La sentenza Molla Sali c. Grecia (ricorso n. 20452/14), emessa dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 19 dicembre 2018, rappresenta una pietra miliare nel bilanciamento tra il rispetto delle minoranze religiose e il principio fondamentale di non discriminazione. Il caso riguarda una cittadina greca, Chatitze Molla Sali, vedova di un uomo musulmano che le aveva lasciato tutta l’eredità tramite testamento pubblico redatto secondo il Codice civile greco. Tuttavia, le sorelle del defunto hanno contestato il testamento invocando l’applicazione della Sharia, secondo cui una parte dell’eredità spetterebbe anche a loro.
La Corte EDU ha ritenuto che l’applicazione automatica della legge islamica a un cittadino greco musulmano, contro la sua volontà, costituisca una violazione del diritto alla non discriminazione, sancito dall’articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà). La sentenza Molla Sali c. Grecia ha quindi chiarito un punto fondamentale: la tutela delle minoranze non può mai essere utilizzata come pretesto per comprimere i diritti individuali garantiti dalla Convenzione.
Il contesto: una questione di eredità e identità
Chatitze Molla Sali vive a Komotini, nella regione greca della Tracia, dove risiede una storica minoranza musulmana. Suo marito, Moustafa Molla Sali, era membro di tale comunità e, nel 2003, redasse un testamento pubblico con cui lasciava tutti i suoi beni alla moglie. Alla sua morte, nel 2008, la donna registrò i beni ereditati e non vi furono inizialmente contestazioni.
Tuttavia, le sorelle del defunto ricorsero al tribunale sostenendo che, in quanto musulmano della Tracia, l’eredità doveva essere regolata dalla Sharia e non dal Codice civile. Secondo la Sharia, la successione si basa prevalentemente sulla linea maschile e prevede quote fisse per i parenti, limitando fortemente la libertà testamentaria.
La posizione dei tribunali greci
Il caso ha attraversato diversi gradi di giudizio in Grecia. In primo grado, il tribunale rigettò le pretese delle sorelle, sottolineando che l’applicazione obbligatoria della Sharia contro la volontà del defunto violava il principio di uguaglianza e la libertà religiosa.
La Corte d’Appello confermò la sentenza, affermando che, una volta scelto volontariamente di redigere un testamento civile, il defunto esercitava un diritto garantito dalla Costituzione. L’applicazione della Sharia avrebbe comportato una discriminazione nei confronti dei cittadini greci di fede musulmana, che si sarebbero visti negare un diritto garantito agli altri cittadini.
Ma la Corte di Cassazione greca, con la sentenza n. 1862/2013, rovesciò il verdetto: ritenne che le norme speciali che impongono la Sharia ai musulmani della Tracia prevalessero sul diritto ordinario, anche se il defunto avesse scelto diversamente. In base a tale decisione, il testamento fu ritenuto nullo e tre quarti dell’eredità furono assegnati alle sorelle del defunto. La Corte d’Appello, nuovamente investita del caso, si adeguò alla decisione della Cassazione, e il ricorso della signora Molla Sali fu infine respinto.
La questione sottoposta alla Corte di Strasburgo
Chatitze Molla Sali ha quindi adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’articolo 6 §1 (diritto a un equo processo), dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà). Secondo la ricorrente, l’applicazione automatica della Sharia sulla base dell’appartenenza religiosa del marito costituiva una forma di discriminazione che la privava di parte dell’eredità.
Il cuore del ricorso non era la religione in sé, ma il fatto che la legge greca prevedesse un trattamento diverso e meno favorevole per alcuni cittadini greci in base alla loro appartenenza etnica e religiosa. La Corte di Strasburgo ha accolto questa impostazione e ha ritenuto di dover analizzare la questione principalmente sotto il profilo dell’articolo 14, in relazione all’articolo 1 del Protocollo n. 1.
La pronuncia della Corte: una discriminazione basata sulla religione
Nella sentenza Molla Sali c. Grecia, la Corte ha affermato con chiarezza che l’imposizione della Sharia contro la volontà del defunto rappresenta una discriminazione vietata. La Corte ha infatti ribadito il principio secondo cui la protezione delle minoranze non può giustificare la negazione dei diritti individuali:
“L’applicazione di un regime giuridico speciale solo a una parte della popolazione, sulla base dell’appartenenza religiosa, senza il consenso esplicito degli interessati, viola il principio di uguaglianza.”
