Il 28 marzo 2025, con il decreto legge n. 36, il Governo ha introdotto un cambiamento profondo nella disciplina sulla revoca della cittadinanza italiana. Una riforma che ha acceso il dibattito non solo in Parlamento, ma anche tra giuristi, associazioni per i diritti umani e organismi sovranazionali.
Il testo modifica in modo incisivo la legge n. 91/1992, ampliando i casi in cui lo Stato può privare un individuo della cittadinanza italiana, soprattutto se acquisita per naturalizzazione o matrimonio. Un passaggio cruciale per l’equilibrio tra sicurezza nazionale e garanzie fondamentali.
In queste righe analizzeremo cosa cambia, chi rischia, quali sono le conseguenze pratiche e perché questa riforma potrebbe entrare in conflitto con la CEDU, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e con la giurisprudenza della Corte EDU.
Revoca della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza: cosa prevede il decreto 36/2025
L’articolo centrale della riforma è il nuovo art. 12-bis della legge 91/1992. Il decreto ha introdotto questa disposizione per disciplinare in modo dettagliato la revoca nei confronti di chi ha ottenuto la cittadinanza italiana e poi si è reso protagonista di determinati comportamenti.
Secondo la nuova norma, il Ministero dell’Interno può proporre la revoca della cittadinanza italiana nei seguenti casi:
Se il cittadino ha ricevuto una condanna definitiva per uno dei reati previsti dagli articoli 270-bis e seguenti del codice penale, quindi legati al terrorismo internazionale o interno;
In caso di condanna per associazione mafiosa, tratta di esseri umani, schiavitù, violenza sessuale su minori;
Se ha acquisito la cittadinanza tramite false dichiarazioni o documentazione non autentica;
Se emergono comportamenti ostili allo Stato, anche in assenza di condanna penale, purché risultino da attività dei servizi di intelligence.
La norma prevede un procedimento formalizzato: il soggetto interessato ha 30 giorni per presentare difese scritte, prima che il Ministro dell’Interno proponga il decreto al Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
Non si tratta più solo di sanzionare reati già accertati. In alcuni casi basta un rischio percepito per la sicurezza nazionale. Questo apre scenari molto delicati sul piano dei diritti.
Revoca della cittadinanza italiana e Corte EDU: perché il provvedimento rischia una bocciatura a Strasburgo
Il provvedimento ha già suscitato reazioni negative da parte di studiosi e attivisti. Ma l’attenzione più alta arriva da Strasburgo. La Corte EDU, che vigila sul rispetto della CEDU, ha più volte chiarito che il diritto alla cittadinanza, pur non essendo assoluto, deve essere trattato in modo coerente con i diritti fondamentali.
In particolare, nella sentenza K2 c. Regno Unito (2017), la Corte ha riconosciuto che la revoca della cittadinanza può essere legittima, ma solo se:
Vi è un equo bilanciamento tra l’interesse dello Stato e i diritti individuali;
Il soggetto non rimane apolide;
Il procedimento è rispettoso delle garanzie procedurali.
Nel caso italiano, il nuovo art. 12-bis prevede la possibilità di revoca anche senza una sentenza di condanna. Questo contrasta con il principio della presunzione di innocenza, fondamentale nell’interpretazione dell’art. 6 CEDU. Inoltre, se la persona è mononazionale, la revoca può determinare l’apolidia, vietata dall’art. 8 della Convenzione.
Chi rischia oggi la revoca della cittadinanza italiana?
La platea dei soggetti potenzialmente coinvolti è molto più ampia rispetto al passato. In primo luogo, rientrano tutti coloro che hanno ottenuto la cittadinanza per:
Naturalizzazione (dopo 10 anni di residenza in Italia);
Matrimonio (dopo 2 anni di matrimonio con cittadino italiano);
Discendenza da italiani non registrati per tempo.
Non sono invece colpiti coloro che sono nati cittadini italiani. Questa differenza di trattamento ha fatto gridare alla discriminazione, perché crea una cittadinanza di serie A e una di serie B.
