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Avvocato Massimo Ferrante

Sentenza Sungur c. Turchia: quando l’uso della forza diventa violazione dell’art. 3 CEDU

A cura dell’Avv. Fernando Pinto

Con la sentenza CASE OF SUNGUR v. TÜRKİYE del 17 marzo 2026, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo torna ad affrontare uno dei temi più delicati del diritto convenzionale: il confine tra uso legittimo della forza da parte dello Stato e violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall’articolo 3 CEDU.

Si tratta di una decisione destinata ad avere un impatto significativo anche sull’ordinamento italiano, soprattutto in materia di responsabilità delle forze dell’ordine e di effettività dei rimedi giurisdizionali.

I fatti: la “donna in rosso” e gli eventi di Gezi Park

La vicenda trae origine dagli eventi del Gezi Park di Istanbul del 2013, una delle più importanti proteste sociali nella storia recente della Turchia.

La ricorrente, Ceyda Sungur, partecipava pacificamente a una manifestazione contro la trasformazione del parco in un centro commerciale. Durante l’intervento delle forze di polizia, un agente le spruzzava gas lacrimogeno direttamente al volto da distanza ravvicinata, inferiore a un metro.

L’immagine della donna colpita, vestita con un abito rosso, fece il giro del mondo, diventando simbolo della repressione delle proteste. Tuttavia, al di là dell’impatto mediatico, il caso ha posto una questione giuridica centrale: quell’uso della forza era legittimo oppure integrava una violazione dell’articolo 3 della Convenzione?

Uso della forza e art. 3 CEDU: il principio di proporzionalità

La Corte EDU ribadisce un principio fondamentale: l’uso della forza da parte delle autorità non è di per sé vietato, neppure durante manifestazioni o operazioni di ordine pubblico.

Tuttavia, tale uso è compatibile con l’articolo 3 CEDU solo quando rispetta due requisiti imprescindibili:

  • deve essere strettamente necessario;
  • deve essere proporzionato allo scopo perseguito.

La Corte sottolinea un passaggio cruciale: la valutazione non va fatta in astratto, ma in concreto rispetto al singolo individuo coinvolto.

Nel caso di specie, la ricorrente non aveva opposto alcuna resistenza, né aveva assunto comportamenti violenti. Di conseguenza, l’uso del gas lacrimogeno a distanza ravvicinata è stato ritenuto non necessario e ingiustificato.

La soglia di gravità e il trattamento degradante

Un altro punto rilevante riguarda la soglia minima di gravità richiesta per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 CEDU.

Sebbene le lesioni riportate dalla ricorrente fossero lievi e senza conseguenze permanenti, la Corte ha ritenuto comunque superata tale soglia. Il motivo è chiaro: ciò che conta non è solo il danno fisico, ma anche la natura dell’atto e il contesto in cui viene posto in essere.

Spruzzare gas lacrimogeno al volto di una persona inerme rappresenta un comportamento idoneo a integrare un trattamento degradante, anche in assenza di lesioni gravi.

Il nodo centrale: l’impunità e l’ineffettività delle sanzioni

Il cuore della decisione riguarda però il profilo procedurale dell’articolo 3 CEDU.

La Corte ribadisce che, in presenza di maltrattamenti intenzionali da parte di agenti statali, non è sufficiente accertare la responsabilità. Occorrono due condizioni essenziali:

  1. Un’indagine effettiva, capace di identificare e punire i responsabili;
  2. Un adeguato ristoro per la vittima, anche attraverso un risarcimento.

Nel caso Sungur, questi requisiti non sono stati soddisfatti.

L’agente responsabile era stato inizialmente condannato, ma la pena era stata sospesa e sostituita con una misura simbolica: la piantumazione di 300 alberi. Successivamente, la condanna è stata addirittura annullata.

Sul piano disciplinare, l’unica conseguenza è stata un semplice richiamo.

Per la Corte EDU, tutto ciò è inaccettabile.

La posizione della Corte EDU: no a sanzioni simboliche

La Corte afferma con chiarezza un principio destinato a fare scuola:

👉 le sanzioni devono avere un effetto deterrente reale.

Misure simboliche o eccessivamente miti non sono compatibili con gli obblighi derivanti dalla Convenzione, perché rischiano di alimentare un clima di impunità.

Inoltre, la Corte ribadisce che:

  • i reati legati a violazioni dell’art. 3 non dovrebbero essere soggetti a prescrizione;
  • non dovrebbero essere concessi amnistia o grazia;
  • gli agenti coinvolti dovrebbero essere sospesi durante il procedimento e rimossi in caso di condanna.

Nessuna di queste garanzie è stata rispettata nel caso di specie.

Risarcimento e limiti del rimedio compensativo

Un passaggio molto interessante della sentenza Sungur c. Turchia riguarda il ruolo del risarcimento.

La Corte chiarisce che il risarcimento economico, da solo, non è sufficiente a garantire un ristoro adeguato. Esso ha una funzione solo complementare rispetto all’obbligo principale dello Stato: assicurare una risposta penale efficace.

Nel caso concreto, anche un eventuale risarcimento non avrebbe potuto compensare l’assenza di una reale punizione del responsabile.

La decisione finale della Corte

Alla luce di queste considerazioni, la Corte EDU ha concluso che:

  • vi è stata violazione dell’articolo 3 CEDU sotto il profilo sostanziale, per l’uso non necessario della forza;
  • vi è stata violazione dell’articolo 3 sotto il profilo procedurale, per l’inefficacia del sistema sanzionatorio.

Alla ricorrente sono stati riconosciuti:

  • 6.500 euro per danno non patrimoniale;
  • 5.400 euro per spese legali.

Perché questa sentenza è importante anche per l’Italia

La sentenza Sungur c. Turchia assume un rilievo particolare anche per il contesto italiano.

Il principio secondo cui le violazioni dell’art. 3 richiedono indagini effettive e sanzioni adeguate è già stato più volte richiamato dalla Corte EDU in casi riguardanti l’Italia, soprattutto in materia di abusi da parte delle forze dell’ordine.

Questa decisione rafforza ulteriormente un orientamento ormai consolidato:
👉 non basta accertare la responsabilità, bisogna punirla in modo concreto ed efficace.

Per gli avvocati che si occupano di ricorsi alla Corte EDU, il caso rappresenta un precedente importante per contestare situazioni di impunità o di risposta giudiziaria inadeguata.

La sentenza Sungur c. Turchia segna un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti fondamentali contro gli abusi di potere.

Il messaggio della Corte EDU è chiaro:
lo Stato non può limitarsi a riconoscere l’errore, ma deve garantire giustizia effettiva.

Quando ciò non avviene, si apre la strada alla responsabilità internazionale e alla condanna per violazione dell’articolo 3 CEDU.

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