Il regime di sorveglianza particolare, disciplinato dall’art. 14-bis dell’Ordinamento penitenziario, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione penitenziaria può adottare misure più rigorose nei confronti di detenuti, internati e imputati che manifestino una particolare pericolosità nell’ambito della vita carceraria.
Non si tratta, tuttavia, di una misura automaticamente punitiva. La sua applicazione deve essere fondata su presupposti concreti, rispettare uno specifico procedimento e conciliarsi con il principio del trattamento penitenziario individualizzato.
La giurisprudenza ha inoltre progressivamente definito i limiti della discrezionalità dell’Amministrazione e le possibilità di tutela giurisdizionale riconosciute al detenuto.
Quando si applica il regime di sorveglianza particolare
Ai sensi dell’art. 14-bis, possono essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare i condannati, gli internati e gli imputati che, con il proprio comportamento:
- compromettano la sicurezza o turbino l’ordine all’interno degli istituti penitenziari;
- impediscano, attraverso violenza o minaccia, le attività degli altri detenuti o internati;
- approfittino, nella vita penitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
Il regime può essere disposto per un periodo non superiore a sei mesi. È possibile prorogarlo più volte, ma ciascuna proroga non può superare i tre mesi.
Chi dispone la sorveglianza particolare
La sottoposizione al regime deve essere stabilita attraverso un provvedimento motivato dell’Amministrazione penitenziaria.
Prima della decisione deve essere acquisito il parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dall’art. 80 dell’Ordinamento penitenziario.
Quando il provvedimento riguarda un imputato, deve essere sentita anche l’autorità giudiziaria procedente.
La motivazione assume quindi un ruolo centrale: l’applicazione di un regime differenziato non può basarsi su automatismi o valutazioni meramente astratte della personalità del detenuto.
Sorveglianza particolare in caso di necessità e urgenza
L’art. 14-bis disciplina anche le situazioni di necessità e urgenza.
In questi casi l’Amministrazione può applicare provvisoriamente la sorveglianza particolare anche prima di avere acquisito i pareri previsti dalla legge.
I pareri devono però essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento.
Una volta acquisiti, l’Amministrazione deve assumere la decisione definitiva entro i successivi dieci giorni. In assenza di una decisione entro tale termine, il provvedimento provvisorio decade.
Applicazione del regime fin dall’ingresso in carcere
La sorveglianza particolare può essere applicata anche fin dal momento dell’ingresso nell’istituto penitenziario.
La valutazione può fondarsi sui precedenti comportamenti penitenziari oppure su altri comportamenti concreti tenuti dal soggetto quando si trovava in libertà, indipendentemente dalla natura dell’imputazione.
L’autorità giudiziaria può segnalare all’Amministrazione penitenziaria gli elementi di cui sia a conoscenza; spetta poi all’Amministrazione decidere se adottare i provvedimenti di propria competenza.
Il provvedimento di applicazione della sorveglianza particolare deve inoltre essere immediatamente comunicato al magistrato di sorveglianza, affinché possa esercitare il proprio potere di vigilanza.
Sorveglianza particolare e trattamento individualizzato
Uno degli aspetti più rilevanti dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 14-bis riguarda il rapporto tra sorveglianza particolare e trattamento penitenziario individualizzato.
Il trattamento del detenuto deve essere calibrato sulla sua situazione concreta e sul livello di pericolosità effettivamente manifestato.
Secondo la giurisprudenza richiamata, il regime differenziato non presenta necessariamente una natura punitivo-sanzionatoria. La sua funzione è essenzialmente preventiva e deve inserirsi nell’ambito del trattamento individualizzato.
Proprio per questo motivo, l’applicazione e il mantenimento di un regime più rigoroso non possono fondarsi esclusivamente sul passato del detenuto.
Occorre considerare anche i comportamenti successivi, l’evoluzione personale e l’eventuale attenuazione delle condizioni che avevano inizialmente giustificato le restrizioni.
Nessuna presunzione automatica di pericolosità
La pericolosità del detenuto deve essere valutata in concreto.
Non è ammissibile fondare l’inserimento o il mantenimento in un regime di alta sicurezza su una presunzione assoluta di pericolosità o di impossibilità di rieducazione.
Il principio assume particolare importanza perché il trattamento penitenziario deve perseguire anche la finalità della risocializzazione del detenuto.
Di conseguenza, il livello delle restrizioni deve poter essere rivalutato quando mutano le condizioni che ne avevano determinato l’applicazione.
Trasferimento del detenuto e continuità del trattamento
Il trasferimento da un istituto penitenziario a un altro non determina automaticamente la cessazione del regime di sorveglianza particolare.
Secondo la giurisprudenza, occorre infatti assicurare, nei limiti del possibile, la continuità del trattamento penitenziario e della valutazione della pericolosità del detenuto.
