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Avvocato Massimo Ferrante

Cittadinanza italiana iure sanguinis: la sentenza del Tribunale di Venezia che riconosce la discendenza materna ante 1948

Il 21 marzo 2025, il Tribunale di Venezia – Sezione Immigrazione – ha pronunciato una sentenza significativa in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, accogliendo il ricorso di un cittadino brasiliano discendente da un’antenata italiana emigrata in Sud America. Il procedimento, iscritto al n. R.G. 10145/2023, si è concluso con il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana sulla base di una catena di discendenza documentata, nonostante l’ostacolo storico rappresentato dalla trasmissione per linea materna avvenuta prima del 1948.

Questa pronuncia giudiziaria si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che ha progressivamente rimosso le discriminazioni basate sul sesso nella trasmissione della cittadinanza, ma presenta anche aspetti tecnici e interpretativi di rilievo che meritano approfondimento.

Il caso concreto: genealogia e documentazione

Il ricorrente, nato a San Paolo (Brasile) nel 1995, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis quale discendente diretto di una cittadina italiana nata nel 1884 a Stienta, in provincia di Rovigo. L’antenata, emigrata in Brasile nei primi anni del Novecento, si era sposata nel 1903 con un cittadino italiano e non aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, né aveva acquisito quella brasiliana, come documentato tramite Certidão Negativa de Naturalização (CNN).

Il ricorso ha ricostruito dettagliatamente l’albero genealogico, partendo dall’ava italiana e arrivando fino al richiedente, attraverso cinque generazioni. Ogni passaggio è stato corredato da atti di nascita, matrimonio e morte, debitamente legalizzati e tradotti. Una linea genealogica completa, priva di interruzioni, che dimostrava la trasmissione della cittadinanza ininterrottamente sino al ricorrente.

Il nodo giuridico: la trasmissione materna ante 1948

Il cuore del caso giuridico risiedeva nel fatto che la discendenza avveniva per linea femminile in un momento storico in cui la legislazione italiana non consentiva alla madre di trasmettere la cittadinanza ai figli. Secondo la legge n. 555 del 1912, infatti, solo il padre poteva trasmettere lo status civitatis, mentre le donne che sposavano stranieri perdevano automaticamente la cittadinanza italiana.

Questa normativa, fortemente discriminatoria, è stata successivamente dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna italiana che sposava uno straniero. Un’altra pietra miliare è rappresentata dalla sentenza n. 30 del 1983, che ha riconosciuto la possibilità di trasmissione della cittadinanza anche per via materna.

Tuttavia, resta un limite temporale: tali principi si applicano ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che sancisce all’art. 3 l’eguaglianza tra uomo e donna, e all’art. 29 l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Le Sezioni Unite del 2009: cittadinanza imprescrittibile

La giurisprudenza più evoluta ha però superato il limite temporale del 1948, riconoscendo che la perdita di cittadinanza subita in virtù di una norma dichiarata incostituzionale continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione. In particolare, con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che lo “status civitatis” ha natura permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.

Secondo questa impostazione, la trasmissione della cittadinanza deve ritenersi valida anche per i figli di donne italiane che, pur avendo perso la cittadinanza per matrimonio con straniero prima del 1948, hanno trasmesso il rapporto di filiazione ai loro discendenti dopo quella data. Il diritto alla cittadinanza, quindi, si propaga a catena, superando il blocco normativo originario.

Un altro aspetto interessante della vicenda riguarda la competenza territoriale. Fino al 2022, le domande di riconoscimento della cittadinanza da parte di stranieri residenti all’estero venivano presentate al Tribunale di Roma. Tuttavia, la Legge Delega n. 206/2021 ha modificato l’art. 4, comma 5, del d.l. 13/2017, stabilendo che, quando l’attore risiede all’estero, la competenza si radica nel Tribunale del luogo di nascita dell’avo italiano.

Nel caso esaminato, poiché l’antenata era nata a Stienta (RO), la competenza è spettata al Tribunale di Venezia, dove è presente una sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza.

All’udienza del 21 marzo 2025, il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica, ed è stato dichiarato contumace. Il Giudice ha quindi esaminato la documentazione presentata, riscontrando la correttezza della linea genealogica e l’assenza di ostacoli alla trasmissione della cittadinanza, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione.

Nella motivazione, la giudice ha richiamato i principi di uguaglianza sanciti dagli articoli 3 e 29 della Costituzione, sottolineando che il diniego di riconoscimento della cittadinanza per via materna, fondato su una norma dichiarata incostituzionale, non può più essere tollerato.

Pertanto, ha dichiarato il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis, ordinando al Ministero dell’Interno e agli Ufficiali dello Stato civile competenti di provvedere alle iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, nonché alle comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza del Tribunale di Venezia rappresenta un precedente importante per tutte le persone che, in situazioni analoghe, si vedono negare il riconoscimento della cittadinanza italiana per il solo fatto che l’ascendente era una donna sposatasi con straniero prima del 1948.

Si tratta di una giurisprudenza che valorizza l’uguaglianza sostanziale e riafferma che il diritto alla cittadinanza non può essere condizionato da norme discriminatorie del passato. La natura dello status civitatis come diritto soggettivo fondamentale, imprescrittibile e non subordinato a dichiarazioni formali, è ormai un principio consolidato.

Questa sentenza mostra come il diritto alla cittadinanza italiana per discendenza sia oggi sempre più tutelato anche nei casi più complessi, grazie a un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. Rappresenta anche un importante segnale per gli uffici consolari e per il Ministero dell’Interno, spesso restii a riconoscere tali diritti senza un provvedimento giudiziario.

Va però sottolineato che il ricorso alla giustizia resta, per molte famiglie italiane all’estero, un percorso lungo, costoso e faticoso. Serve, quindi, una riforma organica della legislazione sulla cittadinanza, che metta fine alle disparità storiche e riconosca una volta per tutte l’uguaglianza piena tra discendenti per linea paterna e materna.

In attesa di un intervento legislativo definitivo, la giurisprudenza continua a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia, colmando le lacune normative e restituendo dignità a chi, pur avendo legami fortissimi con l’Italia, ne è stato a lungo escluso.

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