Il diritto al matrimonio è un diritto fondamentale della persona, riconosciuto tanto dall’art. 29 della Costituzione italiana quanto dall’art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Eppure, nella prassi amministrativa, questo diritto può incontrare ostacoli, soprattutto quando a voler contrarre matrimonio è uno straniero richiedente asilo che, per ovvie ragioni, non può rivolgersi alle autorità del proprio Paese di origine per ottenere il nulla osta previsto dall’art. 116 del codice civile.
In questi casi, la via giudiziaria diventa l’unico strumento per garantire l’effettività del diritto. Ed è proprio in questo contesto che trova applicazione il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 98 c.c., come nel caso affrontato dal Tribunale di Catania su ricorso dell’Avv. Massimo Ferrante per conto di un cittadino russo richiedente asilo.
La tipologia del ricorso: natura e funzione
Il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è un procedimento introdotto nel codice di procedura civile per semplificare e velocizzare la trattazione di determinate controversie civili davanti al Tribunale in composizione monocratica.
L’articolo stabilisce che, per alcune materie — come quelle in cui si controverte su diritti soggettivi di natura civile — il giudizio può essere introdotto con ricorso anziché con atto di citazione, e deciso in forma semplificata, con un’udienza a trattazione orale e una pronuncia immediata.
In questo caso, il ricorso viene combinato con l’art. 98 del codice civile, che prevede la possibilità per chi si veda rifiutata la celebrazione del matrimonio dall’ufficiale dello stato civile di ricorrere al Tribunale per ottenere l’autorizzazione giudiziale.
Si tratta, dunque, di un ricorso in materia di stato civile, volto a impugnare il provvedimento di diniego di pubblicazione di matrimonio.
La ratio di tale strumento è chiara: evitare che un diritto fondamentale possa essere compresso da un atto amministrativo illegittimo o da un’interpretazione formalistica della norma.
Il contesto normativo: art. 116 c.c. e la questione del nulla osta
L’art. 116 del codice civile stabilisce che:
“Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio”.
In altre parole, l’ordinamento italiano impone allo straniero di presentare un nulla osta rilasciato dalle autorità del proprio Paese, attestante l’assenza di impedimenti matrimoniali secondo la legge nazionale di appartenenza.
Tuttavia, questa disposizione non può essere interpretata in modo assoluto.
Infatti, l’art. 16 della legge 218/1995 — che disciplina il diritto internazionale privato — prevede che la legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico italiano.
Ciò significa che, laddove il rilascio del nulla osta risulti impossibile per ragioni di persecuzione, discriminazione o mancanza di tutela dei diritti umani, l’interessato può chiedere al giudice di autorizzare la celebrazione del matrimonio senza nulla osta, ai sensi dell’art. 98 c.c..
La condizione del richiedente asilo: equiparazione al rifugiato
Nel caso di specie, il ricorrente era un richiedente asilo proveniente dalla Federazione Russa.
Aveva presentato domanda di protezione internazionale e non poteva rivolgersi alle autorità consolari del proprio Paese per ottenere il nulla osta, in quanto ciò avrebbe messo a rischio la sua sicurezza personale e la sua procedura di protezione.
Fino al 2022, la prassi prevedeva che i rifugiati potessero ottenere un nulla osta sostitutivo dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).
Tuttavia, la Circolare del Ministero dell’Interno – DAIT n. 1 del 12 gennaio 2022 ha chiarito che i rifugiati non devono più richiedere alcun nulla osta, ma possono sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il problema, però, è che molti Comuni italiani — come nel caso del Comune di San Giovanni La Punta — rifiutano di estendere tale possibilità ai richiedenti asilo, sostenendo che la Circolare si riferisca solo ai rifugiati riconosciuti e non a coloro la cui domanda è ancora pendente.
Questa interpretazione, come vedremo, è stata giudicata illegittima e contraria ai principi costituzionali e internazionali.
Il diritto applicato: ordine pubblico, CEDU e libertà matrimoniale
La Corte Costituzionale e la giurisprudenza di merito hanno più volte affermato che il diritto di contrarre matrimonio rientra tra le libertà fondamentali della persona, tutelate dall’art. 29 Cost. e dall’art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nel caso del richiedente asilo, imporre il contatto con le autorità del Paese da cui si fugge equivale a negare la protezione internazionale e a compromettere la sicurezza personale dell’interessato.
Una tale interpretazione risulta quindi contraria ai principi di ordine pubblico internazionale.
Proprio per questo, la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2003 ha affermato che il nulla osta non rappresenta un requisito assoluto, potendo essere sostituito da qualsiasi altra prova dell’assenza di impedimenti al matrimonio.
La pronuncia stabilisce che:
“Lo straniero è ammesso a provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese, nei casi in cui la presentazione del nulla osta sia resa impossibile dalle circostanze di fatto o da una legislazione contraria all’ordine pubblico”.