Allo stesso tempo, il trattamento deve essere periodicamente rapportato alla situazione concreta del soggetto.
Il detenuto può quindi aspirare a una riduzione delle restrizioni o a un’attenuazione del regime di alta sicurezza qualora vengano meno o si riducano i presupposti che avevano originariamente giustificato il trattamento differenziato.
Il detenuto può presentare reclamo?
Un punto particolarmente importante riguarda la possibilità di contestare i provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria.
La giurisprudenza più recente richiamata nel testo riconosce che i provvedimenti che determinano l’assegnazione o il mantenimento del detenuto in un regime penitenziario differenziato possono essere sottoposti al controllo del magistrato di sorveglianza nei casi previsti dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, dell’Ordinamento penitenziario.
Il reclamo assume particolare rilievo quando il provvedimento produce un pregiudizio grave e attuale ai diritti del detenuto.
La tutela può riguardare, ad esempio, l’incidenza del regime sul diritto allo studio, al lavoro, al mantenimento delle relazioni familiari o all’esercizio dei contatti epistolari nelle forme previste dall’ordinamento.
Classificazione e declassificazione del detenuto
La questione riguarda anche i provvedimenti di classificazione e le richieste di declassificazione.
L’Amministrazione penitenziaria conserva il potere di organizzare gli istituti e di assegnare i detenuti ai diversi circuiti in relazione alle esigenze di ordine, sicurezza e trattamento.
Questa discrezionalità, tuttavia, non significa che ogni decisione amministrativa sia sottratta al controllo giurisdizionale.
Il detenuto può rivolgersi al magistrato di sorveglianza quando ritenga che un provvedimento illegittimo di classificazione, oppure il diniego della declassificazione, abbia concretamente inciso su una propria situazione giuridica soggettiva.
Quali sono i limiti del controllo del magistrato di sorveglianza?
Il controllo giurisdizionale non comporta, in linea generale, una sostituzione del giudice alle valutazioni organizzative dell’Amministrazione penitenziaria.
Il sindacato riguarda soprattutto la legittimità del provvedimento amministrativo.
Il giudice può quindi verificare se siano stati rispettati i presupposti previsti dall’ordinamento e se la decisione abbia determinato un’illegittima compressione dei diritti del detenuto.
La giurisprudenza richiamata sottolinea così l’esigenza di trovare un equilibrio tra due interessi fondamentali: da una parte l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari; dall’altra il diritto del detenuto a un trattamento individualizzato orientato alla rieducazione e alla risocializzazione.
Art. 14-bis e diritto al trattamento penitenziario comune
Il regime differenziato rappresenta un’eccezione rispetto al trattamento penitenziario ordinario.
L’Amministrazione può adottarlo quando sussistano concrete esigenze di sicurezza e i relativi presupposti normativi, ma la misura non può trasformarsi in un automatismo svincolato dalla situazione effettiva del detenuto.
Da questo principio deriva la possibilità di sottoporre al magistrato di sorveglianza gli atti che incidano concretamente sui diritti del soggetto ristretto.
Il sistema delineato dall’art. 14-bis cerca quindi di conciliare la necessità di garantire sicurezza e ordine negli istituti con i principi di legalità, individualizzazione del trattamento, tutela giurisdizionale e finalità rieducativa della pena.
Giurisprudenza sull’art. 14-bis
Tra le pronunce richiamate in materia assumono particolare rilievo:
Cassazione penale, Sez. I, n. 40123/2019, sul rapporto tra trattamento individualizzato, pericolosità del detenuto, continuità del trattamento e controllo giurisdizionale.
Cassazione penale, Sez. I, n. 43858/2019, sulla tutela del diritto al trattamento penitenziario non differenziato e sull’ammissibilità del reclamo nei confronti di provvedimenti privi dei necessari presupposti.
Cassazione penale, Sez. I, n. 10558/2019, sulla possibilità di ricorrere contro provvedimenti di classificazione o diniego di declassificazione quando incidano concretamente sui diritti del detenuto.
Rilevano inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 26/1999 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 25079/2003, richiamate nell’evoluzione della tutela giurisdizionale contro gli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti.
L’art. 14-bis dell’Ordinamento penitenziario consente l’applicazione del regime di sorveglianza particolare in presenza di comportamenti concretamente idonei a compromettere sicurezza e ordine nell’istituto, impedire le attività degli altri detenuti mediante violenza o minaccia oppure determinare situazioni di soggezione.
La misura deve essere motivata, rispettare il procedimento previsto dalla legge e rimanere collegata a una valutazione concreta e attuale della pericolosità.
Il regime differenziato costituisce un’eccezione rispetto al trattamento ordinario e, quando un provvedimento dell’Amministrazione incide illegittimamente sui diritti del detenuto, può trovare spazio la tutela davanti al magistrato di sorveglianza.




