Salta al contenuto principale

Avvocato Massimo Ferrante

L’INTERROGATORIO PREVENTIVO: IL RIESAME PUO’ VALUTARE NEL MERITO

In altri termini, secondo la Corte di legittimità, la decisione del giudice di non procedere all’interrogatorio preventivo può essere oggetto di censura da parte del giudice dell’impugnazione non solo in caso di mancata motivazione, ma anche per un’erronea valutazione nel merito delle esigenze cautelari che giustificano tale deroga.

Nel contesto delle misure cautelari personali, l‘articolo 291, comma 1-quater, del Codice di procedura penale (Cpp) stabilisce che, prima di adottare una misura restrittiva della libertà personale, il giudice deve procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, in conformità con le modalità previste dagli articoli 64 e 65 del Cpp. Questa garanzia processuale, introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, rappresenta un’importante evoluzione del principio del contraddittorio preventivo, applicabile a tutte le misure cautelari non adottate “a sorpresa”.

Eccezioni al principio dell’interrogatorio preventivo
Il comma 1-quater dell’articolo 291 prevede, tuttavia, alcune eccezioni tassative a questo principio, consentendo al giudice di omettere l’interrogatorio nei seguenti casi:

  1. Natura del reato: quando la misura cautelare è richiesta per:

    • Delitti di particolare gravità previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del Cpp (ad es. associazione di tipo mafioso, terrorismo, omicidio volontario aggravato);

    • Reati di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del Cpp (ad es. tentato omicidio, violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia);

    • Gravi delitti commessi con uso di armi, esplosivi o mezzi di violenza personale.

  2. Esigenze cautelari specifiche: quando sussistono:

    • Pericolo di fuga dell’indagato (art. 274, lettera b, del Cpp);

    • Rischio di inquinamento delle prove (art. 274, lettera a, del Cpp).

Valutazione del pericolo di fuga e di inquinamento delle prove
La deroga connessa alle esigenze cautelari richiede che i rischi invocati dal pubblico ministero siano oggettivamente esistenti e non meramente percepiti dal giudice. Questo implica che:

  • Pericolo di fuga: deve essere concreto e attuale, non desumibile esclusivamente dalla gravità del reato contestato, ma fondato su elementi fattuali specifici che indicano un effettivo rischio di allontanamento imminente.

  • Inquinamento delle prove: deve essere basato su circostanze concrete che possano compromettere la genuinità degli elementi probatori già acquisiti o ancora da acquisire, e non semplicemente sul silenzio dell’indagato o sul rifiuto di collaborare.

Giurisprudenza di riferimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9113 del 4 marzo 2025 (Presidente Verga, Relatore Saraco), ha affrontato per la prima volta il tema del sindacato del giudice dell’impugnazione sulle decisioni del Gip di non procedere all’interrogatorio preventivo. La Corte ha chiarito che tale decisione può essere censurata non solo in caso di omessa motivazione, ma anche nel merito, qualora il tribunale del riesame ritenga che le esigenze cautelari invocate non siano concretamente sussistenti.

In particolare, il tribunale del riesame ha annullato un’ordinanza cautelare adottata senza previo interrogatorio, ritenendo insussistente il pericolo di fuga, diversamente da quanto valutato dal giudice per le indagini preliminari. La Cassazione ha confermato questa impostazione, stabilendo che le circostanze legittimanti la deroga al contraddittorio preventivo devono essere effettivamente presenti e non solo ritenute tali in modo soggettivo.

Hai bisogno di aiuto?

Non rimanere nel dubbio. Contattami per esaminare il tuo caso o scrivimi per avere i dettagli che cerchi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook