Salta al contenuto principale

Avvocato Massimo Ferrante

La sentenza Intranuevo c. Italia della Corte EDU

Morte in caserma e obbligo di verità dello Stato: la sentenza Intranuovo c. Italia della Corte EDU

A cura dell’Avv. Fernando Pinto

Il principio affermato dalla Corte EDU nella sentenza Intranuevo c. Italia

Con la sentenza Intranuovo c. Italia, la Corte EDU ha affermato un principio destinato a produrre effetti molto rilevanti nell’ordinamento giuridico italiano.
Nel caso in cui un militare rimanga coinvolto in un incidente, anche mortale, all’interno di una caserma, lo Stato ha l’obbligo di fornire spiegazioni plausibili, soddisfacenti e convincenti dell’accaduto.

Si tratta di un principio che rafforza in modo significativo gli obblighi positivi gravanti sulle autorità statali, in particolare quando la morte avvenga in un contesto caratterizzato da controllo esclusivo dello Stato.

La vicenda

La causa riguarda il decesso del figlio della ricorrente, che prestava servizio nell’esercito italiano in qualità di caporale volontario in ferma breve.
Il militare morì a seguito di un’asserita caduta da una finestra della caserma nella quale era di stanza. A seguito dell’evento, venne avviata un’indagine penale.

Il pubblico ministero chiese al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento, ritenendo che la causa della morte fosse il suicidio mediante salto.
La ricorrente e le altre parti lese proposero opposizione, sostenendo che l’attività investigativa svolta fosse lacunosa e inadeguata.

In particolare, venne contestata la superficialità dell’autopsia eseguita dal consulente del pubblico ministero, l’assenza di un’analisi approfondita dei tabulati telefonici e della corrispondenza e-mail del militare, nonché il mancato sequestro del bagno dal quale sarebbe avvenuto il salto.
Le parti chiesero inoltre che l’indagine fosse svolta da un corpo di polizia indipendente dal contesto militare.

Il giudice per le indagini preliminari respinse inizialmente la richiesta di archiviazione, ritenendo necessario un nuovo accertamento medico-legale e l’acquisizione di ulteriori elementi di prova, tra cui i filmati delle telecamere di videosorveglianza e i tabulati integrali delle comunicazioni del caporale nei giorni precedenti la morte.

I periti rilevarono che, sebbene le lesioni potessero essere compatibili con una caduta, esse lasciavano aperta anche un’ipotesi alternativa, vale a dire un’aggressione a terra.
Le abrasioni riscontrate sulla schiena e le striature di polvere non risultavano infatti riconducibili a una semplice caduta dall’alto.

Nella relazione conclusiva, i periti affermarono che, sulla base delle informazioni disponibili, non era possibile determinare in modo definitivo le modalità del decesso.
Nonostante ciò, il pubblico ministero presentò una nuova richiesta di archiviazione, che venne infine accolta dal giudice per le indagini preliminari.

L’articolo 2 della Convenzione e il diritto alla vita

L’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo rappresenta una delle disposizioni più fondamentali del sistema convenzionale, in quanto tutela uno dei valori basilari delle società democratiche.

Esso impone allo Stato non soltanto di astenersi dal privare intenzionalmente della vita, ma anche di adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione.
L’obbligo positivo che ne deriva si articola in due profili: la predisposizione di un adeguato quadro normativo e l’adozione di misure operative preventive.

Inoltre, l’articolo 2 della Convenzione comporta un obbligo procedurale: lo Stato deve svolgere indagini effettive ogniqualvolta si verifichi una morte sospetta, soprattutto quando essa avvenga in un contesto di controllo statale.

La Corte ha affermato che tale obbligo può estendersi anche all’adozione di misure preventive volte a proteggere una persona da sé stessa, qualora le autorità siano o debbano essere consapevoli di un rischio reale e immediato.

La pronuncia della Corte di Strasburgo

La ricorrente adì la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
La Corte ha ribadito che, nei casi di decessi avvenuti durante il servizio militare, il personale è sottoposto al controllo esclusivo dello Stato, che ha pertanto un dovere rafforzato di protezione.

Quando non risulti chiaramente che la morte sia stata causata da un incidente o da un atto non intenzionale, e quando l’ipotesi di uccisione illecita sia almeno discutibile, la Convenzione impone lo svolgimento di un’indagine che soddisfi una soglia minima di efficacia.

L’indagine deve essere in grado di accertare i fatti rilevanti e, se del caso, di condurre all’identificazione e alla punizione dei responsabili.
Le autorità non possono basarsi su conclusioni affrettate o infondate per chiudere il procedimento.

Le carenze investigative e la violazione dell’articolo 2 CEDU

Pur riconoscendo che l’indagine era stata avviata tempestivamente, la Corte ha rilevato gravi carenze nel modo in cui essa era stata condotta.
Tali carenze avevano compromesso la capacità dell’indagine di chiarire le circostanze della morte, lasciando numerosi interrogativi senza risposta.

Di conseguenza, la Corte ha concluso che lo Stato italiano aveva violato gli obblighi procedurali derivanti dall’articolo 2 della Convenzione.
Non solo: la Corte ha ritenuto che lo Stato non avesse assolto neppure all’onere di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente delle circostanze del decesso.

Ciò è stato ritenuto sufficiente per accertare anche la violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 CEDU.
Alla ricorrente è stato infine riconosciuto un risarcimento pari a 42.000 euro per il danno non patrimoniale.

Hai bisogno di aiuto?

Non rimanere nel dubbio. Contattami per esaminare il tuo caso o scrivimi per avere i dettagli che cerchi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook