A cura dell’Avv. Fernando Pinto
Con la sentenza Florio e Bassignana c. Italia del 5 febbraio 2026 (ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato un principio di portata sistemica: lo Stato non può moltiplicare gli strumenti sanzionatori fino a determinare una duplicazione sostanziale del sacrificio economico imposto all’individuo.
La decisione affronta il delicato rapporto tra confisca penale e condanna al risarcimento davanti alla Corte dei conti, chiarendo i limiti imposti dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU in materia di tutela del diritto di proprietà.
La frase chiave di questa pronuncia è chiara: proporzionalità.
Ricorsi Corte EDU: causa Florio e Bassignana c. Italia
La sentenza Florio e Bassignana c. Italia nasce da due distinti ricorsi, accomunati da un elemento centrale: l’effetto cumulativo tra misure patrimoniali penali e condanne risarcitorie in sede contabile.
In entrambi i casi, i ricorrenti avevano già subito la confisca del prezzo o del profitto del reato in sede penale. Successivamente, la Corte dei conti aveva disposto ulteriori condanne patrimoniali senza detrarre quanto già confiscato.
È proprio questo rifiuto di compensazione ad aver condotto Strasburgo ad accertare la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
Il ricorso n. 34324/15 – Florio c. Italia
Il caso Florio riguarda l’effetto combinato tra:
confisca del profitto del reato disposta dal giudice penale;
condanna al risarcimento del danno pronunciata dalla Corte dei conti.
I ricorrenti erano stati accusati di associazione per delinquere, corruzione e truffa nell’ambito di un sistema di consulenze ingiustificate presso la Procura di Pinerolo.
Il GIP di Milano, nel 2010, aveva disposto:
pene detentive;
confisca dei beni fino alla concorrenza di oltre 670.000 euro per il principale imputato;
condanna generica al risarcimento del danno.
Successivamente, la Corte dei conti del Piemonte aveva condannato i ricorrenti al pagamento di ulteriori somme in favore del Ministero della Giustizia, respingendo la richiesta di detrarre le somme già confiscate.
La decisione era stata confermata in appello.
Il risultato concreto: un sacrificio patrimoniale duplicato.
Il ricorso n. 65192/16 – Bassignana c. Italia
Il caso Bassignana presenta una struttura analoga, ma con profili anche transnazionali.
Ex funzionario della Regione Valle d’Aosta, il ricorrente era stato coinvolto in:
un procedimento penale per corruzione in Italia;
un procedimento per riciclaggio in Svizzera;
un giudizio davanti alla Corte dei conti.
Il GIP di Aosta aveva disposto la confisca di 400.000 euro depositati presso una banca svizzera.
Successivamente, il Tribunale penale federale svizzero aveva ordinato una confisca parziale precisando che non doveva verificarsi alcun cumulo con la misura italiana.
Nonostante ciò, la Corte dei conti aveva condannato il ricorrente al pagamento di oltre 750.000 euro, rifiutando di detrarre le somme già oggetto di confisca.
Anche in questo caso, si è determinata una sostanziale duplicazione dell’onere economico.
Confisca penale e condanna contabile: il nodo del cumulo
Il cuore della sentenza Florio e Bassignana c. Italia risiede nel rapporto tra:
funzione repressiva della confisca penale;
funzione riparatoria del risarcimento in sede contabile.
La Corte EDU non ha messo in discussione né la legittimità della confisca né quella della condanna al risarcimento.
Ha invece censurato il mancato coordinamento tra i due strumenti.
Quando lo stesso fatto genera una pluralità di misure patrimoniali che colpiscono la medesima ricchezza, senza alcun meccanismo compensativo, il rischio è quello di imporre un onere eccessivo.
Articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU e tutela dei beni
L’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione tutela il diritto al rispetto dei beni.
Ogni ingerenza deve:
essere prevista dalla legge;
perseguire un interesse generale;
rispettare un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritto individuale.
Nel caso Florio e Bassignana c. Italia, la Corte ha riconosciuto che le misure erano:
previste dalla legge;
finalizzate alla tutela dell’interesse pubblico.
Il problema è sorto sul terzo requisito: la proporzionalità.
Proporzionalità e onere eccessivo
La Corte EDU ha ribadito che il giusto equilibrio viene meno quando il soggetto interessato sopporta un onere eccessivo e sproporzionato.
Il rifiuto della Corte dei conti di detrarre le somme già confiscate ha determinato una duplicazione sostanziale del sacrificio economico.
Non si tratta di una questione meramente tecnica.
Si tratta di stabilire se lo Stato possa cumulare strumenti diversi senza verificare l’effetto finale sul patrimonio dell’individuo.
La risposta della Corte è negativa.
La violazione accertata dalla Corte di Strasburgo
La sentenza Florio e Bassignana c. Italia ha dunque accertato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
Il principio affermato è destinato ad incidere profondamente sull’ordinamento italiano.
Non è sufficiente che ogni singola misura sia legittima in astratto.
Occorre verificare l’effetto complessivo.
Se l’effetto è quello di duplicare il prelievo sulla medesima ricchezza, il bilanciamento viene meno.
Le conseguenze per l’ordinamento italiano
La pronuncia impone una riflessione sul coordinamento tra giurisdizione penale e giurisdizione contabile.
Il rischio, in assenza di un adeguato meccanismo compensativo, è quello di esporre lo Stato italiano a ulteriori condanne.
Il principio affermato dalla Corte EDU appare chiaro:
la pluralità degli strumenti non può tradursi in una duplicazione sostanziale del sacrificio economico.
La funzione repressiva e quella riparatoria devono coesistere senza sovrapporsi in modo irragionevole.
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