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Avvocato Massimo Ferrante

NUOVO PATTO UE SU MIGRAZIONE E ASILO

A cura della dott.ssa Floriana Crimi

DAL 12 GIUGNO 2026 IN VIGORE IL NUOVO PATTO EUROPEO SU MIGRAZIONE E ASILO: COSA PREVEDE E COME CAMBIA LA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il 12 giugno 2026 entrerà ufficialmente in applicazione il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, ovvero un pacchetto normativo approvato dall’Unione Europea nel 2024 con l’obiettivo di riformare in maniera strutturale il sistema comune europeo di asilo.

Si tratta di una delle riforme più incisive degli ultimi anni in materia migratoria, destinata a incidere profondamente sia sulle modalità di accesso alla protezione internazionale, sia sulla distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri.

L’intervento normativo nasce dall’esigenza di superare le criticità emerse nell’applicazione del sistema delineato dal Regolamento di Dublino, considerato inefficiente e squilibrato, poiché gravante in misura prevalente sugli Stati di primo ingresso.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL PATTO

  1. Screening obbligatorio alla frontiera

Tutti i cittadini di Paesi terzi, di età superiore ai sei anni, che entrano irregolarmente nel territorio europeo, saranno sottoposti entro 72 ore a:

  • identificazione personale;
  • raccolta dei dati biometrici;
  • controlli sanitari;
  • verifiche di sicurezza.

Si tratta di una misura volta a velocizzare la tracciabilità dei richiedenti e a limitare i cosiddetti movimenti secondari all’interno dell’Unione.

  1. Procedure accelerate di frontiera

Il nuovo Patto introduce procedure accelerate per l’esame delle domande di protezione internazionale.

Tali procedure si applicheranno, in particolare, nei confronti di soggetti provenienti da Paesi considerati sicuri o appartenenti a nazionalità con basso tasso di riconoscimento della protezione.

L’obiettivo è quello di definire più rapidamente le domande manifestamente infondate e procedere, se necessario, al rimpatrio in tempi più brevi.

In attesa della definizione della propria domanda, i richiedenti potranno essere trattenuti in centri hotspot o strutture di frontiera fino alla conclusione della procedura.

2.1 I concetti di “Paese sicuro” ed esternalizzazione

Il Patto prevede una lista comune europea dei Paesi di origine sicuri, tra i quali figurano:

  • Bangladesh
  • Colombia
  • Egitto
  • India
  • Kosovo
  • Marocco
  • Tunisia

Inoltre, è stato introdotto il concetto di Paese terzo sicuro: ossia un Paese extra-UE, con il quale il richiedente non ha necessariamente legami, al quale può essere demandato,attraverso un processo di esternalizzazione, l’esame della domanda.

  1. Il meccanismo di solidarietà obbligatoria

Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda il nuovo sistema di solidarietà tra Stati membri.

Il principio di fondo del Regolamento di Dublino non viene abolito: la competenza principale resta in capo allo Stato di primo ingresso. Tuttavia, viene introdotto un sistema di redistribuzione o compensazione economica.

Gli Stati membri potranno contribuire attraverso:

  • ricollocamento dei richiedenti asilo;
  • contributi economici;
  • supporto operativo e logistico.

In particolare, i Paesi non di primo ingresso potranno scegliere se accettare il ricollocamento di una quota di richiedenti oppure versare un contributo finanziario al Solidarity Pool, quantificato in circa 20.000 euro per ogni persona non accolta.

Si tratta di un tentativo di alleggerire il peso sui Paesi di frontiera, pur senza superare definitivamente il criterio del primo ingresso.

  1. La competenza dello Stato e i legami familiari

Pur restando fermo il principio del Paese di primo ingresso, il nuovo Patto prevede che la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale possa essere trasferita ad un altro Stato membro qualora il richiedente abbia legami significativi con quest’ultimo, come nel caso della presenza di familiari regolarmente soggiornanti o beneficiari di protezione internazionale.

La finalità è quella di rendere più efficiente la gestione delle domande e di ridurre i cosiddetti movimenti secondari, ossia gli spostamenti irregolari dei richiedenti asilo all’interno dell’Unione europea, favorendo trasferimenti legali e coordinati tra Stati membri.

Il recepimento in Italia: il DDL di febbraio 2026

L’Italia, ai fini di adeguarsi al Patto, l’11 febbraio 2026ha approvato un disegno di legge che prevede:

  • l’ampliamento delle casistiche di espulsione;
  • nuove norme sulla detenzione nei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio);
  • la possibilità di trattenere i migranti in centri situati in Paesi terzi (come i centri in Albania);
  • ulteriori restrizioni ai ricongiungimenti familiari;
  • possibili blocchi temporanei alle navi delle ONG.

In attesa della decisione definitiva del Parlamento, è chiaro che si tratta di un provvedimento che mira ad attuare una politica maggiormente securitaria. 

Criticità e rischi

Il nuovo Patto ha suscitato significative perplessità nel settore del diritto dell’immigrazione.

In particolare, si teme che, nel perseguimento di maggiori esigenze di celerità ed efficienza cooperativa, il diritto del richiedente ad una valutazione individuale ed effettiva della domanda di protezione internazionale possa essere compromesso da un approccio eccessivamentestandardizzato e fondato su criteri generalizzati, piuttosto che sulla specificità del caso concreto.

Le principali criticità riguardano, inoltre, il possibile inasprimento dei regimi di trattenimento e delle procedure di espulsione, con una conseguente riduzione delle garanzie riconosciute ai richiedenti asilo.

L’entrata in vigore del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo rappresenta un passaggio cruciale nella ridefinizione delle politiche migratorie dell’Unione Europea.

Se, da un lato, la riforma mira a rendere il sistema più rapido, coordinato ed efficiente, dall’altro rischia di compromettere il delicato equilibrio tra esigenze di controllo delle frontiere e tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Sarà l’applicazione concreta delle nuove disposizioni, oltre all’interpretazione della giurisprudenza, a determinare se il nuovo assetto normativo riuscirà realmente a garantire un sistema di asilo più equo, efficiente e rispettoso della dignità della persona.

 

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