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Avvocato Massimo Ferrante

LA CORTE DI CASSAZIONE E LA DIFFERENZIAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ NEL CONCORSO DI PERSONE

La Corte di Cassazione e la Differenziazione della Responsabilità nel Concorso di Persone

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 (Pres. Cassano, rel. Pezzella), ha fornito un’interpretazione significativa sulla questione della possibile differenziazione del titolo di responsabilità tra i concorrenti nella commissione di un reato.

L’informazione provvisoria rilasciata in tale occasione chiarisce un dibattito che aveva visto coinvolte due ordinanze di rimessione con contenuti simili:

  • Cass., Sez. III, ord. n. 20563 del 12 maggio 2022;
  • Cass., Sez. III, ord. n. 32320 del 25 luglio 2023.

Il Nodo della Questione

Il problema giuridico nasce da sollecitazioni sia della dottrina che della giurisprudenza. La prima sostiene da tempo la necessità di differenziare la responsabilità dei concorrenti in base al principio di colpevolezza e alla personalizzazione della pena. La seconda, invece, ha cercato soluzioni per adattare le rigide disposizioni sugli artt. 110 e ss. c.p. alla realtà concreta.

Le ordinanze citate, pur riferendosi al reato di stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), sollevano un interrogativo di portata generale: è possibile qualificare diversamente la responsabilità dei concorrenti in base al loro specifico contributo? Il quesito formulato riflette tale problematica: «Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e a un altro concorrente a norma del comma 5 del medesimo articolo».

Questa riflessione solleva interrogativi sulla natura del concorso di persone nel reato, sul rapporto tra le circostanze concorsuali e sulla trasmissibilità delle cause di non punibilità o degli istituti premiali previsti in caso di tentativo (art. 56 c.p.). Un’analisi che deve necessariamente partire dalla disciplina dell’art. 110 c.p. e dalle tesi dottrinali contrapposte.

Il Concorso di Persone nel Reato: Aspetti Generali

Il reato, inteso come atto umano penalmente rilevante, può manifestarsi in diverse forme. Il legislatore del 1930, pur tipizzando le condotte illecite nella “parte speciale” del codice penale, ha lasciato margini di incertezza in relazione alla loro capacità di coprire tutte le condotte dannose. In tale contesto, le norme sul concorso di persone si sono rivelate strumenti indispensabili per colmare eventuali lacune, consentendo di attribuire responsabilità anche a chi fornisce un contributo senza compiere direttamente il reato.

L’art. 110 c.p. sancisce che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”. Questa norma introduce il principio di unitarietà del reato concorsuale, secondo il quale i singoli contributi si fondono in un’unica fattispecie criminosa. Tuttavia, tale assunto è oggetto di discussione: alcuni autori sostengono un’interpretazione pluralistica, secondo cui ogni concorrente commette un’azione distinta, generando una pluralità di reati.

Gli elementi fondamentali del concorso sono:

  1. La pluralità di soggetti;
  2. La realizzazione del fatto tipico almeno da parte di uno di essi;
  3. Il contributo causale di ogni concorrente;
  4. L’elemento soggettivo (dolo o colpa di partecipazione).

Il contributo causale può essere materiale o anche solo morale (ad es. l’incitamento a commettere il reato). La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il dolo di concorso può derivare anche da una semplice adesione improvvisa al reato in corso.

La Possibile Differenziazione del Titolo di Responsabilità

Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema rispondendo affermativamente alla questione posta, riconoscendo la possibilità di ascrivere a soggetti diversi titoli di responsabilità differenti in relazione al medesimo fatto storico.

La controversia si inquadra nel dibattito tra due opposti orientamenti:

  • Tesi monistica, che sostiene l’unicità del reato e la necessaria parificazione della responsabilità dei concorrenti, salvo i casi espressamente previsti dal codice (artt. 116 e 117 c.p.);
  • Tesi pluralistica, che afferma la possibilità di attribuire titoli diversi a seconda della condotta concreta di ciascun concorrente.

Secondo la prima impostazione, la responsabilità deve essere uniforme poiché il concorso riguarda un unico reato. Questa prospettiva trova fondamento nel principio generale espresso dall’art. 110 c.p. e nelle norme che parificano il trattamento dei concorrenti (artt. 116 e 117 c.p.). Tuttavia, questa lettura è stata criticata per il rischio di compromettere il principio di colpevolezza e la personalizzazione della pena.

La seconda impostazione, invece, riconosce che le condotte dei concorrenti possono avere caratteri differenziati, legittimando quindi una qualificazione giuridica distinta. Tale orientamento trova conferma in alcune pronunce della Cassazione che hanno ammesso il concorso con elementi soggettivi diversi, come nel caso del concorso doloso nel delitto colposo.

Riflessioni Finali

Prima della decisione delle Sezioni Unite, la scelta tra i due orientamenti dipendeva dall’interesse prevalente: uniformità del sistema o rispetto del principio di colpevolezza. Con la nuova pronuncia, la Cassazione sembra aver privilegiato quest’ultimo principio, in linea con un’evoluzione giurisprudenziale che da anni interpreta il diritto penale alla luce dei principi costituzionali di personalizzazione della pena e colpevolezza.

Questa decisione potrebbe avere ripercussioni anche su altri istituti, come la desistenza volontaria e il pentimento attivo nel concorso di persone. Tradizionalmente, per escludere la responsabilità del concorrente che si ritira, era necessario che il suo recesso avesse un effetto concreto sull’evento criminoso. La differenziazione del titolo di responsabilità potrebbe aprire la strada a nuove interpretazioni in merito.

In conclusione, la decisione delle Sezioni Unite rappresenta un punto di svolta che potrebbe ridisegnare i confini della responsabilità concorsuale, aprendo la strada a un sistema più aderente al principio di colpevolezza e alla specificità della condotta di ciascun concorrente.

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