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Avvocato Massimo Ferrante

Quando il tempo nega giustizia: la Corte EDU condanna la Romania per violazione del diritto di accesso al giudice

La sentenza Mena c. Romania, emessa dalla Quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 15 novembre 2022, rappresenta un nuovo e importante tassello nella giurisprudenza sul diritto di accesso al giudice. La questione centrale riguarda la mancata pronuncia del giudice penale sulla domanda risarcitoria formulata dalla parte civile, a causa della sopravvenuta prescrizione del reato. Una dinamica processuale apparentemente tecnica, ma che ha comportato – secondo i giudici di Strasburgo – una violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.

In un’epoca in cui il ruolo della giustizia si misura sempre più anche in termini di effettività delle tutele, la sentenza Mena c. Romania ci interroga sul bilanciamento tra esigenze di economia processuale e diritto individuale alla giurisdizione.

Scopriamo insieme i fatti, la decisione della Corte, i principi coinvolti e le conseguenze per i sistemi giuridici europei, con particolare attenzione al sistema italiano.

I fatti della causa

Il ricorrente, cittadino rumeno, aveva subito lesioni personali a seguito di un’aggressione. Come spesso accade in questi casi, si era costituito parte civile nel processo penale a carico dell’imputato, chiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal reato.

Nel giudizio di primo grado, il tribunale riconosce la fondatezza della domanda risarcitoria nonostante l’intervenuta prescrizione del reato. Una decisione coraggiosa e garantista, ma destinata a essere ribaltata.

Infatti, l’imputato ha proposto impugnazione, sostenendo che – secondo il diritto nazionale rumeno – il giudice penale non può pronunciarsi sulla responsabilità civile se il reato è prescritto.

La Corte d’appello ha accolto tale argomento e ha prosciolto l’imputato per prescrizione, astenendosi dal decidere sulla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente.

Le doglianze del ricorrente

A questo punto, il danneggiato si è rivolto alla Corte di Strasburgo, lamentando una violazione del diritto di accesso al giudice, così come garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La doglianza è chiara: dopo oltre sei anni dalla costituzione di parte civile, il ricorrente si è visto negare qualsiasi pronuncia sul suo diritto al risarcimento. E ciò per un motivo puramente processuale, che lo costringerebbe a iniziare ex novo un’azione civile autonoma.

Ma è proprio questo il punto cruciale su cui la Corte EDU è intervenuta.

La decisione della Corte EDU

Con la sentenza Mena c. Romania, la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso e ha dichiarato che la condotta delle autorità rumene ha determinato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che tutela il diritto ad un processo equo, inclusivo del diritto di accesso a un tribunale.

3.1 I precedenti giurisprudenziali

Nel motivare la propria decisione, la Corte ha richiamato i principi già espressi in:

  • Atanasova c. Bulgaria, sez. V, sent. 2 ottobre 2008

  • Anagnostopoulos c. Grecia, sez. I, sent. 3 aprile 2003

In entrambi i casi, la Corte aveva stabilito che quando l’ordinamento nazionale consente la costituzione di parte civile nel processo penale, deve anche garantire che la domanda venga effettivamente esaminata, anche in caso di estinzione del reato.

3.2 La ratio decidendi

Secondo la Corte, non si può imporre al ricorrente – trascorsi oltre sei anni – di iniziare un nuovo procedimento in sede civile, con il rischio concreto che le prove siano ormai deteriorate, i testimoni irreperibili, e i costi sproporzionati rispetto al danno.

Questa situazione è ritenuta una lesione grave del diritto di accesso al giudice.

Il principio stabilito

Il principio di diritto affermato nella sentenza Mena c. Romania è chiaro:

“Quando l’ordinamento nazionale consente l’esercizio dell’azione civile in sede penale, deve garantire che la domanda risarcitoria venga esaminata in modo effettivo e conforme alle garanzie dell’art. 6 CEDU.”

Non si tratta di obbligare lo Stato a far entrare le pretese civilistiche nel processo penale, ma una volta ammesso l’ingresso, non si può negare la pronuncia senza offrire un’alternativa reale ed effettiva.

La portata per il diritto italiano

La sentenza Mena c. Romania ha una forte ricaduta anche sul sistema italiano, dove pure vige la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale.

Tuttavia, anche in Italia, la prescrizione del reato può portare, in alcuni casi, a un proscioglimento dell’imputato senza che il giudice si pronunci sulla domanda risarcitoria, soprattutto in secondo grado o in Cassazione.

In passato, la giurisprudenza italiana ha oscillato tra:

  • la possibilità di pronunciarsi anche in caso di estinzione del reato (Cass. pen., Sez. Un., n. 35490/2009), e

  • il divieto di decidere sulla responsabilità civile se manca un accertamento penale definitivo.

La sentenza Mena c. Romania rafforza la posizione più garantista, e potrebbe spingere il legislatore o la Corte costituzionale a intervenire per evitare futuri ricorsi a Strasburgo.

I profili di sistema: tra efficienza e tutela

La vicenda solleva questioni delicate sull’efficienza del sistema penale e sull’effettività dei diritti delle vittime.

  • Da un lato, l’esigenza di contenere tempi e costi della giustizia, evitando la celebrazione di processi infiniti per fatti ormai prescritti.

  • Dall’altro, il diritto delle vittime a non essere abbandonate a metà del percorso, specie dopo anni di attesa e fiducia riposta nelle istituzioni.

La Corte EDU, con questa sentenza, manda un messaggio forte: la prescrizione non può diventare una scorciatoia per ignorare i diritti delle vittime.

La sentenza potrebbe avere effetti a catena:

  • In Romania, le norme dovranno essere riformate per garantire un meccanismo di tutela piena per le parti civili.

  • Negli altri Paesi membri del Consiglio d’Europa, inclusa l’Italia, sarà necessario verificare la conformità del diritto interno al principio affermato.

  • Per i professionisti del diritto, sarà essenziale sollevare tempestivamente questioni di compatibilità con la CEDU nei casi simili.

Un precedente utile per altri ricorsi: il caso Agostino

Proprio alla luce della sentenza Mena c. Romania, è interessante notare come i familiari di Antonino Agostino e Ida Castelluccio, vittime di mafia uccise nel 1989, abbiano presentato un ricorso alla Corte EDU con un’impostazione analoga.

Anche in quel caso, l’intervenuta prescrizione del reato ha impedito una pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria in sede penale, e i familiari – tramite i loro avvocati – denunciano una violazione del diritto di accesso al giudice, oltre che dell’art. 2 CEDU.

La sentenza Mena offre dunque un precedente importante, rafforzando la posizione di chi, anche in Italia, subisce le conseguenze indirette dell’inerzia statale o delle scelte processuali che precludono la tutela dei propri diritti fondamentali.

La sentenza Mena c. Romania rappresenta una presa di posizione chiara e netta della Corte di Strasburgo in favore dell’effettività del diritto di accesso alla giustizia, in particolare per le vittime di reato che si costituiscono parte civile.

Il messaggio è semplice ma potente: non è accettabile che una persona, dopo anni di processo, si ritrovi con un nulla di fatto, costretta a ripartire da zero per vedere riconosciuti i propri diritti.

La giustizia non può essere solo formale: deve essere anche sostanziale, accessibile, credibile. E quando le regole interne tradiscono questo obiettivo, la Corte EDU è lì per ricordarlo.

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