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Avvocato Massimo Ferrante

IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI O COMUNEMENTE DETTO “STALKING”

L’art. 612 bis del Codice Penale, modificato dal D.L. del 14 Agosto 2013, n. 93 e convertito nella Legge del 15 Ottobre 2013, n. 119, prevede la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi per chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta una persona causando uno stato di ansia grave e perdurante, un fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto, oppure costringe la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.

Aumento della Pena per Specifiche Circostanze

Il secondo comma dell’art. 612 bis aumenta la pena se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva alla vittima, o se commesso tramite strumenti informatici o telematici. Il terzo comma prevede un ulteriore aumento della pena fino alla metà se il reato è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di una persona con disabilità, nonché se commesso con armi o da persona travisata.

Caratteristiche del Reato di Stalking

Il reato di atti persecutori, o stalking, protegge sia la libertà morale che lo stato di salute della vittima. Si configura attraverso condotte abituali che causano un significativo cambiamento delle abitudini di vita della vittima e uno stato di ansia grave e perdurante. Secondo la sentenza della Cassazione Penale del 23 Gennaio 2018, n. 8744, il reato è configurabile anche quando gli atti reiterati generano un fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto.

Querela e Procedibilità d’Ufficio

Il quarto comma dell’art. 612 bis specifica che il delitto è punito a querela della persona offesa, da presentarsi entro sei mesi. La remissione della querela può avvenire solo in sede processuale e diventa irrevocabile se il fatto è commesso con minacce reiterate. Si procede d’ufficio se il reato è commesso contro un minore o una persona con disabilità, o se connesso ad altro delitto perseguibile d’ufficio.

Richiesta di Ammonimento

Il D.L. del 23 Febbraio 2009, n. 11, convertito con modifiche dalla Legge del 23 Aprile 2009, n. 38, consente alla vittima di stalking di richiedere al Questore un ammonimento nei confronti dell’autore del reato, fino a quando non è presentata querela. Introduce anche misure come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’obbligo per le Forze dell’Ordine di informare le vittime sui centri antiviolenza.

Il Reato di Revenge Porn: Art. 612 ter

Con la Legge del 25 Luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso), il legislatore ha introdotto l’art. 612 ter del Codice Penale, che disciplina il reato di revenge porn.

Questo prevede la reclusione da uno a sei anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro per chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata affettivamente alla vittima, o tramite strumenti informatici o telematici.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti se la vittima è in condizione di inferiorità fisica o psichica, o è una donna in stato di gravidanza.

Procedibilità per Querela

Il reato di revenge porn è perseguibile a querela della persona offesa entro sei mesi. La remissione della querela è solo processuale e si procede d’ufficio nei casi indicati nel quarto comma, o quando connesso a un delitto perseguibile d’ufficio.

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