Con la sentenza n. 142 del 2025, depositata il 31 luglio 2025, la Corte costituzionale ha risposto a quattro ordinanze di rimessione sollevate dai Tribunali di Bologna, Milano, Roma e Firenze, in merito alla legittimità dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis. I giudici rimettenti chiedevano alla Corte di valutare se fosse costituzionalmente ammissibile il riconoscimento illimitato della cittadinanza italiana per discendenza, anche a favore di persone nate e residenti all’estero da più generazioni, prive di legami effettivi con il territorio e la comunità nazionale.
Nonostante la pressione crescente per un ripensamento dell’istituto, la Consulta ha ritenuto le questioni principali inammissibili, riconoscendo l’ampia discrezionalità del legislatore nella materia. Tuttavia, nel motivare la propria decisione, ha lasciato intendere che una revisione della normativa potrebbe essere necessaria per garantire l’equilibrio tra sovranità popolare, identità nazionale e diritto internazionale. Non sono mancate implicazioni anche sul piano della CEDU e del diritto dell’Unione europea.
La questione prende origine da una serie di cause civili promosse da cittadini di origine italiana, nati all’estero — in particolare in Brasile e in Uruguay — che, vantando una linea di discendenza da avi italiani emigrati nel XIX e XX secolo, chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I tribunali rimettenti hanno evidenziato la peculiarità del caso italiano: una lunga tradizione di emigrazione ha fatto sì che oggi vi siano decine di milioni di persone all’estero che, grazie al solo vincolo di sangue, possono potenzialmente acquisire la cittadinanza italiana, senza alcun requisito ulteriore di radicamento, residenza o conoscenza della lingua.
Questa situazione, secondo i giudici a quibus, comporterebbe:
un’alterazione della nozione di “popolo” ex art. 1 Cost.;
una violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost.;
un contrasto con gli obblighi internazionali e con il diritto dell’Unione europea (art. 117 Cost.), in particolare per quanto attiene alla cittadinanza europea (artt. 9 TUE e 20 TFUE).
Le questioni di costituzionalità
Le norme impugnate
I giudici rimettenti hanno censurato:
l’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, che stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
l’art. 1 della legge n. 555/1912;
l’art. 4 del codice civile del 1865.
Queste disposizioni, secondo i rimettenti, non prevedono alcun limite alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, rendendo teoricamente possibile rivendicarla anche dopo molte generazioni.
I parametri costituzionali evocati
I principali parametri costituzionali evocati sono:
Art. 1, secondo comma Cost.: “La sovranità appartiene al popolo”. I giudici rimettenti sostengono che un’estensione illimitata del corpo elettorale possa alterare l’equilibrio democratico.
Art. 3 Cost.: La norma sarebbe irragionevole e sproporzionata in quanto concede lo status civitatis a persone senza legami effettivi con la comunità statale.
Art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE: la cittadinanza italiana determina automaticamente la cittadinanza europea, e quindi deve rispondere a criteri di “effettività” riconosciuti a livello sovranazionale.
La decisione della Corte
La Corte ha deciso di riunire i giudizi e ha dichiarato:
Inammissibili gli interventi delle associazioni AUCI e AGIS.
Inammissibili le questioni relative al codice civile del 1865 e alla legge del 1912, poiché non rilevanti nei giudizi a quibus.
Inammissibili le questioni che sollevavano una violazione degli artt. 1, 3 e 117 Cost. per irragionevolezza, sproporzione o mancato rispetto degli obblighi internazionali.
Non fondate le censure per irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri modi di acquisizione della cittadinanza, come il matrimonio o la discendenza da chi ha perso lo status di cittadino italiano.
Le motivazioni: tra discrezionalità e sistema
La Corte ha ritenuto che:
la materia della cittadinanza rientra nella discrezionalità del legislatore (pur soggetta ai canoni di non manifesta irragionevolezza);
la cittadinanza iure sanguinis ha radici storiche profonde nel sistema giuridico italiano;
la normativa vigente non può essere modificata per via interpretativa o manipolativa da parte della Corte, essendo richieste valutazioni sistemiche complesse (es. numero di generazioni ammissibili, tipo di legame culturale, residenziale, linguistico).
La Corte ha quindi lasciato al Parlamento il compito di intervenire normativamente, evidenziando che una riforma è possibile, ma che non compete al giudice costituzionale fissarne i criteri.
Le ripercussioni internazionali: diritto UE e CEDU
Sul piano dell’Unione europea
Particolarmente interessante è il riferimento al diritto dell’Unione. La Corte ha ricordato che la cittadinanza europea:
si basa sui valori comuni ex art. 2 TUE;
comporta diritti concreti (libertà di circolazione, diritti politici, protezione consolare);
non può essere attribuita “automaticamente” da uno Stato membro in modo incompatibile con la natura della cittadinanza dell’Unione (Corte di giustizia UE, causa C-181/23, Commissione c. Malta).
La Corte costituzionale ha però precisato che le norme italiane non sono manifestamente incompatibili con il diritto UE, poiché l’acquisizione per ius sanguinis, pur ampia, non costituisce una “commercializzazione” dello status, come nei programmi di cittadinanza per investimento censurati dalla Corte di giustizia.
Sulle implicazioni per la CEDU
La sentenza non si sofferma in modo specifico sulla CEDU, ma le sue implicazioni sono chiare:
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non garantisce un “diritto alla cittadinanza” in sé.
Tuttavia, la CEDU è rilevante in quanto limita la possibilità per gli Stati di revocare o negare arbitrariamente la cittadinanza (art. 8 CEDU – diritto al rispetto della vita privata e familiare; Protocollo 12 – divieto generale di discriminazione).
Eventuali modifiche legislative future dovranno essere rispettose della proporzionalità, evitando discriminazioni o effetti retroattivi lesivi.
La sentenza 142/2025 lascia dunque intendere che un bilanciamento è possibile, ma dovrà essere costruito con attenzione, per evitare violazioni dei diritti umani come definiti dalla CEDU e dal diritto dell’Unione.
Il ruolo del d.l. n. 36/2025
Durante la pendenza del giudizio, è intervenuto il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74. Questo decreto ha introdotto:
il nuovo art. 3-bis nella legge 91/1992;
un regime transitorio che esclude la cittadinanza iure sanguinis a chi è nato all’estero, possiede un’altra cittadinanza e non ha presentato domanda entro il 27 marzo 2025, salvo eccezioni.
Tuttavia, la Corte ha precisato che questa nuova disciplina non si applica ai ricorrenti dei giudizi principali, in quanto le loro domande erano anteriori alla data spartiacque.
La Corte non ha quindi potuto (né voluto) entrare nel merito del nuovo impianto normativo, lasciando una porta aperta a future valutazioni di legittimità.
La sentenza n. 142/2025 della Corte costituzionale italiana non cancella il principio dello ius sanguinis, ma ne mette in luce le tensioni costituzionali e sovranazionali. La Corte ha scelto la via della prudenza: non invade il campo legislativo, ma sollecita un intervento normativo, nel rispetto della democrazia, della razionalità e degli obblighi internazionali.
Per il momento, i milioni di discendenti di italiani nel mondo restano potenzialmente titolari della cittadinanza, purché ne dimostrino il diritto. Ma la traiettoria è chiara: non è detto che il futuro replichi il passato.




