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Avvocato Massimo Ferrante

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: la partita è davvero finita?

A cura dell’Avv. Fernando Pinto

Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, è ancora possibile rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo?

La risposta richiede di considerare uno dei principi fondamentali del sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: prima di rivolgersi alla Corte EDU è necessario, in linea di principio, aver esaurito le vie di ricorso interne.

L’inammissibilità pronunciata dalla Cassazione assume quindi un rilievo decisivo. In alcuni casi può impedire l’accesso alla tutela di Strasburgo; in altri, invece, la situazione deve essere valutata alla luce del modo in cui i giudici nazionali hanno concretamente esaminato la doglianza.

Ricorso alla Corte EDU: il principio di sussidiarietà

La Corte europea dei diritti dell’uomo è stata istituita per assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati aderenti alla Convenzione e ai suoi Protocolli.

Ai sensi dell’art. 34 CEDU, una persona fisica o un gruppo di privati può rivolgersi alla Corte sostenendo di essere vittima della violazione, da parte di uno degli Stati contraenti, di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.

Il sistema europeo di tutela dei diritti umani, tuttavia, si fonda sul principio di sussidiarietà.

Ciò significa che spetta innanzitutto agli Stati garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. L’intervento della Corte di Strasburgo assume carattere sussidiario rispetto alla tutela assicurata dall’ordinamento nazionale.

Non a caso, l’art. 13 CEDU riconosce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale in caso di violazione dei diritti e delle libertà tutelati dalla Convenzione.

Art. 35 CEDU: prima di Strasburgo bisogna esaurire i ricorsi interni

Il passaggio fondamentale è rappresentato dall’art. 35 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La disposizione stabilisce che la Corte EDU può essere adita soltanto dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne.

La ragione è precisa: prima che una presunta violazione venga sottoposta alla Corte europea, lo Stato deve avere avuto la possibilità di prevenirla o di porvi rimedio attraverso i propri tribunali.

Il previo esaurimento dei rimedi interni non rappresenta, quindi, una semplice formalità processuale, ma costituisce una diretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Cosa succede se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?

È qui che nasce la questione più delicata.

In linea di principio, chi intende successivamente rivolgersi alla Corte EDU deve rispettare le norme e le procedure previste dall’ordinamento nazionale.

Se il ricorso interno non viene esaminato a causa di un errore procedurale imputabile al ricorrente, potrebbe non risultare soddisfatto il requisito previsto dall’art. 35 CEDU.

È quanto emerge, tra l’altro, dalla giurisprudenza richiamata nel caso Gäfgen c. Germania [GC].

Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per il mancato rispetto di forme o termini processuali può riflettersi anche sulla possibilità di accedere alla tutela della Corte di Strasburgo.

Ma questa regola non opera in modo puramente automatico.

Inammissibilità e Corte EDU: quando conta l’esame sostanziale del ricorso

La regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere interpretata tenendo conto delle caratteristiche del singolo procedimento.

La stessa giurisprudenza della Corte EDU contempla situazioni nelle quali, nonostante una pronuncia di inammissibilità o il mancato rispetto di determinati requisiti formali, assume rilievo il fatto che il giudice nazionale abbia comunque affrontato la sostanza della doglianza.

Tra i casi richiamati possono essere ricordati:

Voggenreiter c. Germania, nel quale assume rilievo l’esame del merito del ricorso da parte del giudice, pur in presenza di una valutazione di inammissibilità;

Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria [GC], con riferimento a una doglianza dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale ma nella quale la questione relativa alla presunta violazione dei diritti convenzionali era stata sufficientemente sollevata nella sostanza;

Vladimir Romanov c. Russia, riguardante una situazione in cui, pur non essendo stati osservati i requisiti formali previsti dal diritto interno, l’autorità competente aveva comunque esaminato la sostanza del ricorso.

Questi precedenti mostrano un punto importante: la sola parola “inammissibile” non consente necessariamente di stabilire, isolatamente considerata, se il requisito dell’esaurimento dei rimedi interni sia stato soddisfatto.

Occorre verificare concretamente le ragioni dell’inammissibilità e il contenuto dell’esame svolto dal giudice nazionale.

Ricorso inammissibile in Cassazione e accesso a Strasburgo

La distinzione diventa quindi essenziale.

Da un lato, quando l’inammissibilità deriva da un errore procedurale che ha impedito al giudice nazionale di esaminare la doglianza, può sorgere un problema rispetto al requisito dell’esaurimento delle vie di ricorso interne.

Dall’altro, vi sono ipotesi nelle quali, nonostante questioni di carattere formale, l’autorità giudiziaria nazionale ha comunque preso in considerazione la sostanza della censura.

La valutazione non può pertanto fermarsi al dispositivo della decisione della Cassazione, ma deve considerare perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e se la doglianza relativa alla violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione sia stata effettivamente sottoposta ai giudici nazionali.

Conclusioni: una pronuncia di inammissibilità chiude sempre la strada alla Corte EDU?

L’esaurimento dei ricorsi interni resta una delle condizioni fondamentali del sistema di protezione previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’art. 35 CEDU non risponde, infatti, a una mera logica di sbarramento burocratico: riflette il principio secondo cui lo Stato deve avere la prima opportunità di porre rimedio, attraverso il proprio ordinamento, a una possibile violazione dei diritti fondamentali.

Per questo motivo, una dichiarazione di inammissibilità della Cassazione non può essere valutata esclusivamente sulla base della sua qualificazione formale.

Occorre esaminare le ragioni della decisione, il comportamento processuale del ricorrente e verificare se i giudici nazionali abbiano avuto concretamente la possibilità di conoscere la doglianza relativa alla presunta violazione della Convenzione.

È proprio il corretto esaurimento dei rimedi interni – considerate le eccezioni elaborate dalla giurisprudenza europea – a costituire il presupposto del dialogo tra il giudice nazionale, compresa la Corte di Cassazione, e la Corte europea dei diritti dell’uomo.

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