La Corte ha inoltre ricordato che lo Stato greco ha l’obbligo di rispettare i diritti garantiti dalla Convenzione anche quando si tratti di norme nate per tutelare le minoranze. L’obiettivo della tutela non può mai essere quello di limitare la libertà individuale, né di subordinare i diritti civili alla religione.
L’equilibrio tra identità collettiva e diritti individuali
Uno dei punti centrali della sentenza Molla Sali c. Grecia è la distinzione tra la tutela dell’identità collettiva di una minoranza e i diritti individuali delle persone che ne fanno parte. La Corte ha riconosciuto che la Grecia ha una tradizione secolare di riconoscimento dei diritti della minoranza musulmana della Tracia, anche in forza del Trattato di Losanna del 1923. Tuttavia, ha stabilito che questa tutela non può avere un carattere obbligatorio.
Il diritto di appartenere a una minoranza implica la libertà di scegliere: nessuno può essere costretto ad applicare norme religiose contro la propria volontà, anche se esse derivano da trattati internazionali o leggi interne.
La Corte ha evidenziato come, nel caso concreto, non vi fosse alcuna prova che il marito della ricorrente volesse essere soggetto alla Sharia, avendo egli stesso redatto un testamento civile. Pertanto, l’applicazione della Sharia fu imposta sulla base della sua semplice appartenenza etnica e religiosa, in assenza di consenso esplicito.
Le conseguenze per la Grecia e la riforma del 2018
A seguito del ricorso pendente a Strasburgo, e delle critiche internazionali, il legislatore greco è intervenuto nel gennaio 2018 con la Legge n. 4511/2018, che ha introdotto un principio fondamentale: la Sharia può essere applicata solo se tutte le parti interessate vi acconsentono esplicitamente. In caso contrario, si applica il diritto civile ordinario.
La legge prevede che le controversie ereditarie e familiari dei membri della minoranza musulmana siano regolate dal Codice civile, salvo che il testatore manifesti chiaramente la volontà di applicare la legge islamica. Questo cambiamento legislativo è stato accolto positivamente dalla Corte EDU, che ha tuttavia ritenuto di dover comunque pronunciarsi sul caso, in quanto la nuova legge non aveva effetto retroattivo.
L’impatto della sentenza sul diritto europeo e comparato
La sentenza Molla Sali c. Grecia ha avuto un grande impatto nel dibattito europeo sul rapporto tra religione e diritto. Essa ha ribadito un principio fondamentale: anche nelle situazioni in cui vi sia un apparente conflitto tra diritti collettivi (come la tutela di una minoranza) e diritti individuali (come la libertà di testare), prevalgono i diritti individuali se sono garantiti dalla Convenzione.
Inoltre, la sentenza ha chiarito che nessuno può essere discriminato per il solo fatto di appartenere a una religione. Non è ammissibile che due cittadini greci siano soggetti a regimi successori diversi solo in base alla loro appartenenza religiosa.
La Corte EDU ha così rafforzato l’idea che l’identità religiosa, per quanto tutelata, non può comportare l’imposizione di limiti alla libertà individuale in assenza di un consenso pieno e informato.
La sentenza Molla Sali c. Grecia rappresenta un puntodi svolta nel diritto europeo. La Corte EDU ha posto un argine all’uso distorto della tutela delle minoranze, riaffermando il primato del principio di non discriminazione. Lo Stato, nel garantire diritti collettivi, non può mai sacrificare quelli individuali.
Nel caso di Chatitze Molla Sali, il rispetto della religione si era trasformato in una forma di discriminazione, privando una donna dei suoi diritti ereditari. La sentenza ha riconosciuto questa ingiustizia e ha ribadito che il diritto alla parità di trattamento deve prevalere su ogni forma di imposizione religiosa arbitraria.
Questa pronuncia resta fondamentale per tutte le democrazie europee che si trovano a gestire il delicato equilibrio tra pluralismo culturale, libertà religiosa e diritti fondamentali.




