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Avvocato Massimo Ferrante

Scontri a Torino durante la manifestazione in difesa del centro sociale Askatasuna: momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine nel centro cittadino.

Torino, scontri per Askatasuna e l’aggressione al poliziotto: quali reati rischiano i manifestanti e cosa insegna Genova 2001 per la CEDU

I fatti di Torino: quando la piazza supera la soglia della protesta

La scorsa settimana Torino è tornata al centro del dibattito nazionale per una manifestazione degenerata in violenti scontri tra una parte dei manifestanti e le forze dell’ordine. Il contesto è quello delle proteste legate al centro sociale Askatasuna, realtà storica del panorama antagonista torinese, da tempo al centro di vicende giudiziarie e politiche.

Nel corso del corteo si sono registrati lanci di oggetti, danneggiamenti diffusi, incendi di arredi urbani e momenti di vera e propria guerriglia. L’episodio che ha segnato uno spartiacque, anche simbolico, è stato l’aggressione a un agente di polizia rimasto isolato, accerchiato e colpito mentre si trovava a terra, anche mediante l’uso di un martello.

Le immagini circolate hanno suscitato una reazione immediata dell’opinione pubblica e delle istituzioni, ponendo al centro una domanda cruciale: quali reati si configurano quando una manifestazione politica sfocia in una violenza di questo livello?

Askatasuna: nascita, identità e conflitto con le istituzioni

Askatasuna nasce a metà degli anni Novanta dall’occupazione di un edificio storico situato in corso Regina Margherita, a Torino. Fin dall’inizio si presenta come uno spazio politico e sociale autogestito, legato ai movimenti antagonisti, no global e antifascisti.

Nel corso degli anni il centro sociale ha ospitato iniziative culturali, attività mutualistiche, concerti e assemblee politiche, diventando un punto di riferimento per una parte della sinistra radicale cittadina. Parallelamente, però, Askatasuna è stata al centro di numerosi procedimenti penali, sgomberi annunciati, sequestri e processi, fino a un maxi-procedimento che ha segnato un punto di svolta recente.

In primo grado è caduta l’accusa più grave di associazione a delinquere, mentre sono rimaste in piedi altre contestazioni di reato. Questo esito ha rafforzato, da un lato, la narrazione difensiva del centro sociale come spazio politico criminalizzato; dall’altro, non ha chiuso il conflitto con le istituzioni, che continua a riproporsi ciclicamente nelle piazze.

Gli scontri della scorsa settimana rappresentano l’ennesima manifestazione di un conflitto mai realmente risolto tra legalità formale e pratiche di occupazione e mobilitazione antagonista.

L’aggressione al poliziotto: il nodo centrale della responsabilità penale

Dal punto di vista giuridico, l’episodio dell’aggressione con il martello costituisce il fulcro dell’intera vicenda. Qui la discussione esce dal terreno politico e si colloca integralmente sul piano del diritto penale.

La prima questione riguarda la qualificazione del fatto: non tutte le violenze sono uguali, e la differenza tra lesioni, tentato omicidio o altre fattispecie dipende da elementi precisi.

Tentato omicidio o lesioni personali?

L’ipotesi più grave è quella del tentato omicidio, che presuppone la volontà di uccidere, anche nella forma del dolo eventuale. Colpire una persona a terra con un martello, in un contesto di accerchiamento, può integrare una condotta oggettivamente idonea a cagionare la morte.

La giurisprudenza valuta:

  • il mezzo utilizzato,

  • la zona del corpo colpita,

  • l’intensità e la reiterazione dei colpi,

  • il contesto complessivo dell’azione.

Se dagli elementi istruttori emergesse che gli aggressori hanno accettato il rischio concreto della morte dell’agente, la contestazione di tentato omicidio potrebbe reggere.

In alternativa, l’impianto accusatorio potrebbe orientarsi verso il reato di lesioni personali, aggravate dalla gravità delle ferite, dall’uso di un oggetto atto ad offendere e dalla qualifica di pubblico ufficiale della vittima. In questo caso la cornice edittale resterebbe comunque elevata.

