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Avvocato Massimo Ferrante

La Corte EDU condanna l’Italia: indagini inadeguate sul decesso di un lavoratore esposto ad amianto – Caso Laterza e D’Errico c. Italia

Il 27 marzo 2025, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso la sentenza nella causa Laterza e D’Errico c. Italia (ricorso n. 30336/22), accertando la violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ossia del diritto alla vita.

La vicenda ha ad oggetto il decesso di G.L., operaio per oltre vent’anni presso gli stabilimenti Ilva di Taranto e precedentemente presso un’altra azienda metallurgica (Briotti), morto nel 2010 per un tumore polmonare. I familiari, ritenendo che la malattia fosse riconducibile all’esposizione prolungata ad agenti tossici sul posto di lavoro (amianto, benzene, idrocarburi, diossine), avevano sporto denuncia per omicidio colposo. Tuttavia, dopo alcuni accertamenti, il procedimento penale fu archiviato dalle autorità italiane, che ritennero impossibile individuare con certezza il nesso causale e i soggetti penalmente responsabili.

I limiti dell’indagine penale italiana

L’inchiesta avviata dalla Procura di Taranto aveva coinvolto lo SPESAL (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), ma il lavoro ricostruttivo risultò fortemente limitato: le aziende coinvolte non fornirono documentazione completa, mancarono informazioni essenziali sulle mansioni specifiche svolte da G.L., sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sulle condizioni effettive di sicurezza nei periodi lavorativi indagati.

In presenza di tali lacune, la Procura chiese l’archiviazione, ritenendo insussistenti gli elementi per individuare i responsabili. L’opposizione proposta dai familiari fu rigettata dal Giudice per le indagini preliminari (GIP), il quale ribadì che, a causa della pluralità dei dirigenti susseguitisi nel tempo e dell’impossibilità di stabilire il momento esatto di insorgenza della malattia, non fosse possibile procedere penalmente nei confronti di alcuno.

Il nodo scientifico: “dose innescante” e “dose correlata”

La questione al centro della controversia, tanto dinanzi ai giudici italiani quanto dinanzi alla Corte di Strasburgo, riguarda la determinazione scientifica del nesso causale tra esposizione professionale e malattia oncologica. In Italia la giurisprudenza ha elaborato due principali teorie:

  • Teoria della “dose innescante”: il danno si determina al momento iniziale dell’esposizione cancerogena, e solo i responsabili in carica in quel preciso momento potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente;

  • Teoria della “dose correlata” (effetto acceleratore): ogni esposizione successiva contribuisce alla progressione della malattia, rendendo rilevante anche l’esposizione avvenuta successivamente all’insorgenza iniziale della patologia.

Come sottolineato dalla Corte EDU, quest’ultima teoria della “dose correlata” è la più applicata in Italia nei procedimenti legati all’esposizione all’amianto (ad esempio nei noti casi Fibronit, Montefibre bis e Ilva), richiedendo però l’intervento di esperti indipendenti e l’adozione di criteri scientifici chiari e documentati.

Le carenze riscontrate dalla Corte EDU

Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità italiane non hanno soddisfatto l’obbligo di indagine effettiva imposto dall’articolo 2 CEDU per diverse ragioni:

  • Mancanza di approfondimenti scientifici: il GIP non ha preso posizione rispetto al dibattito scientifico esistente, né ha disposto nuove perizie per chiarire l’applicazione delle teorie causali al caso concreto.

  • Carente valutazione delle prove disponibili: i ricorrenti avevano chiesto acquisizioni documentali e testimoniali relative a procedimenti simili pendenti in Italia, ma il giudice non le ha ritenute rilevanti, escludendole in via preliminare.

  • Motivazione circolare dell’archiviazione: il ragionamento del GIP ha finito per rifiutare ogni approfondimento proprio in ragione della complessità della ricostruzione causale, che invece avrebbe dovuto essere oggetto di indagine.

La Corte EDU ha pertanto rilevato che le autorità italiane non si sono adoperate in misura sufficiente per accertare i fatti e non hanno motivato in maniera adeguata la decisione di archiviare il procedimento.

Violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 CEDU

L’articolo 2 CEDU non tutela solo il diritto alla vita in senso sostanziale, ma impone anche obblighi procedurali stringenti in materia di indagini sui decessi, specialmente quando coinvolgono attività industriali ad alto rischio, come nel caso di esposizione professionale a sostanze cancerogene.

Nel caso Laterza e D’Errico, la Corte ha evidenziato che, in presenza di possibili responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, le autorità avrebbero dovuto:

  • Proseguire le indagini per chiarire il nesso causale;

  • Disporre ulteriori accertamenti per individuare eventuali soggetti responsabili;

  • Motivare in maniera più approfondita e fondata ogni decisione processuale.

Nessuna equa soddisfazione riconosciuta

Pur constatando la violazione della Convenzione, la Corte EDU non ha assegnato alcuna somma a titolo di equa soddisfazione, poiché i ricorrenti non ne avevano formulato richiesta.

La sentenza Laterza e D’Errico c. Italia si inserisce nel complesso filone giurisprudenziale europeo relativo ai profili procedurali dell’art. 2 CEDU, con implicazioni rilevanti per il diritto penale del lavoro e la responsabilità per esposizione ad agenti tossici.

Ancora una volta, la Corte EDU richiama gli Stati a garantire indagini efficaci, complete e scientificamente fondate, anche in situazioni complesse ove il lungo decorso temporale, la frammentazione delle responsabilità aziendali e le incertezze probatorie rendono difficile accertare i fatti. L’obbligo di tutela della vita impone agli ordinamenti nazionali un dovere attivo di ricerca della verità e non può arrestarsi di fronte a difficoltà istruttorie.

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