A cura dell’Avv. Fernando Pinto
Con la sentenza KOFFI C. BULGARIA del 17/02/2026, la Corte di Strasburgo ha sancito un principio destinato a produrre effetti molto rilevanti all’interno dell’ordinamento giuridico italiano:
gli Stati devono adottare misure volte ad assicurare che gli individui sottoposti alla loro giurisdizione non siano soggetti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, ivi compresi i maltrattamenti inflitti da privati.
I fatti: l’aggressione dopo la partita CSKA Sofia – Levski Sofia
Il ricorso contesta l’inerzia delle autorità.
Le autorità non hanno svolto un’indagine effettiva. Non hanno identificato gli autori dell’aggressione, rimasti ignoti. L’aggressione ha provocato gravi lesioni al ricorrente.
Le autorità non hanno neppure adottato misure operative adeguate per prevenire l’attacco.
Il 29 settembre 2018 il CSKA Sofia e il PFC Levski Sofia giocarono allo Stadio Nazionale di Sofia.
Per prevenire violenze durante i principali eventi sportivi, la polizia impiega numerosi agenti. Chiede anche il supporto di personale proveniente da altre città.
La sera del 29 settembre 2018, poco dopo le 19.30, il ricorrente camminava in via General Parensov con due conoscenti, A. e S. Si trovavano vicino al Ministero dell’Interno. La partita era appena terminata. I tifosi uscivano dallo stadio.
Il ricorrente e i suoi amici videro un gruppo numeroso di uomini dirigersi verso di loro. Alle 19:45:11 alcuni uomini iniziarono a inseguirli. Le telecamere di sorveglianza registrarono la scena.
A. e S. corsero verso la chiesa. Il ricorrente cercò di fuggire nella direzione opposta. Un uomo si staccò dal gruppo. Si avvicinò e lo colpì con un calcio.
Alle 19:45:20 il ricorrente cadde a terra. Più persone lo circondarono. Lo colpirono ripetutamente con calci.
Poco dopo un uomo si inginocchiò accanto a lui. Subito dopo un terzo individuo, con una maglietta nera e una scritta bianca, gli sferrò un altro calcio.
Alle 19:45:55 alcune persone si avvicinarono. Sembravano volerlo aiutare.
Alle 19:47:00 arrivarono alcuni agenti di polizia a bordo di un furgone di servizio.
Quella notte i medici sottoposero il ricorrente a diversi interventi in ospedale.
Le indagini interne e le sospensioni del procedimento
Un’indagine fu avviata il giorno successivo, ossia il 30 settembre 2018.
Il 29 luglio 2020 il Procuratore distrettuale di Sofia sospese le indagini sul presupposto che l’autore del reato non era stato identificato.
A seguito di un ricorso presentato dal ricorrente, l’11 settembre 2020 il Tribunale distrettuale di Sofia annullò la decisione del Procuratore del 29 luglio 2020, ritenendola adottata prematuramente. Il tribunale osservò che l’indagine risultava incompleta.
L’8 dicembre 2021 il Procuratore distrettuale di Sofia sospese nuovamente le indagini.
A seguito dell’impugnazione proposta dal ricorrente, con decisione del 30 dicembre 2021 il Tribunale distrettuale di Sofia annullò la decisione del Procuratore dell’8 dicembre 2021. Il tribunale rilevò diverse carenze nello svolgimento del procedimento.
L’11 aprile 2024 il procedimento fu sospeso con il motivo che, nonostante tutti gli sforzi compiuti, l’autore del reato non era stato identificato.
Gli obblighi positivi degli Stati ai sensi dell’articolo 3 CEDU
Strasburgo ribadisce che l’obbligo gravante sulle Alte Parti contraenti ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di garantire a chiunque si trovi sotto la loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, letto in combinato disposto con l’articolo 3, impone agli Stati di adottare misure volte ad assicurare che gli individui sottoposti alla loro giurisdizione non siano soggetti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, ivi compresi i maltrattamenti inflitti da privati.
La Corte di Strasburgo ha statuito che gli obblighi positivi delle autorità ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione comprendono:
– in primo luogo, l’obbligo di predisporre un quadro legislativo e regolamentare di protezione;
– in secondo luogo (in determinate e ben definite circostanze), l’obbligo di adottare misure operative per proteggere specifici individui contro un rischio di trattamenti contrari a tale disposizione;
– in terzo luogo, l’obbligo di condurre un’indagine effettiva su doglianze difendibili secondo cui tali trattamenti sarebbero stati inflitti (in linea generale, i primi due profili di tali obblighi positivi sono qualificati come “sostanziali”, mentre il terzo profilo corrisponde all’obbligo positivo “procedurale” dello Stato).
I Giudici hanno sottolineato che gli Stati devono dotarsi di un quadro normativo idoneo. Tale quadro deve proteggere in modo adeguato l’integrità fisica e psicologica degli individui.
Nei casi più gravi, questa tutela richiede l’adozione di norme penali. Non basta prevederle. Occorre applicarle in modo effettivo nella prassi.
L’obbligo di adottare misure operative non riguarda solo persone già individuabili come potenziali vittime. Si estende anche ai casi in cui la vittima non era identificabile prima del reato.
In questa seconda ipotesi non conta se le autorità abbiano omesso di proteggere una specifica persona. Ciò che rileva è altro. Le autorità devono garantire una protezione generale alla collettività. Devono prevenire il rischio di atti violenti commessi da soggetti con precedenti.
L’obbligo procedurale di indagine effettiva
La Corte di Strasburgo, inoltre, ha precisato che, per quanto riguarda gli obblighi procedurali, l’obbligo di condurre un’indagine ufficiale effettiva volta ad accertare i fatti del caso e a identificare e, se del caso, punire i responsabili non può ritenersi limitato ai soli casi di maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato e che le autorità devono sempre compiere un serio sforzo per accertare quanto accaduto e non dovrebbero basarsi su conclusioni affrettate o infondate per chiudere l’indagine.
La decisione della Corte: violazione del profilo procedurale dell’articolo 3
La Corte ha rilevato che:
(i) il ricorrente è stato vittima di una violenta aggressione da parte di più individui, a seguito della quale ha riportato gravi lesioni che gli hanno causato danni fisici;
(ii) le sue doglianze sono pertanto sufficientemente gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione;
(iii) nonostante una pronta reazione iniziale da parte delle autorità investigative, i successivi atti compiuti sono stati eseguiti con ritardi inspiegabili;
(iv) in ben due occasioni un tribunale nazionale ha constatato che l’indagine era stata incompleta e ha rilevato una serie di carenze concrete;
accertando, quindi, una violazione (del profilo procedurale) dell’articolo 3 della Convenzione, poiché l’indagine non è stata in grado di portare all’accertamento dei fatti e all’identificazione delle persone responsabili e, pertanto, non è stata efficace.
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