Il recente Decreto Sicurezza ha introdotto nel codice penale italiano una nuova figura di reato: l’articolo 270-quinquies.3 c.p., rubricato “Finanziamento occulto di attività con finalità di terrorismo”. Si tratta di una norma che si inserisce nel quadro sempre più articolato della legislazione penale antiterrorismo, con l’obiettivo dichiarato di colpire non solo gli autori materiali degli attentati, ma anche le reti di sostegno economico che operano dietro le quinte.
Tuttavia, l’introduzione di questa norma solleva interrogativi rilevanti anche sul piano dei diritti fondamentali. Il rischio di criminalizzare condotte ambigue o non direttamente collegate ad azioni violente, e la difficoltà di delimitare con precisione il concetto di “occultamento” e “finanziamento”, potrebbero infatti entrare in tensione con le garanzie della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), in particolare in tema di libertà personale, principio di legalità e diritto a un processo equo.
Vediamo allora cosa prevede questa nuova disposizione e quali implicazioni comporta, anche in chiave convenzionale.
Il testo dell’art. 270-quinquies.3 c.p.: cosa dice la norma
L’articolo 270-quinquies.3 c.p. prevede che:
“Chiunque, con modalità tali da ostacolare l’identificazione della provenienza o della destinazione delle risorse, fornisce, raccoglie, trasferisce, possiede o mette a disposizione beni, denaro o altre risorse economiche, sapendo che sono destinati, anche in parte, a finanziare attività con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro.”
La norma si colloca tra i delitti contro la personalità dello Stato, nella sezione dedicata al contrasto del terrorismo internazionale, ed è strutturata in modo tale da colpire una pluralità di condotte materiali legate al supporto economico alle attività terroristiche.
La ratio legis: sicurezza nazionale e contrasto alla radicalizzazione
Secondo quanto emerge dai lavori preparatori del Decreto Sicurezza, il legislatore ha inteso potenziare il contrasto al terrorismo internazionale, ponendo particolare attenzione ai flussi finanziari occulti e alla necessità di prevenzione.
L’attenzione si concentra dunque non solo sul momento esecutivo del crimine, ma sull’intera filiera di supporto logistico-finanziario. In questo senso, la norma rappresenta uno strumento di contrasto anticipato, volto a colpire il finanziamento anche prima che l’azione terroristica venga pianificata o realizzata.
La soglia del dolo specifico e la consapevolezza del fine terroristico
Un aspetto centrale della norma è il riferimento alla consapevolezza del soggetto agente circa la destinazione delle risorse a finalità terroristiche.
La norma non punisce qualunque condotta economica opaca, ma richiede che l’agente sia consapevole della finalità di destinazione del denaro o dei beni. Questo introduce un elemento soggettivo essenziale, che però pone un problema probatorio rilevante: come si dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che il soggetto sapeva che i fondi sarebbero stati destinati al terrorismo?
Il nodo della determinatezza: il rischio di vaghezza normativa
L’articolo 270-quinquies.3 c.p. utilizza espressioni ampie e vaghe: “modalità tali da ostacolare l’identificazione”, “beni o altre risorse economiche”, “destinati, anche in parte”. Tali formulazioni, pur comprensibili in un’ottica preventiva, rischiano di entrare in rotta di collisione con l’art. 7 CEDU, che sancisce il principio di legalità e tassatività della norma penale.
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU (si pensi, ad esempio, ai casi Kokkinakis c. Grecia, 1993, o Pessino c. Francia, 2006), la legge penale deve essere prevedibile e chiara, in modo che ogni cittadino possa conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Una norma troppo vaga, invece, sposta eccessivamente la discrezionalità interpretativa in capo al giudice o al pubblico ministero.
Le sanzioni previste: proporzione e deterrenza
Il reato è punito con la reclusione da 7 a 15 anni e la multa da 25.000 a 100.000 euro. La scelta del legislatore è chiaramente orientata alla deterrenza e a trasmettere un forte segnale repressivo.
Tuttavia, in ottica CEDU, ci si può domandare se la sanzione sia proporzionata alla condotta, specie nei casi in cui non vi sia un effettivo legame tra la condotta e un’attività terroristica in atto o progettata.
L’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché la giurisprudenza CEDU (es. Vinter e altri c. Regno Unito, 2013), impongono che la pena sia proporzionata alla gravità del reato. Una pena molto alta per condotte non violente ma solo di supporto economico potrebbe dunque essere contestata in sede convenzionale, specie in assenza di prove concrete di un collegamento operativo con l’attività terroristica.
Il rischio per il terzo incolpevole e la questione della responsabilità oggettiva mascherata
La norma, se applicata con eccessiva elasticità, rischia di colpire anche soggetti estranei che operano nel campo della solidarietà internazionale, delle ONG o del trasferimento di fondi transnazionali verso paesi in conflitto.
Il pericolo è che l’art. 270-quinquies.3 c.p. si trasformi in uno strumento per criminalizzare atti di beneficenza o solidarietà mal interpretati, o comunque pericolosamente ambigui, con una scivolosa deriva verso forme di responsabilità oggettiva, in contrasto con l’art. 6 § 2 CEDU (presunzione di innocenza).
Come per altri reati di terrorismo, anche il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. consente l’utilizzo di intercettazioni preventive, perquisizioni e misure cautelari invasive, anche in fase di indagine.
La restrizione di diritti fondamentali, come il diritto alla libertà personale o alla privacy (artt. 5 e 8 CEDU), deve però essere giustificata da un reale pericolo attuale e concreto, e non da mere presunzioni. Lo ha ribadito la Corte EDU in numerosi casi (es. S. e Marper c. Regno Unito, 2008).
L’art. 270-quinquies.3 c.p. potrà rivelarsi uno strumento efficace per colpire canali occulti di finanziamento del terrorismo, specialmente nei casi in cui i fondi vengano fatti transitare attraverso circuiti non ufficiali, criptovalute o strumenti finanziari opachi.
Tuttavia, la sua applicazione dovrà essere guidata da un uso rigoroso e garantista della prova, evitando derive ideologiche o stigmatizzazioni di interi gruppi culturali, religiosi o associativi. In caso contrario, il rischio è quello di alimentare un clima di sospetto generalizzato, anziché favorire la prevenzione.
Conclusione: tra sicurezza e diritti, l’equilibrio è (ancora) possibile?
Il nuovo reato introdotto dall’art. 270-quinquies.3 c.p. è figlio del nostro tempo: un’epoca in cui il terrorismo non agisce più solo con bombe e mitra, ma con strategie finanziarie invisibili, criptovalute e appoggio logistico transnazionale.
Tuttavia, la lotta al terrorismo non può giustificare la compressione indiscriminata dei diritti fondamentali. Come ha più volte sottolineato la Corte di Strasburgo, la sicurezza è un valore, ma non può essere il solo faro del diritto penale. L’equilibrio tra prevenzione e garanzie individuali resta dunque la sfida più grande del diritto contemporaneo.




