Una delle questioni che più frequentemente genera dubbi tra genitori separati, divorziati o semplicemente non conviventi riguarda i viaggi all’estero dei figli minori.
La domanda, apparentemente semplice, è questa: se entrambi i genitori hanno già prestato il proprio assenso al rilascio del passaporto della figlia, uno dei due può successivamente portarla all’estero per una vacanza senza chiedere una nuova autorizzazione all’altro?
La risposta richiede una distinzione fondamentale.
Una cosa, infatti, è l’assenso al rilascio del passaporto del minore; altra cosa è l’eventuale consenso necessario per determinate decisioni riguardanti la vita del figlio; altra ancora è la documentazione che può essere richiesta concretamente per attraversare una frontiera.
Confondere questi tre piani rischia di trasformare ogni viaggio all’estero in un problema giuridico che, almeno nel caso di una normale vacanza, generalmente non esiste.
IL PASSAPORTO DEL MINORE E L’ASSENSO DEI GENITORI
La riforma introdotta dal Decreto Legge n. 69/2023 ha modificato profondamente la disciplina relativa al passaporto del genitore che ha figli minori.
Dal 14 giugno 2023, infatti, il genitore che richiede il proprio passaporto non deve più ottenere, come avveniva in precedenza, l’assenso dell’altro genitore.
La semplificazione, tuttavia, riguarda il documento del genitore e non il passaporto rilasciato direttamente al figlio minorenne.
Per il rilascio del passaporto al minore continua a essere necessario l’assenso di entrambi i genitori, salvo i casi nei quali intervenga un provvedimento dell’autorità competente.
Ed è proprio da questo punto che nasce il dubbio: una volta che entrambi hanno autorizzato il rilascio del passaporto alla figlia, quell’assenso vale anche per i successivi viaggi all’estero?
PASSAPORTO E AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO NON SONO LA STESSA COSA
L’assenso prestato per ottenere il passaporto del figlio riguarda innanzitutto il rilascio di un documento valido per l’espatrio.
Non deve essere confuso con una preventiva e illimitata autorizzazione concessa all’altro genitore per assumere qualsiasi futura decisione relativa alla permanenza del minore all’estero.
Occorre però evitare anche l’equivoco opposto: non è vero che, ogni volta che un genitore vuole trascorrere una normale vacanza all’estero con il figlio, debba necessariamente procurarsi una nuova autorizzazione formale dell’altro genitore.
Per comprendere la differenza bisogna guardare alla disciplina dei viaggi dei minori.
IL MINORE CHE VIAGGIA ALL’ESTERO CON LA MADRE O CON IL PADRE
Per i minori italiani di età inferiore ai 14 anni la disciplina sulla dichiarazione di accompagnamento è particolarmente significativa.
Il Ministero degli Affari Esteri chiarisce che il minore può espatriare se viaggia accompagnato da almeno uno dei genitori.
La cosiddetta dichiarazione di accompagnamento entra invece in gioco quando il minore infraquattordicenne viaggia senza i genitori e viene affidato, per esempio, a un nonno, a un altro parente, a un accompagnatore, a un ente o a una compagnia di trasporto.
Di conseguenza, se una figlia minore italiana viaggia all’estero insieme alla madre oppure insieme al padre, la normativa italiana sui documenti di viaggio non impone, per il solo fatto che l’altro genitore non partecipi al viaggio, una dichiarazione di accompagnamento sottoscritta da quest’ultimo.
Questo è il primo punto da chiarire.
QUINDI NON SERVE MAI IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE?
La questione diventa più delicata quando dal piano strettamente documentale si passa a quello della responsabilità genitoriale.
Il fatto che il minore possieda un passaporto valido e possa materialmente attraversare la frontiera con uno dei genitori non significa che quest’ultimo possa decidere unilateralmente qualsiasi permanenza all’estero.
Occorre infatti distinguere una breve vacanza da un soggiorno che, per durata, finalità o conseguenze, incida in maniera significativa sulla vita del figlio.
Secondo le informazioni ufficiali relative all’Italia pubblicate sul Portale europeo della giustizia elettronica, un trasferimento temporaneo determinato semplicemente da una breve vacanza può essere considerato una questione della vita quotidiana e può quindi essere deciso senza una specifica autorizzazione di entrambi i genitori.
La situazione cambia quando non siamo più davanti alla normale vacanza, ma a una decisione di maggiore importanza.
UNA VACANZA NON È UN TRASFERIMENTO DEL MINORE ALL’ESTERO
È proprio questa la distinzione decisiva.
Portare una figlia per alcuni giorni all’estero durante il proprio periodo di permanenza con lei è cosa ben diversa dal trasferirne la residenza, prolungarne unilateralmente il soggiorno oppure assumere decisioni capaci di incidere stabilmente sul rapporto con l’altro genitore.
