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Avvocato Massimo Ferrante

Detenuti senza accesso all’aria aperta: la Corte EDU condanna la Turchia per trattamento degradante

La sentenza CASE OF Z.A. AND K.S. v. TÜRKİYE, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 5 maggio 2026, affronta una questione particolarmente delicata: le condizioni di detenzione degli stranieri trattenuti nei centri per migranti e il rispetto della dignità umana garantita dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La decisione rappresenta un importante tassello nella giurisprudenza della CORTE EDU in materia di immigrazione e privazione della libertà personale, poiché ribadisce che anche i cittadini stranieri sottoposti a procedimenti amministrativi in materia di immigrazione devono essere detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana.

I fatti all’origine del ricorso

La vicenda riguarda due cittadini stranieri che avevano lasciato i rispettivi Paesi di origine temendo persecuzioni legate alle proprie convinzioni religiose e politiche.

Il primo ricorrente, cittadino kirghiso, aveva abbandonato il Tagikistan per trasferirsi in Turchia. Successivamente veniva trattenuto presso il Centro di accoglienza e permanenza di Adana.

Il secondo ricorrente, cittadino russo, sosteneva di essere ricercato dalle autorità del proprio Paese per ragioni connesse alle sue opinioni religiose e politiche. Anche lui veniva trasferito nel medesimo centro di trattenimento.

Entrambi contestavano la legittimità delle condizioni di detenzione subite durante la permanenza nella struttura.

Il ruolo della Corte costituzionale turca

Prima di arrivare a Strasburgo, i ricorrenti avevano presentato un ricorso alla Corte costituzionale turca.

Quest’ultima aveva esaminato in particolare le condizioni di detenzione del secondo ricorrente, soffermandosi sulla possibilità di svolgere attività all’aperto.

Le autorità avevano sostenuto che ai detenuti fosse normalmente garantita la possibilità di effettuare esercizio fisico all’aria aperta. Tuttavia non erano state prodotte prove concrete sulla frequenza e sulla durata effettiva di tale attività.

La Corte costituzionale aveva quindi evidenziato una significativa carenza probatoria da parte dell’amministrazione.

La violazione dell’articolo 3 della Convenzione

Il cuore della decisione riguarda l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che vieta in modo assoluto torture, pene inumane e trattamenti degradanti.

Si tratta di una delle norme più importanti dell’intero sistema convenzionale.

La CORTE EDU ha ricordato che il detenuto deve normalmente fornire una descrizione dettagliata delle condizioni di detenzione denunciate. Tuttavia, quando le informazioni rilevanti sono nella disponibilità esclusiva dello Stato, l’onere della prova può spostarsi sull’autorità governativa.

In altre parole, quando il Governo è l’unico soggetto in grado di dimostrare come si svolga concretamente la vita all’interno di una struttura detentiva, spetta ad esso fornire elementi chiari e verificabili. In mancanza di tali prove, la Corte può ritenere fondate le allegazioni del ricorrente.

Perché la mancanza di accesso all’aria aperta è stata considerata un trattamento degradante

Nel caso specifico, il Governo turco non è riuscito a dimostrare che il primo ricorrente avesse effettivamente beneficiato di un accesso regolare all’aria aperta durante la permanenza nel Centro di Adana.

La detenzione si era protratta per oltre tre mesi.

Secondo la Corte, la combinazione tra la durata della privazione della libertà e l’assenza di prove sull’effettiva possibilità di svolgere attività all’aperto aveva determinato il superamento della soglia minima di gravità richiesta per integrare una violazione dell’articolo 3.

La sentenza evidenzia come l’accesso all’aria aperta non rappresenti un semplice comfort, ma costituisca un elemento essenziale per la tutela della salute fisica e psicologica delle persone private della libertà.

La decisione della Corte EDU

La Corte di Strasburgo ha dichiarato irricevibili le doglianze del secondo ricorrente.

Diversamente, ha accolto il ricorso del primo ricorrente, riconoscendo che le condizioni della sua detenzione presso il Centro di Adana avevano integrato un trattamento degradante vietato dall’articolo 3 della Convenzione.

Per tale ragione la Turchia è stata condannata a corrispondere al ricorrente la somma di 3.900 euro a titolo di danno non patrimoniale.

L’importanza della sentenza Z.A. e K.S. c. Turchia

La sentenza Z.A. e K.S. c. Turchia conferma un orientamento consolidato della CORTE EDU: le esigenze di controllo dell’immigrazione non possono mai giustificare condizioni detentive incompatibili con la dignità umana.

Anche quando la privazione della libertà avviene nell’ambito di procedure amministrative e non penali, gli Stati restano obbligati a garantire condizioni di vita rispettose dei diritti fondamentali.

La decisione assume particolare rilievo anche per il contesto italiano, dove il dibattito sui centri di permanenza per il rimpatrio e sulle condizioni di trattenimento degli stranieri continua a essere oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza nazionale ed europea.

La sentenza Z.A. e K.S. c. Turchia rappresenta un ulteriore richiamo agli Stati membri del Consiglio d’Europa affinché garantiscano condizioni di detenzione rispettose della dignità umana.

L’assenza di prove sull’effettiva possibilità di accedere all’aria aperta, unita alla durata della detenzione, è stata ritenuta sufficiente per configurare una violazione dell’articolo 3 CEDU.

La decisione ribadisce che il rispetto dei diritti fondamentali non può essere sacrificato neppure nell’ambito delle politiche migratorie e che la tutela della persona deve restare al centro di ogni forma di privazione della libertà personale.

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