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Avvocato Massimo Ferrante

La sentenza che scuote l’Europa: Corte UE boccia l’Italia sui Paesi sicuri. Il caso Apostolico e il diritto all’asilo.

La sentenza Corte UE 1° agosto 2025 ha segnato un momento cruciale nel dibattito europeo sulla gestione dei flussi migratori e sul diritto d’asilo.

Al centro di questa pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, c’è la questione della designazione legislativa dei Paesi di origine sicuri da parte degli Stati membri e, in particolare, il caso italiano legato all’approvazione del decreto-legge n. 158/2024.

Ma la vicenda è diventata simbolo anche per la presenza di un nome noto nell’opinione pubblica: la giudice Apostolico, protagonista nei mesi precedenti di aspri scontri politici e oggetto di una campagna di delegittimazione culminata con le sue dimissioni dalla magistratura.

La sentenza offre un’analisi tecnica, ma allo stesso tempo solleva questioni giuridiche e democratiche di ampio respiro, in cui si intrecciano diritto, politica e tutela dei diritti umani fondamentali.

Il contesto normativo: chi decide quali sono i Paesi sicuri?

In base alla Direttiva 2013/32/UE, gli Stati membri possono adottare procedure accelerate per il riconoscimento (o rigetto) della protezione internazionale se il richiedente proviene da un “Paese di origine sicuro”. Ma cosa significa?

Un Paese può essere considerato sicuro se, in generale, non vi è rischio di persecuzioni, tortura o trattamento disumano, e se esiste un sistema democratico funzionante e accesso effettivo a rimedi giurisdizionali. Tuttavia, tale designazione non può essere assoluta, ma deve essere verificabile, basata su fonti oggettive e accessibili, ed è soggetta a ricorso giurisdizionale.

Il decreto-legge n. 158/2024 e la svolta italiana

Il governo italiano, con il decreto-legge 158/2024, ha introdotto una novità importante: l’elenco dei Paesi di origine sicuri (tra cui figurava anche il Bangladesh) è stato approvato direttamente per via legislativa, evitando la consueta designazione tramite decreto interministeriale e senza rendere pubbliche le fonti informative utilizzate.

Questo ha sollevato numerose critiche, anche per l’assenza di trasparenza e per il rischio che il giudice non possa più verificare l’attendibilità delle fonti su cui si basa l’assunto di “sicurezza”. 

Il caso Apostolico: giustizia sotto attacco

Nel corso dell’esame del ricorso proposto da due richiedenti asilo provenienti dal Bangladesh (LC e CP), la giudice Apostolico del Tribunale di Catania, aveva sollevato dubbi sulla legittimità della procedura italiana e sulla presunta sicurezza del Bangladesh, contestando la mancanza di accesso alle fonti informative che avevano giustificato l’inserimento del Paese nella lista.

Questa posizione ha attirato l’attenzione politica e mediatica, trasformandola in bersaglio di attacchi da parte di esponenti del Governo, che hanno messo in discussione la sua imparzialità. Pressioni che l’hanno portata a dimettersi dalla Magistratura, pur avendo sollevato con piena legittimità giuridica una questione fondamentale per la tutela dei diritti.

La risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Con la sentenza Corte UE 1° agosto 2025, la Corte ha risposto alle quattro questioni sollevate dal Tribunale, facendo chiarezza su alcuni punti centrali:

1. Designazione legislativa di un Paese sicuro: è legittima?

Sì, ma solo se il giudice può comunque esercitare un controllo effettivo sulla fondatezza della designazione. Non è illegittimo che il legislatore nazionale approvi un elenco con valore di legge, ma il giudice deve avere la possibilità di verificare, anche in via incidentale, se le condizioni di sicurezza enunciate nell’allegato I della direttiva siano rispettate. In caso contrario, verrebbe meno il diritto a un ricorso effettivo.

2. Le fonti devono essere pubbliche e accessibili?

Sì. La Corte ha chiarito che il richiedente asilo deve poter conoscere le ragioni per cui il suo Paese è ritenuto sicuro e contestarle nel processo. Lo Stato deve quindi rendere accessibili le fonti di informazione, che devono essere attendibili, aggiornate e verificabili. In mancanza di ciò, il sistema è contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

3. Il giudice può usare fonti diverse da quelle indicate dal Governo?

Sì. Il giudice non è vincolato dalle sole fonti “ufficiali”, ma può attingere anche autonomamente a quelle fornite da UNHCR, EASO (ora EUAA), Commissione Europea, Consiglio d’Europa e organizzazioni internazionali competenti. Questa apertura rafforza l’autonomia del giudice e l’indipendenza del controllo giurisdizionale.

4. È legittimo escludere alcune “categorie” dalla nozione di Paese sicuro?

No. Se vi sono categorie di persone per le quali un Paese non è sicuro, non si può considerare il Paese interamente “sicuro”. La Corte conferma che la sicurezza deve essere valutata in modo globale e non selettivo, e non si possono introdurre deroghe per determinate categorie che resterebbero comunque esposte a rischi.

La sentenza Corte UE 1° agosto 2025 rappresenta una vittoria del principio di legalità e del controllo giurisdizionale. Non si tratta solo di una questione tecnica: è in gioco la separazione dei poteri, il diritto di ogni persona a contestare la legittimità di una decisione che incide sulla propria libertà, e la possibilità del giudice di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti politici.

Il fatto che l’Italia abbia approvato un elenco legislativo senza rendere pubbliche le fonti viola l’essenza del processo equo. E proprio su questo aveva insistito la giudice Apostolico, che ha dimostrato indipendenza e coerenza giuridica. La Corte UE le ha dato pienamente ragione.

La SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) segna un punto fermo nel rapporto tra diritto europeo, potere legislativo e giustizia. Ribadisce che il diritto d’asilo non può essere svuotato da meccanismi sommari e non trasparenti, e che il giudice nazionale deve restare arbitro imparziale anche contro atti del potere legislativo.

È un segnale forte: l’Europa dei diritti fondamentali è viva e capace di fermare derive arbitrarie. La figura della giudice Apostolico, pur uscita di scena con le dimissioni, resta centrale in questa battaglia di civiltà giuridica.

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