A cura dell’Avv. Fernando PInto
Con la sentenza del 10 marzo 2026, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interviene su un tema centrale per gli ordinamenti democratici: il rapporto tra passato penale e futuro professionale della persona.
La decisione nel caso CASE OF MANJANI v. ALBANIA assume un rilievo particolare perché chiarisce due principi fondamentali. Da un lato, la riabilitazione non può restare un istituto meramente formale, ma deve produrre effetti concreti. Dall’altro, gli Stati non possono applicare automatismi nell’accesso alle carriere pubbliche, soprattutto quando si tratta di fatti commessi in giovane età.
Si tratta di un orientamento destinato a incidere anche sul sistema italiano, dove il tema dell’accesso ai concorsi pubblici in presenza di precedenti penali è tutt’altro che marginale.
🧑⚖️ Il caso: una condanna minorile che blocca una carriera
La vicenda riguarda il ricorso presentato da Shiqiri Manjani contro la Repubblica d’Albania.
Il ricorrente era stato escluso dalla Scuola dei Magistrati, necessaria per intraprendere la carriera di pubblico ministero, a causa di una condanna per furto commessa quando era minorenne. Tuttavia, quella condanna era stata successivamente estinta ed egli aveva ottenuto la riabilitazione.
Nonostante ciò, le autorità nazionali hanno ritenuto che quel precedente fosse sufficiente per impedirgli definitivamente l’accesso alla carriera giudiziaria.
Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti ai giudici amministrativi, alla Corte suprema e infine alla Corte costituzionale. Tutti i ricorsi sono stati respinti, senza che venisse mai effettuata una reale valutazione della sua situazione personale.
Esaurite le vie di ricorso interne, Manjani si è rivolto alla Corte di Strasburgo.
📖 Il ricorso alla Corte EDU e l’articolo 8 CEDU
Davanti alla Corte EDU, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della vita privata.
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: la nozione di “vita privata” non riguarda soltanto la sfera intima della persona, ma include anche lo sviluppo della propria identità personale e professionale.
Nel caso concreto, l’esclusione dalla Scuola dei Magistrati non rappresentava una semplice limitazione, ma un vero e proprio ostacolo permanente.
Essa impediva al ricorrente non solo di diventare pubblico ministero, ma anche di accedere a una serie di professioni giuridiche collegate, per le quali quella formazione costituiva un passaggio obbligato.
Di conseguenza, la misura adottata dallo Stato albanese costituiva un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata.
⚖️ La valutazione della Corte: legalità, scopo legittimo e necessità
Come previsto dalla giurisprudenza consolidata, la Corte ha verificato tre elementi: se l’ingerenza fosse prevista dalla legge, se perseguisse uno scopo legittimo e se fosse necessaria in una società democratica.
È proprio su quest’ultimo punto che la decisione assume un rilievo decisivo.
La Corte ha infatti affermato che la misura non era proporzionata e quindi non poteva considerarsi necessaria.
❗ Il principio di proporzionalità e il rifiuto degli automatismi
Secondo la Corte, per giustificare una limitazione dei diritti fondamentali non è sufficiente evocare un rischio generico o astratto.
È necessario dimostrare l’esistenza di un rischio reale, concreto e attuale.
Nel caso di specie, le autorità albanesi non hanno fornito alcuna prova di un pericolo effettivo. Si sono limitate a valorizzare il precedente penale in modo automatico, senza considerare gli elementi individuali.
La Corte ha sottolineato che una misura preventiva non può basarsi su ipotesi speculative. Deve invece poggiare su una valutazione concreta della situazione della persona interessata.
👤 L’obbligo di una valutazione individualizzata
Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda l’obbligo, per le autorità nazionali, di effettuare una valutazione individuale.
Nel caso Manjani, tale valutazione è mancata del tutto.
Le autorità non hanno considerato:
l’età del ricorrente al momento del reato
il tempo trascorso dai fatti
il comportamento successivo
la personalità attuale
l’assenza di elementi che facessero ritenere un rischio per l’integrità della funzione
Inoltre, non è stato effettuato alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico e il diritto del ricorrente a sviluppare il proprio percorso professionale.
Questo deficit valutativo ha avuto un peso determinante nella decisione della Corte.
🔁 La centralità della riabilitazione
La Corte EDU attribuisce un ruolo centrale alla riabilitazione.
Secondo i giudici di Strasburgo, il reinserimento sociale della persona condannata rappresenta un principio fondamentale dello Stato di diritto.
Se la riabilitazione non produce effetti concreti, il sistema perde coerenza e la funzione rieducativa della pena viene svuotata.
Nel caso in esame, la normativa albanese non chiariva adeguatamente quali fossero gli effetti della riabilitazione sull’accesso alle carriere pubbliche. Questo vuoto normativo ha contribuito alla violazione dei diritti del ricorrente.
⚖️ Le professioni pubbliche e gli standard di integrità
La Corte ha riconosciuto che alcune professioni, come quella di magistrato o pubblico ministero, richiedono standard elevati di integrità.
È quindi legittimo che gli Stati introducano regole per garantire la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario.
Tuttavia, tali regole non possono tradursi in esclusioni automatiche.
Anche in presenza di requisiti rigorosi, è sempre necessario verificare se, nel caso concreto, la persona presenti effettivamente un rischio incompatibile con la funzione.
Le implicazioni per l’ordinamento italiano
La sentenza Manjani c. Albania ha implicazioni rilevanti anche per l’Italia.
Il principio affermato dalla Corte è chiaro: non è conforme alla Convenzione escludere una persona da una carriera pubblica sulla base di automatismi, senza una valutazione concreta e attuale.
Questo orientamento si collega direttamente ai principi costituzionali italiani, in particolare:
alla funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione
al principio di ragionevolezza e proporzionalità
alla tutela dei diritti fondamentali della persona
Ne deriva la necessità, anche per il legislatore e per la pubblica amministrazione italiana, di evitare rigidità e automatismi incompatibili con la CEDU.
La sentenza Manjani c. Albania rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza della Corte EDU.
Il messaggio è chiaro: il passato penale non può trasformarsi in una condanna permanente.
La riabilitazione deve essere reale e concreta. Le decisioni pubbliche devono essere fondate su valutazioni individuali e proporzionate.
In assenza di tali garanzie, l’esclusione da una carriera pubblica diventa una violazione dei diritti fondamentali.
Si tratta di un principio destinato a orientare le future politiche legislative e amministrative, anche in Italia.




