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Avvocato Massimo Ferrante

Contenzione psichiatrica e dignità umana: la Corte EDU condanna la Danimarca nel caso Makki

A cura dell’Avv. Fernando Pinto

La CASE OF MAKKI v. DENMARK del 31 marzo 2026 rappresenta un passaggio cruciale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di trattamenti sanitari coercitivi e tutela della dignità della persona. Il caso si inserisce in un filone ormai consolidato, ma allo stesso tempo in evoluzione, che impone agli Stati membri di rispettare rigorosi standard quando si tratta di limitare la libertà personale di soggetti vulnerabili, in particolare pazienti psichiatrici.

La pronuncia assume un rilievo particolare anche per l’ordinamento italiano, dove il tema della contenzione meccanica è da anni oggetto di dibattito giuridico e medico, soprattutto alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.

I fatti: una contenzione durata oltre undici giorni

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal sig. Makki, affetto da schizofrenia paranoide, il quale, dopo essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, aveva aggredito un’infermiera. A seguito dell’episodio, le autorità sanitarie avevano disposto una misura di contenzione fisica, immobilizzandolo su un letto dalle ore 13:30 del 3 giugno 2016 fino alle ore 20:18 del 16 giugno 2016.

Il ricorrente non contestava la legittimità iniziale della misura, riconoscendo che essa fosse giustificata almeno fino alle ore 9:30 del 5 giugno 2016. Tuttavia, denunciava che la prosecuzione della contenzione per oltre undici giorni e undici ore fosse sproporzionata e non più necessaria, configurando così una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il quadro giuridico: l’articolo 3 CEDU e i trattamenti inumani

L’articolo 3 della Convenzione stabilisce un divieto assoluto: nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Si tratta di una delle norme più forti dell’intero sistema convenzionale, non soggetta a deroghe nemmeno in situazioni di emergenza.

La Corte EDU ha più volte chiarito che anche in ambito sanitario, e in particolare psichiatrico, le misure coercitive possono essere ammesse solo in presenza di condizioni estremamente rigorose. In linea generale, una misura terapeutica necessaria non integra automaticamente una violazione della Convenzione. Tuttavia, essa deve rispettare criteri stringenti di necessità, proporzionalità e temporaneità.

La posizione della Corte: contenzione come extrema ratio

Nel caso in esame, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la contenzione fisica deve rappresentare l’ultima risorsa. Essa può essere giustificata solo quando costituisce l’unico mezzo per prevenire un danno immediato o imminente al paziente o a terzi.

Non basta, dunque, la semplice pericolosità astratta del soggetto. È necessario dimostrare un rischio concreto, attuale e specifico. Inoltre, la misura non può essere protratta oltre il tempo strettamente necessario.

Un passaggio centrale della decisione chiarisce che il solo fatto di essere legati a un letto di contenzione non comporta automaticamente una violazione dell’articolo 3. Tuttavia, la durata e le modalità della misura diventano determinanti per valutarne la compatibilità con la dignità umana.

Le valutazioni contrastanti delle autorità nazionali

Il caso presenta un ulteriore elemento di interesse: le valutazioni divergenti delle autorità danesi. Il Comitato per i reclami dei pazienti psichiatrici aveva già evidenziato, nel 2019, l’assenza di un rischio concreto dopo il 5 giugno 2016.

Anche i giudici nazionali si erano espressi in modo non uniforme. Il tribunale distrettuale aveva ritenuto legittima la misura, mentre l’Alta Corte aveva concluso in senso opposto, giudicandola illegittima. La Corte Suprema, infine, aveva nuovamente ribaltato la decisione, affermando la legittimità della contenzione.

Questo contrasto dimostra quanto sia delicato il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

La decisione della Corte EDU: violazione dell’articolo 3

La Corte di Strasburgo ha concentrato la propria analisi sulla fase successiva al 5 giugno 2016. Pur riconoscendo la legittimità iniziale della misura, ha ritenuto che la sua prosecuzione non fosse adeguatamente giustificata.

In particolare, i giudici hanno sottolineato l’assenza di elementi concreti che dimostrassero la necessità di mantenere il ricorrente in stato di contenzione per un periodo così prolungato. Ancora più significativo è il rilievo relativo alla mancanza di spiegazioni circa il ritardo nel trasferimento del paziente in una struttura più idonea.

La Corte ha affermato di non poter concludere che la misura fosse “strettamente necessaria” né che fosse rispettosa della dignità umana del ricorrente. Al contrario, ha ritenuto che essa lo avesse esposto a sofferenze tali da integrare una violazione dell’articolo 3.

Il risarcimento e le conseguenze della decisione

A seguito dell’accertata violazione, la Corte ha condannato lo Stato danese al pagamento di 20.000 euro a titolo di danno morale, oltre a 6.000 euro per le spese legali.

Si tratta di una condanna significativa, non tanto per l’entità economica, quanto per il principio affermato: la contenzione prolungata, se non rigorosamente giustificata, costituisce un trattamento inumano e degradante.

Implicazioni per l’Italia: un tema ancora aperto

La sentenza Makki c. Danimarca assume particolare rilevanza per l’Italia, dove il tema della contenzione meccanica è ancora oggetto di discussione, sia in ambito giuridico che sanitario.

Nonostante l’eredità della legge Basaglia e il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la pratica della contenzione non è del tutto scomparsa. Episodi controversi e inchieste giornalistiche hanno più volte acceso i riflettori su possibili abusi.

La pronuncia della Corte EDU impone agli Stati, Italia compresa, di adottare protocolli chiari e rigorosi, garantendo che la contenzione sia realmente un’extrema ratio, limitata nel tempo e costantemente monitorata.

La decisione della Corte di Strasburgo riafferma con forza un principio fondamentale: anche nei contesti più difficili, come quello psichiatrico, la dignità della persona non può essere sacrificata.

La sentenza Makki c. Danimarca segna un ulteriore passo verso una maggiore tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili, imponendo agli Stati standard sempre più elevati.

Per gli operatori del diritto, si tratta di un precedente destinato a incidere profondamente sul contenzioso futuro, soprattutto nei casi in cui si discute della legittimità di misure restrittive adottate in ambito sanitario.

Per i sistemi giuridici nazionali, invece, rappresenta un monito chiaro: la sicurezza non può mai giustificare trattamenti che ledono la dignità umana.

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