Un cittadino naturalizzato, anche dopo 20 anni di vita in Italia, può vedersi revocata la cittadinanza. Un cittadino per nascita, invece, no. Questa asimmetria potrebbe essere giudicata in contrasto con l’art. 14 della CEDU, che vieta ogni discriminazione nel godimento dei diritti.
La revoca della cittadinanza italiana e il principio di non discriminazione
Nel 2011, la Corte EDU si è pronunciata sul caso Genovese c. Malta, riconoscendo che la cittadinanza rientra nel campo di applicazione della CEDU quando si collega ad altri diritti (es. rispetto della vita familiare, art. 8). Da allora, è chiaro che la revoca arbitraria della cittadinanza può violare la Convenzione.
Inoltre, nel caso Ghoumid c. Francia (2018), la Corte ha stabilito che la revoca deve avvenire in modo proporzionato. Non basta che il soggetto sia condannato per terrorismo. Occorre valutare l’impatto sulla sua vita privata e familiare.
In Italia, molti cittadini naturalizzati vivono da decenni nel nostro Paese, hanno famiglie, figli italiani, un lavoro. La perdita della cittadinanza italiana li esporrebbe non solo all’espulsione, ma anche alla rottura dei legami affettivi e sociali.
Questi aspetti dovranno essere valutati nei ricorsi dinanzi ai tribunali italiani e, successivamente, dalla Corte EDU.
Un nuovo terreno di scontro tra Italia e Corte EDU?
Non sarebbe la prima volta. L’Italia ha già avuto numerose condanne da parte della Corte EDU per violazioni sistemiche (si pensi alla detenzione inumana, alla lunghezza dei processi, al trattamento dei migranti).
Con il nuovo meccanismo di revoca, è probabile che si aprano nuovi ricorsi a Strasburgo, soprattutto per:
Violazione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU);
Violazione del principio di non discriminazione (art. 14 CEDU);
Violazione del diritto a un processo equo (art. 6 CEDU), nei casi in cui la revoca sia disposta senza condanna.
Inoltre, il rischio di creare apolidi potrebbe condurre a una pronuncia pilota della Corte, con effetti sull’intero ordinamento italiano.
E se la cittadinanza fosse stata acquisita da figli minorenni?
Il nuovo art. 12-bis prevede che la revoca della cittadinanza possa estendersi anche ai figli minori conviventi con il soggetto interessato. Tuttavia, la norma ammette un’eccezione: se il minore ha legami autonomi con l’Italia, può conservare la cittadinanza.
Questo passaggio è delicato. Cosa si intende per “legami autonomi”? La frequenza scolastica? La nascita in Italia? La lingua parlata?
Si tratta di criteri discrezionali. Il rischio è che bambini cresciuti in Italia, perfettamente integrati, si vedano strappare la cittadinanza senza colpa alcuna. Anche questo potrebbe sollevare questioni di legittimità costituzionale e convenzionale, soprattutto sotto il profilo della tutela dei minori.
La revoca della cittadinanza italiana è oggi uno strumento più incisivo, ma anche più pericoloso. La riforma del 2025 risponde a esigenze reali di sicurezza, in un contesto geopolitico complesso. Tuttavia, l’allargamento dei poteri dello Stato in questo ambito deve essere sempre bilanciato dal rispetto dei diritti fondamentali.
Il nuovo testo rischia di spingersi troppo oltre, sacrificando principi come la non discriminazione, il rispetto della vita privata e familiare, e la protezione dei minori. Tutti valori tutelati non solo dalla Costituzione, ma anche dalla CEDU, la cui interpretazione spetta alla Corte EDU.
Le prime applicazioni concrete della norma saranno determinanti. I giudici italiani, e forse anche quelli di Strasburgo, saranno chiamati a dire l’ultima parola. L’Italia dovrà dimostrare che la sicurezza può essere garantita senza rinunciare allo stato di diritto.