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Accanto al reato-evento (omicidio o lesioni), si collocano le fattispecie “di contesto”:

  • resistenza a pubblico ufficiale, quando la violenza è finalizzata a ostacolare l’azione delle forze dell’ordine;

  • violenza o minaccia a pubblico ufficiale, se l’azione mira a costringere l’agente a compiere o omettere un atto del suo ufficio.

L’accerchiamento, la pressione del gruppo e l’aggressione coordinata possono integrare queste ipotesi anche per chi non ha materialmente colpito.

Concorso di persone, aggravanti e responsabilità collettiva

Un aspetto centrale sarà il concorso di persone nel reato. In situazioni di piazza, la responsabilità penale non si limita a chi materialmente sferra il colpo, ma può estendersi a chi:

  • rafforza l’azione altrui,

  • impedisce la fuga o i soccorsi,

  • partecipa consapevolmente all’aggressione.

Le aggravanti tipiche includono:

  • l’uso di un mezzo pericoloso,

  • l’azione in più persone,

  • la commissione del fatto contro un pubblico ufficiale in servizio.

Porto di oggetti atti ad offendere e travisamento

Il possesso di un martello in una manifestazione integra, di per sé, una condotta penalmente rilevante. Il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere è un reato autonomo, spesso sottovalutato ma decisivo nei procedimenti penali legati agli scontri di piazza.

A ciò si aggiunge il tema del travisamento, frequente nelle manifestazioni violente, che può assumere rilievo sia penale sia cautelare.

Devastazione e saccheggio: il reato simbolo degli scontri di piazza

Sul piano collettivo, la procura valuta anche il reato di devastazione e saccheggio, una delle fattispecie più gravi del codice penale. Non è sufficiente il danneggiamento di singoli beni: serve una distruzione diffusa, indiscriminata, idonea a mettere in pericolo l’ordine pubblico.

È un reato che richiama immediatamente alla memoria le grandi vicende di piazza del passato e che segna un salto di qualità repressivo nella risposta dello Stato.

Il parallelismo con Genova 2001: analogie e differenze

Ogni volta che la violenza esplode nelle piazze italiane, il riferimento ai fatti del G8 di Genova del 2001 diventa inevitabile. Tuttavia, il parallelismo va maneggiato con cautela.

A Genova si verificarono:

  • violenze diffuse,

  • operazioni di polizia illegittime,

  • trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei fermati,

  • una gestione giudiziaria ritenuta inadeguata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, sottolineando l’assenza di strumenti normativi e sanzionatori adeguati per reprimere efficacemente la tortura.

Torino e la CEDU: quali possibili ripercussioni

Il punto non è se Torino “finirà” davanti alla Corte EDU, ma come lo Stato gestirà la fase successiva agli scontri.

Le possibili criticità convenzionali riguardano:

  • l’uso sproporzionato della forza da parte della polizia,

  • eventuali maltrattamenti durante arresti o detenzioni,

  • l’effettività delle indagini su eventuali abusi,

  • la distinzione tra manifestanti pacifici e autori di reati gravi.

La CEDU non tutela la violenza, ma vigila affinché la repressione non degeneri in violazione dei diritti fondamentali.

 Libertà di manifestazione e limiti: l’art. 11 CEDU

La libertà di riunione è un diritto fondamentale, ma non è un lasciapassare per la violenza. Quando una manifestazione diventa teatro di aggressioni, devastazioni e tentativi di omicidio, la protezione convenzionale viene meno per chi supera quella soglia.

La vera sfida per lo Stato è reprimere i reati senza comprimere indiscriminatamente il diritto di dissentire.

Gli scontri di Torino e l’aggressione al poliziotto segnano un punto di non ritorno nel conflitto attorno ad Askatasuna. Sul piano penale, le responsabilità individuali dovranno essere accertate con rigore. Sul piano politico, la città si interroga ancora una volta sul rapporto tra spazi occupati e legalità.

Sul piano europeo, infine, l’ombra di Genova 2001 resta un monito: lo Stato deve essere forte, ma anche giusto. La repressione cieca genera solo nuove condanne; l’impunità, invece, mina la fiducia nelle istituzioni.

Tra questi due estremi si gioca oggi la partita più delicata: quella dello Stato di diritto.

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