Questa posizione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato nel parere del 9 ottobre 2013, che ha chiarito come il nulla osta debba essere inteso in senso sostanziale e non formale: ciò che conta è che l’autorità estera — o, in sua assenza, un atto sostitutivo — attesti l’assenza di impedimenti, indipendentemente dalla forma del documento.
La giurisprudenza favorevole ai richiedenti asilo
Diversi tribunali italiani hanno ormai consolidato l’orientamento secondo cui anche i richiedenti asilo devono poter sostituire il nulla osta con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza necessità di rivolgersi al consolato.
Tra le pronunce più rilevanti:
Tribunale di Genova, ord. n. 3110/2018 del 22 maggio 2018, che ha riconosciuto la possibilità di contrarre matrimonio per il richiedente asilo in assenza di nulla osta, poiché “imporre un contatto con le autorità persecutorie significherebbe violare la ratio della protezione internazionale”.
Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 4 novembre 2022, che ha ribadito che “la condizione del richiedente asilo è assimilabile, ai fini dell’art. 116 c.c., a quella del rifugiato, atteso che entrambi non possono avere rapporti con il Paese di origine”.
L’orientamento giurisprudenziale, dunque, tende a riconoscere al richiedente asilo lo stesso diritto del rifugiato di ricorrere a un atto sostitutivo, garantendo così il rispetto dell’art. 29 Cost. e degli articoli 8 e 12 CEDU.
L’atto di notorietà come “nulla osta sostitutivo”
Nel caso concreto, il cittadino russo aveva presentato due documenti:
Un atto di notorietà redatto presso il Tribunale di Bolzano, in cui dichiarava l’assenza di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale;
Un certificato dell’amministrazione di Mosca attestante l’assenza di registrazione di atti di stato civile a suo nome.
Tali documenti costituiscono a pieno titolo un “nulla osta sostanziale”, come chiarito dal Consiglio di Stato nel 2013 e dalla Circolare DAIT n. 24/2013.
L’amministrazione comunale, rifiutandosi di accettarli, ha quindi violato il principio di ragionevolezza e il diritto alla libertà matrimoniale.
La funzione garantista del giudice civile
L’art. 98 c.c. attribuisce al Tribunale un ruolo di garanzia dei diritti fondamentali nei confronti dell’attività amministrativa.
Quando l’ufficiale di stato civile rifiuta la pubblicazione del matrimonio, il giudice può verificare la legittimità del diniego e, se necessario, autorizzare la celebrazione.
Nel ricorso in esame, il Tribunale è chiamato a:
accertare che il richiedente asilo non possa ottenere il nulla osta senza esporsi a rischi per la propria incolumità;
verificare che non sussistano impedimenti al matrimonio ai sensi degli artt. 84-89 c.c.;
annullare il provvedimento comunale e autorizzare la pubblicazione.
Il procedimento, introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., garantisce una tutela rapida e concentrata, evitando che i ritardi amministrativi o le interpretazioni restrittive possano compromettere il diritto di sposarsi.
Il principio di effettività e la tutela multilivello dei diritti
Questo caso riflette perfettamente il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che costituisce il fondamento dello Stato di diritto.
Laddove la pubblica amministrazione applichi in modo rigido una norma, il giudice è chiamato a bilanciare la legalità formale con i diritti sostanziali dell’individuo.
In particolare, il diritto al matrimonio dei richiedenti asilo è protetto:
dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 29 e 30);
dalla CEDU (artt. 8 e 12);
dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (art. 34);
dal diritto dell’Unione Europea, che tutela l’integrità familiare e la vita privata dei richiedenti protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE).
Le implicazioni pratiche e sociali
Negare la pubblicazione del matrimonio a un richiedente asilo significa negare il suo diritto all’integrazione, alla vita privata e familiare, e al riconoscimento della propria dignità.
Il matrimonio rappresenta non solo un atto giuridico, ma anche un passo decisivo nel percorso di inclusione sociale.
Il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 98 c.c. si pone dunque come strumento di giustizia sostanziale, che consente al giudice di correggere le disfunzioni della pubblica amministrazione e di garantire un equilibrio tra diritto interno e diritto internazionale dei diritti umani.
Il caso Gulin Sergei contro il Comune di San Giovanni La Punta rappresenta un precedente di grande importanza giuridica e civile.
Attraverso il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 98 c.c., l’avvocatura difensiva ha riaffermato un principio fondamentale: il diritto di sposarsi non può essere condizionato da ostacoli burocratici che violano la libertà e la dignità della persona.
La giurisprudenza italiana, allineandosi ai principi della Corte EDU, riconosce che la libertà matrimoniale non è subordinata alla cittadinanza, ma appartiene a ogni essere umano.
In definitiva, questo tipo di ricorso:
garantisce la tutela giurisdizionale immediata contro i dinieghi ingiustificati;
afferma la centralità del giudice civile come garante dei diritti fondamentali;
contribuisce alla costruzione di un diritto dell’immigrazione fondato sulla persona e non sulla burocrazia.




