Gli articoli 473 bis.69 e 473 bis.71 del codice di procedura civile italiano disciplinano le misure di protezione nei confronti dei coniugi o conviventi vittime di comportamenti lesivi. Queste norme consentono al giudice di adottare provvedimenti urgenti per salvaguardare l’integrità fisica e morale delle vittime, nonché la loro libertà personale.
Art. 473 bis.69 c.p.c.: Misure di Protezione per Coniugi e Conviventi
Quando un coniuge o convivente adotta una condotta che causa grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro, il giudice, su richiesta della parte lesa, può emettere un decreto per:
- Ordinare la cessazione immediata della condotta dannosa.
- Disporre l’allontanamento del coniuge o convivente colpevole dalla casa familiare.
- Imporre il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati dalla vittima, come il posto di lavoro, la casa della famiglia d’origine, e altre località rilevanti.
Inoltre, il giudice può ordinare l’intervento dei servizi sociali o di associazioni dedicate al supporto di donne e minori maltrattati. Nei casi in cui la vittima rimanga priva di mezzi di sostentamento a causa dell’allontanamento del convivente, il giudice può stabilire il pagamento di un assegno periodico, determinando modalità e termini di versamento, eventualmente incaricando il datore di lavoro dell’obbligato di trattenere l’importo dalla retribuzione.
Durata e Proroga dell’Ordine di Protezione
Il giudice definisce la durata dell’ordine di protezione nel decreto, con un massimo di un anno. Tale periodo può essere prorogato solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario, su richiesta della parte interessata o del pubblico ministero in presenza di minori.
Art. 473 bis.71 c.p.c.: Procedura per Richiedere un Ordine di Protezione
L’istanza per un ordine di protezione può essere presentata direttamente dalla parte lesa presso il tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio. Il presidente del tribunale assegna la trattazione del caso a un giudice designato. Durante l’udienza, il giudice:
- Ascolta entrambe le parti.
- Può richiedere indagini sui redditi e sul patrimonio tramite la polizia tributaria.
- Emana un decreto motivato immediatamente esecutivo.
In situazioni di urgenza, il giudice ha la facoltà di emettere immediatamente un ordine di protezione e di fissare un’udienza entro 15 giorni. In questo contesto, l’istante deve notificare il ricorso e il decreto entro 8 giorni.
Reclamo e Ricorso
Se una parte è insoddisfatta dell’ordine di protezione, può presentare un reclamo al tribunale. Tuttavia, tale reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine. Il tribunale, composto da un collegio di giudici, decide in camera di consiglio, escludendo il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Applicabilità in Caso di Convivenza Cessata
Le misure di protezione descritte possono essere applicate anche quando la convivenza è terminata, purché sussistano i presupposti di legge. Inoltre, se la condotta dannosa potrebbe nuocere ai minori, il tribunale per i minorenni può intervenire, anche su istanza del pubblico ministero.




