a cura della dott.ssa Floriana Crimi
Il permesso di soggiorno per protezione speciale è uno degli argomenti che solleva i maggiori dubbi in materia di immigrazione, specie dopo le modifiche apportate dal D.L 20/2023 (c.d. Decreto Cutro).
In questo articolo vediamo cos’è e com’è cambiata questa forma di protezione.
Il permesso per protezione speciale è un titolo di soggiorno previsto dall’art. 32 co. 3 del D.lgs. 25/2008.
È un particolare tipo di permesso che viene rilasciato quando non sussistono i presupposti per la protezione internazionale, ma ricorrono quelli previsti dall’art. 19 co. 1 e 1.1 del D.lgs. 286/1998.
In particolare, qualora:
- Vi sia il rischio di subire, nel paese di origine, persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ( Art. 19 co. 1)
- Lo straniero rischi di essere rinviato in un altro paese dove non può essere protetto dalla persecuzione (art. 19 co. 1)
- Vi sia il rischio di subire, nel paese di origine, trattamenti inumani o degradanti (art. 19 co. 1.1)
- Ricorrono gli obblighi di cui all’art. 5 co. 6 del D.lgs. 286/98 (art. 19 co. 1.1)
QUANTO DURA IL PERMESSO ?
Il permesso per protezione speciale ha una durata di 2 anni.
È POSSIBILE LAVORARE?
Si con il permesso per protezione speciale è possibile svolgere attività di lavoro, sia in forma subordinata che autonoma.
È POSSIBILE VIAGGIARE ? E TORNARE NEL PROPRIO PAESE D’ORIGINE?
Si, è possibile viaggiare e, soprattutto, è possibile farlo verso il proprio paese d’origine.
La protezione speciale, infatti, non deve essere confusa con la protezione internazionale: è solo quest’ultima ad escludere che si possa far rientro nel proprio paese.
COM’È CAMBIATA LA DISCIPLINA DOPO IL DECRETO CUTRO ( D.L. 20/2023)
Il decreto Cutro non ha eliminato il permesso di soggiorno per protezione speciale ma ne ha limitato molto l’ambito di applicazione e la possibilità di conversione.
In particolare
- Ha eliminato la possibilità di chiedere la protezione speciale direttamente al Questore: attualmente è la Commissione territoriale che, nell’ambito della procedura per la protezione internazionale, valuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19 e trasmette gli atti al Questore.
- Ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19, eliminando, ai fini del rilascio del permesso, il riferimento ai legami familiari e all’effettiva integrazione dello straniero nel contesto sociale italiano;
- Ha eliminato la possibilità di convertire il permesso per protezione speciale in permesso per lavoro.
Tuttavia… occorre fare delle importanti precisazioni.
IL RIFERIMENTO AI LEGAMI AFFETTIVI E ALL’INTEGRAZIONE DELLO STRANIERO NON È DEL TUTTO ELIMINATOà TROVA TUTELA NEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 6 CO. 5. DEL D.LGS. 286/98
Quali sono questi obblighi?
Si tratta degli obblighi costituzionali e internazionali che lo Stato italiano è tenuto a rispettare.
Tra questi rientra certamente il diritto alla tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU.
Per tali ragioni, anche dopo il decreto Cutro, la protezione speciale viene ancora riconosciuta a chi dimostra di essersi integrato stabilmente nel tessuto italiano e di avere legami affettivi tali da subire, in caso di rimpatrio, un rilevante pregiudizio alla propria vita privata.
- CONVERSIONE DELLA PROTEZIONE SPECIALE IN PERMESSO PER LAVORO
Dopo Cutro il permesso per protezione speciale non è più convertibile in permesso per lavoro.
Tuttavia, la Circolare ministeriale del 31 maggio 2024 e la giurisprudenza hanno stabilito che la conversione è ancora possibile in alcuni casi:
- Istanze di conversione presentate prima del Decreto Cutro;
- Permessi rilasciati prima del 5 maggio 2023, in corso di validità;
- Permessi rilasciati dopo il 5 maggio 2023, ma a seguito di domande presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto Cutro (Consiglio di Stato, ordinanza n. 3314 del 2 settembre 2024)
- Protezione speciale rilasciata con provvedimento giurisdizionale, successivo al 5 maggio 2023, a seguito del diniego della Commissione territoriale, purché la domanda sia stata presentata prima del 5 maggio 2023.
COSA SUCCEDE A CHI NON PUÒ CONVERTIRE?
Questa è una delle domande che più ci viene rivolta.
Se la domanda di protezione è stata presentata dopo l’entrata in vigore del Decreto Cutro (11 marzo 2023), non è possibile, attualmente, ottenere la conversione in un permesso per motivi di lavoro.
Alla scadenza del permesso è possibile ottenere il rinnovo, ma è necessario chiedere una rivalutazione dei presupposti alla Commissione Territoriale ( Art. 32 co. 3 D.lgs. 25/2008).
In attesa di nuovi interventi legislativi che rendano la disciplina più stabile, affidarsi a un professionista esperto è il modo migliore per avere chiarezza e trovare il percorso più adatto al vostro caso.
Se hai domande sulla protezione speciale, contattaci per ricevere assistenza personalizzata!




