La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 28 aprile 2026 nel caso Kanev e Bulgarian Helsinki Committee c. Bulgaria, ha affrontato uno dei temi più delicati del diritto contemporaneo: il rapporto tra sicurezza nazionale, intelligence e tutela della vita privata.
La decisione assume un rilievo particolare perché arriva in un momento storico in cui gli Stati europei ricorrono sempre più frequentemente a sistemi di sorveglianza digitale, raccolta di dati personali e monitoraggio di attivisti, giornalisti e organizzazioni della società civile.
La sentenza Kanev c. Bulgaria rappresenta, sotto questo profilo, un importante richiamo ai limiti che il diritto convenzionale impone anche alle attività svolte in nome della sicurezza nazionale.
Il caso Kanev e Bulgarian Helsinki Committee c. Bulgaria
Il procedimento nasce dopo alcune rivelazioni ufficiali relative a una vasta attività di sorveglianza occulta realizzata in Bulgaria tra il 2020 e il 2021. Secondo quanto emerso, l’Agenzia statale bulgara per la sicurezza nazionale avrebbe monitorato numerosi soggetti, tra cui politici, attivisti e membri della società civile.
Tra questi figuravano il sig. Kanev e la Bulgarian Helsinki Committee, storica organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani.
I ricorrenti avevano quindi chiesto formalmente all’Agenzia se fossero stati raccolti dati personali su di loro e se membri dell’associazione fossero stati reclutati come informatori. Le autorità bulgare si erano però rifiutate di confermare o smentire tali circostanze e i giudici amministrativi nazionali avevano successivamente confermato il diniego opposto dall’Agenzia.
La questione è così approdata dinanzi alla CORTE EDU, chiamata a stabilire se tale rifiuto integrasse una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
L’articolo 8 CEDU e il diritto alla vita privata
La Corte, nel motivare la propria decisione, ha innanzitutto riconosciuto che le attività di intelligence e sicurezza nazionale richiedono inevitabilmente un certo grado di segretezza. Secondo i giudici di Strasburgo, l’impossibilità per i cittadini di accedere a determinate informazioni detenute dai servizi segreti non determina automaticamente una violazione della Convenzione. In alcuni casi, infatti, la riservatezza costituisce una condizione necessaria per garantire l’efficacia delle operazioni di sicurezza nazionale.
Tuttavia, la CORTE EDU ha chiarito che proprio la natura segreta di tali attività rende indispensabile l’esistenza di controlli rigorosi, indipendenti ed effettivi contro eventuali abusi. La sentenza contiene, da questo punto di vista, uno dei passaggi più significativi dell’intera decisione. La Corte osserva infatti che un sistema di sorveglianza non soggetto a controllo pubblico o giurisdizionale può arrivare addirittura a compromettere la democrazia con il pretesto di difenderla.
Le carenze del sistema bulgaro secondo la CORTE EDU
Il problema centrale del caso Kanev c. Bulgaria non era quindi tanto l’esistenza in sé di attività di intelligence, quanto piuttosto l’assenza di garanzie concrete contro l’arbitrarietà dello Stato.
Analizzando il sistema bulgaro, la Corte ha riscontrato gravi lacune sotto molteplici profili. In primo luogo, i giudici nazionali non avevano effettuato alcun controllo sostanziale sulla legittimità del rifiuto opposto dall’Agenzia di sicurezza. I tribunali interni si erano limitati, di fatto, a recepire la posizione dell’autorità amministrativa senza verificare se il diniego fosse realmente giustificato da esigenze di sicurezza nazionale.
Anche il sistema di protezione dei dati personali è stato ritenuto inadeguato. La Commissione bulgara competente in materia non risultava aver svolto controlli effettivi sulle modalità di trattamento dei dati da parte dell’Agenzia di sicurezza e, peraltro, non poteva neppure intervenire con riferimento ai dati riguardanti persone giuridiche come la Bulgarian Helsinki Committee.
Particolarmente severa è stata poi la valutazione della Corte sul controllo parlamentare. La commissione parlamentare incaricata della supervisione dell’Agenzia non disponeva infatti di reali poteri correttivi, potendo al massimo segnalare eventuali irregolarità ad altre autorità. Inoltre, non era richiesta alcuna specifica competenza giuridica ai membri della commissione e non risultava alcuna attività concreta di vigilanza continuativa sulle operazioni di trattamento dei dati svolte dall’Agenzia.
Secondo la CORTE EDU, un controllo politico generico non è sufficiente a prevenire abusi individuali, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali come la vita privata e la protezione dei dati personali.
La violazione dell’articolo 8 della Convenzione
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che i ricorrenti non avevano beneficiato del livello minimo di protezione richiesto dall’articolo 8 della Convenzione. Proprio l’assenza di garanzie effettive contro possibili arbitri da parte dell’autorità di sicurezza ha condotto all’accertamento della violazione convenzionale.
La sentenza Kanev c. Bulgaria assume quindi un’importanza che va ben oltre il caso concreto. La decisione riafferma infatti un principio essenziale nelle moderne democrazie costituzionali: anche la sicurezza nazionale deve restare sottoposta al diritto.
La CORTE EDU non nega agli Stati il potere di utilizzare strumenti investigativi segreti per contrastare minacce alla sicurezza pubblica. Tuttavia, precisa che tali poteri devono essere accompagnati da controlli indipendenti, reali e concretamente efficaci. In assenza di tali garanzie, il rischio è che la sorveglianza statale si trasformi in uno strumento di compressione delle libertà fondamentali.
Le conseguenze della sentenza Kanev c. Bulgaria
In un’epoca caratterizzata dall’espansione delle tecnologie di controllo e dall’uso massivo dei dati personali, la sentenza Kanev c. Bulgaria rappresenta un importante punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti umani.
La decisione della CORTE EDU riafferma che la protezione della democrazia non può passare attraverso strumenti sottratti a qualsiasi verifica indipendente. Anche i servizi di intelligence devono operare entro limiti giuridici chiari e sotto il controllo di autorità realmente efficaci.
La sentenza Kanev c. Bulgaria è destinata ad avere un impatto significativo sul futuro dibattito europeo in materia di sorveglianza, privacy e diritti fondamentali, soprattutto in un contesto storico nel quale gli Stati fanno sempre più affidamento su sistemi tecnologici invasivi per finalità di sicurezza nazionale.




