La riabilitazione penale e la funzione rieducatrice della pena
Il nostro ordinamento penale, in ossequio al principio della funzione rieducatrice della pena, prevede un istituto chiamato riabilitazione, che favorisce il reinserimento sociale di un soggetto che abbia ricevuto una condanna penale permettendo di eliminare gli effetti penali delle precedenti condanne oltre alle eventuali pene accessorie.
I presupposti temporali per richiedere la riabilitazione
Il presupposto per la richiesta di riabilitazione, a seguito di una sentenza di condanna definitiva, è l’aver serbato una buona condotta per un periodo di 3 anni (8 anni per i recidivi) da quando la pena principale sia stata eseguita ovvero sia estinta per altra causa.
Il concetto di buona condotta
Per “buona condotta” si intende un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole della civile convivenza. Non si tratta dunque di un automatismo ma di una valutazione del Giudice operata su elementi concreti (non soltanto assenza di condanne, ma anche assenza di denunce, avvertimenti del prefetto etc…).
Le condizioni ostative alla riabilitazione
Condizioni ostative sono invece il non aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (tranne nel caso in cui vi sia una impossibilità oggettiva) ovvero nel caso in cui sia stata applicata una misura di sicurezza o una confisca mai revocata.
Il giudice competente per la riabilitazione
Il Giudice competente è il Tribunale di Sorveglianza del luogo ove l’interessato abbia il domicilio o la residenza.
Gli effetti penali della sentenza di condanna
Ma cosa si intende per effetti penali della Sentenza? Tra gli effetti penali della Sentenza di condanna annoveriamo tutti quegli effetti che comportano un pregiudizio per il soggetto che l’ ha sofferta, ad esempio:
Impossibilità di godere della sospensione condizionale della pena da parte di chi ha già goduto l’intero periodo o da parte di chi ha riportato già una certa condanna per altro reato (artt. 163-164 c.p.);
la dichiarazione di recidiva (art. 99);
l’acquisizione della qualifica di delinquente abituale, professionale e per tendenza
l’iscrizione del reo al casellario giudiziario;
Riabilitazione penale e concorsi pubblici
E per quanto riguarda le preclusioni per i concorsi pubblici?
D.P.R. 83/2023 ha modificato il comma 7 dell’art. 2 del D.P.R. 487/1994 prevedendo l’obbligo di dichiarare qualsiasi procedimento penale pendente o iscritto al casellario giudiziario di cui all’art. 3 dpr 313 del 14.11.2002.
I procedimenti da dichiarare e le eccezioni
In buona sostanza, si tratta di tutti i provvedimenti penali, ad eccezione di:
a) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale.
Si tratta di procedimenti dichiarati estinti per sospensione condizionale della pena, procedimenti estinti con messa alla prova e procedimenti per i quali è stata dichiarata la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
La valutazione dell’amministrazione nei concorsi pubblici
Tuttavia, se tale obbligo di dichiarazione sussiste, esso non comporta l’automatica esclusione dal concorso pubblico: l’amministrazione dovrà sempre valutare se sussistono o meno i requisiti morali per l’assunzione presso una determinata amministrazione.
In ogni caso, resta fermo il divieto di partecipare a concorsi pubblici per tutti quei soggetti che hanno riportato condanne per reati per i quali ex lege è previsto il divieto di partecipare a concorsi pubblici tramite l’erogazione di pene accessorie.
Differenza tra estinzione del reato e riabilitazione
Qual è infine la differenza tra estinzione del reato ( a seguito sospensione condizionale della pena, ovvero patteggiamento, ovvero decreto penale di condanna?) e riabilitazione?
L’estinzione del reato incide direttamente sul reato, non sulla pena; questo significa che gli eventuali effetti penali rimarranno (per la dichiarazione della recidiva, ad esempio).
La riabilitazione estingue anche gli effetti penali e comporterà la non menzione nel casellario giudiziale.




