A cura dell’Avv. Fernando Pinto
La sentenza CASE OF PETRIGNANI AND OTHERS v. ITALY, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 28 maggio 2026, rappresenta una delle decisioni più importanti degli ultimi anni in materia di confisca per equivalente e tutela del diritto di proprietà.
La Corte di Strasburgo ha infatti condannato l’Italia per violazione dell’articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, affermando che la confisca dell’intero profitto del reato nei confronti di ciascun concorrente, sulla base del principio della responsabilità solidale, non era sufficientemente prevedibile né proporzionata.
La decisione assume un rilievo particolare perché interviene su una questione che per anni ha diviso la giurisprudenza italiana e che soltanto recentemente è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il caso esaminato dalla Corte EDU
La vicenda trae origine da tre distinti ricorsi presentati da cittadini italiani tra il 2014 e il 2022.
Tutti i ricorrenti erano stati coinvolti in procedimenti penali per reati economici e avevano subito provvedimenti di confisca di importi molto superiori ai vantaggi economici effettivamente ottenuti dalla loro partecipazione ai reati contestati.
La Corte EDU ha esaminato congiuntamente le tre posizioni, evidenziando come le autorità giudiziarie italiane avessero applicato il principio della responsabilità solidale per confiscare a ciascun concorrente l’intero profitto derivante dal reato.
Il caso Petrignani: da 12.000 euro a oltre 5 milioni confiscati
La prima vicenda riguardava un imputato accusato di avere fornito supporto ad altri soggetti coinvolti in reati tributari.
Secondo l’accusa, il vantaggio economico personale ottenuto dal ricorrente ammontava a circa 12.000 euro.
Nonostante ciò, il giudice dispose la confisca fino all’importo complessivo di oltre 5 milioni di euro, corrispondente all’intero profitto generato dall’organizzazione criminale. La decisione venne giustificata facendo applicazione del principio della responsabilità solidale tra concorrenti nel reato.
I casi Carbone e Curci
Situazioni analoghe si verificarono anche nei procedimenti riguardanti gli altri due ricorrenti.
Nel caso Carbone venne confiscata una somma presente sul conto corrente personale dell’imputato, pur essendo il profitto complessivo del reato molto più elevato e riferibile a una pluralità di soggetti.
Nel caso Curci, invece, il giudice dispose una confisca fino a oltre 36 milioni di euro, ritenendo che il ruolo svolto dall’imputato nel sistema di evasione fiscale fosse stato essenziale per la realizzazione dell’intera operazione illecita.
In tutti i casi la Corte di Cassazione aveva confermato le decisioni dei giudici di merito.
La violazione dell’articolo 7 CEDU
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda l’applicazione dell’articolo 7 della Convenzione, che sancisce il principio di legalità penale.
La Corte EDU ha preliminarmente chiarito che la confisca per equivalente possiede natura sostanzialmente punitiva e deve pertanto essere considerata una vera e propria pena.
Da questa premessa deriva la necessità che la misura sia prevista da una legge sufficientemente chiara, accessibile e prevedibile.
Secondo i giudici di Strasburgo, il principio della responsabilità solidale utilizzato per confiscare l’intero profitto del reato a ciascun concorrente non trovava un fondamento normativo espresso nell’ordinamento italiano.
La Corte ha inoltre osservato che soltanto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 la Cassazione ha escluso espressamente tale meccanismo, confermando indirettamente l’esistenza di un lungo contrasto interpretativo.
Per questa ragione la confisca applicata ai ricorrenti non risultava sufficientemente prevedibile e violava l’articolo 7 della Convenzione.
La violazione del diritto di proprietà
La Corte ha accertato anche la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che tutela il diritto al pacifico godimento dei beni.
Secondo la consolidata giurisprudenza europea, ogni limitazione del diritto di proprietà deve rispettare tre requisiti fondamentali:
- essere prevista dalla legge;
- perseguire un interesse generale;
- rispettare il principio di proporzionalità.
Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto che la confisca dei proventi del reato risponde certamente a un interesse pubblico legittimo, poiché impedisce che le attività criminali producano vantaggi economici.
Tuttavia ha rilevato che i giudici italiani avevano applicato automaticamente il principio della responsabilità solidale senza verificare il reale contributo fornito da ciascun imputato alla commissione del reato.
Il problema della proporzionalità
La parte più significativa della decisione riguarda il principio di proporzionalità.
La Corte EDU ha osservato che le somme confiscate eccedevano ampiamente i vantaggi economici concretamente ottenuti dai ricorrenti.
Inoltre, i giudici nazionali non avevano accertato se i beni colpiti dalla misura presentassero un collegamento diretto o indiretto con i reati contestati.
Secondo Strasburgo, una confisca può considerarsi proporzionata soltanto quando esiste una relazione ragionevole tra il patrimonio aggredito e il profitto effettivamente riconducibile al soggetto destinatario della misura.
Nel caso esaminato tale verifica era completamente mancata.
Il richiamo alle Sezioni Unite del 2025
Particolarmente interessante è il riferimento contenuto nella sentenza alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13783 del 2025.
Come emerge anche dal passaggio riportato nella sentenza e richiamato dalla Corte EDU, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in presenza di più concorrenti nel reato, la confisca per equivalente deve essere parametrata al profitto concretamente attribuibile a ciascun soggetto e non può essere automaticamente estesa all’intero vantaggio economico generato dall’illecito.
Si tratta di un principio destinato ad avere importanti conseguenze sia nei procedimenti penali in corso sia nelle future controversie davanti alla Corte di Strasburgo.
Le conseguenze della sentenza Petrignani e altri c. Italia
La sentenza Petrignani e altri c. Italia segna un punto di svolta nella disciplina della confisca per equivalente.
La Corte EDU ribadisce che anche nella lotta ai reati economici e fiscali il rispetto dei principi di legalità, prevedibilità e proporzionalità rappresenta un limite invalicabile all’azione dello Stato.
La decisione potrebbe avere effetti significativi su numerosi procedimenti nei quali la confisca sia stata disposta applicando automaticamente il principio della responsabilità solidale senza un adeguato accertamento del profitto individualmente conseguito.
Con la sentenza CASE OF PETRIGNANI AND OTHERS v. ITALY riafferma che la repressione dei reati economici non può prescindere dal rispetto delle garanzie fondamentali previste dalla Convenzione.
La confisca per equivalente costituisce certamente uno strumento essenziale nella lotta alla criminalità economica, ma il suo utilizzo deve avvenire entro limiti chiari e prevedibili.
Quando la misura colpisce beni che eccedono il profitto effettivamente conseguito dal singolo imputato e si fonda su interpretazioni giurisprudenziali incerte, il rischio di violazione dei diritti fondamentali diventa concreto.
La decisione del 28 maggio 2026 rappresenta quindi un importante richiamo all’equilibrio tra esigenze repressive e tutela dei diritti della persona, confermando ancora una volta il ruolo centrale della CORTE EDU nella protezione dello Stato di diritto.