Nel primo caso può trattarsi di una scelta relativa alla normale organizzazione della vita del minore.
Nel secondo entrano direttamente in gioco le regole sull’esercizio della responsabilità genitoriale.
Quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per il figlio devono essere assunte nel rispetto delle prerogative di entrambi.
Pertanto, il possesso del passaporto non attribuisce a uno dei genitori il diritto di trasferire unilateralmente il figlio all’estero.
E l’assenso originariamente prestato dall’altro genitore per il rilascio del documento non può essere interpretato come un consenso anticipato a un futuro trasferimento della residenza del minore.
COSA ACCADE SE L’ALTRO GENITORE SI OPPONE AL VIAGGIO?
Anche qui occorre evitare automatismi.
L’opposizione dell’altro genitore non trasforma necessariamente una normale vacanza all’estero in un viaggio vietato.
Bisognerà valutare concretamente la natura del soggiorno, la sua durata, la destinazione, l’eventuale esistenza di provvedimenti giudiziari e soprattutto se il viaggio interferisca con le modalità di affidamento o con i tempi di permanenza del minore presso l’altro genitore.
Un viaggio programmato durante il periodo spettante a un genitore, con destinazione conosciuta, durata limitata e rientro certo presenta caratteristiche profondamente diverse da una partenza destinata a sottrarre il minore alla propria residenza abituale o a ostacolare il rapporto con l’altro genitore.
Nei casi di effettivo disaccordo su una decisione rilevante per il figlio può essere necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.
ATTENZIONE AL RISCHIO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEL MINORE
Il quadro cambia radicalmente quando esiste il rischio che il viaggio sia soltanto il presupposto per portare o trattenere il minore stabilmente all’estero contro la volontà dell’altro genitore.
Il Ministero della Giustizia, proprio nell’ambito della prevenzione della sottrazione internazionale dei minori, indica una serie di strumenti a disposizione del genitore che tema concretamente che il figlio possa essere portato all’estero e non fare ritorno.
Tra le misure indicate vi sono, a seconda della situazione, la possibilità di intervenire sui documenti validi per l’espatrio e quella di chiedere al giudice un provvedimento che vieti l’espatrio del minore senza il consenso espresso di entrambi i genitori.
Lo stesso Ministero suggerisce, quando sussiste un concreto timore e il figlio deve recarsi all’estero con l’altro genitore, di formalizzare anche l’impegno al rientro in Italia entro una data determinata.
Il punto, quindi, non è semplicemente domandarsi chi possieda materialmente il passaporto.
Il documento rende possibile l’espatrio; non elimina le regole poste a tutela della responsabilità genitoriale e dell’interesse del minore.
ATTENZIONE ANCHE AL PAESE DI DESTINAZIONE
C’è infine un aspetto pratico spesso sottovalutato.
Il fatto che la normativa italiana consenta al minore di viaggiare accompagnato da uno dei genitori senza una specifica dichiarazione di accompagnamento dell’altro non significa automaticamente che nessun altro documento possa essere richiesto durante il viaggio.
Non esiste, infatti, una disciplina uniforme a livello europeo sull’autorizzazione richiesta ai minori che viaggiano con un solo genitore.
Il Paese di destinazione o uno Stato attraversato durante il viaggio può prevedere documenti aggiuntivi. Anche le compagnie aeree possono stabilire specifiche procedure o richiedere modulistica ulteriore.
Prima della partenza è quindi opportuno verificare le prescrizioni del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito, oltre alle condizioni applicate dalla compagnia di trasporto.
IN CONCLUSIONE: IL CONSENSO AL PASSAPORTO NON VA CONFUSO CON IL CONSENSO AL VIAGGIO
La risposta alla domanda iniziale richiede quindi una precisazione.
Se una figlia minore italiana possiede un passaporto valido e parte per una normale e breve vacanza all’estero accompagnata dalla madre o dal padre, la disciplina italiana non richiede, in via generale, una nuova dichiarazione di accompagnamento dell’altro genitore per ogni singolo viaggio.
Ciò non significa, però, che l’assenso prestato al momento del rilascio del passaporto rappresenti una delega in bianco.
Una breve vacanza, un soggiorno prolungato e un trasferimento definitivo all’estero sono situazioni giuridicamente differenti.
Più il viaggio incide sulla residenza abituale del minore, sui suoi rapporti con l’altro genitore o sulle decisioni fondamentali che lo riguardano, più assume rilievo l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
La domanda corretta, quindi, non è soltanto “il minore ha il passaporto?”, ma anche “di quale viaggio stiamo parlando?”.
Ed è proprio questa distinzione che separa una normale vacanza con mamma o papà da una decisione che, coinvolgendo in modo significativo la vita del figlio, non può essere assunta unilateralmente.




