ma con poche indicazioni concrete per i cittadini.
Capo IV – Tutela degli utenti e diritto d’autore (art. 25): Introduce modifiche alla legge sul diritto d’autore, riconoscendo la protezione delle opere create con l’ausilio dell’IA, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
Capo V – Disposizioni penali (art. 26): Integra nuove fattispecie di reato legate all’uso improprio dell’IA, ma rischia di appesantire ulteriormente il già complesso panorama normativo penale italiano.
Capo VI – Disposizioni finanziarie e finali: Contiene le clausole finanziarie e le disposizioni transitorie, inclusa la solita clausola di invarianza finanziaria.
Disabilità e inclusione digitale
Un aspetto meritevole di attenzione è l’art. 4, comma 7, che garantisce alle persone con disabilità pieno accesso ai sistemi di IA, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, come spesso accade, il testo “garantisce” senza definire chiaramente come raggiungere tale obiettivo, lasciando spazio a incertezze interpretative.
Diritto d’autore e IA: un compromesso necessario
Sul fronte del diritto d’autore, l’art. 25 riconosce che anche le opere create con l’aiuto dell’IA possono essere protette, purché frutto di lavoro intellettuale umano. Tuttavia, resta aperto il dibattito su come gestire l’utilizzo dei dati per addestrare questi sistemi, con nuove eccezioni che potrebbero risultare insufficienti o ridondanti.
In sintesi, il disegno di legge sull’intelligenza artificiale rappresenta un passo importante, ma ancora incompleto. Manca di norme chiare e applicabili che traducano le dichiarazioni di principio in regole effettive. Sarà compito della Camera rafforzare il testo, garantendo che non resti un insieme di buone intenzioni senza reale impatto.




