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Avvocato Massimo Ferrante

SEPARAZIONE E DIVORZIO: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SU DIFFERENZE, PROCEDURE E NOVITÀ GIURIDICHE

Separazione e divorzio.

In questo articolo spiegheremo le differenze tra la separazione ed il divorzio, vi illustreremo i tipi di separazione e la relativa procedura da seguire, fornendovi dei chiarimenti anche dal punto di vista giuridico e processuale.

Le differenze.

Spesso si usano impropriamente i termini “separazione” e “divorzio”: cerchiamo di fare chiarezza.

Per divorziare bisogna prima separarsi. Separarsi non significa lasciarsi e andare a vivere in due case diverse: quella è la “separazione di fatto” che non ha alcun effetto legale e non comporta il venir meno dei doveri del matrimonio (la fedeltà ad esempio).

La separazione rappresenta il primo step: si continua ad essere sposati, ma si può vivere separatamente e non ci si può risposare.

Il divorzio (che potrà essere ottenuto successivamente alla separazione) scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale, permettendo di contrarre un nuovo matrimonio.

Con la separazione si può ottenere l’assegno di mantenimento che mira a garantire il tenore di vita che l’ex aveva durante il matrimonio. Con il divorzio invece si potrebbe ottenere l’assegno divorzile che tende a garantire l’autosufficienza economica.

Con la separazione, il coniuge superstite è erede dell’altro (ma non ha il diritto di abitazione nella casa coniugale, salvo vi siano figli minori o non ancora autosufficienti). Il diritto all’eredità invece cessa definitivamente dopo il divorzio.

Con la separazione resta in piedi il fondo patrimoniale eventualmente stipulato dai coniugi, che invece, cessa definitivamente con il divorzio a meno che non vi siano ancora figli minorenni.

Con la separazione, il coniuge superstite vanta il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex in caso di decesso di quest’ultimo. Parimenti con il divorzio si ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, ma solo per una quota ed a condizione che questi sia beneficiario dell’assegno di divorzio e non si sia risposato.

Con la separazione, il coniuge non ha diritto alla quota del Tfr dell’ex che, eventualmente, cessa il rapporto di lavoro in questo periodo. Invece, in caso di divorzio, una quota del Tfr (di solito, pari al 40%) deve sempre finire all’ex coniuge a condizione che questi sia titolare dell’assegno di divorzio, non si sia risposato e il Tfr sia stato liquidato anche dopo la sentenza di divorzio, ma sia frutto del lavoro svolto in precedenza.

La separazione consensuale e giudiziale.

Per separarsi e iniziare a “sciogliere” alcuni effetti del matrimonio bisogna procedere in uno dei tre modi previsti dalla legge.

La separazione si può ottenere in tribunale sia consensualmente che giudizialmente.

Nel primo caso i coniugi raggiungono un accordo con l’ausilio dei propri legali e lo sottopongono al giudice che, in una sola udienza, tenta una conciliazione e, in caso di insuccesso, omologa l’accordo.

La separazione consensuale prevede che i coniugi concordino le condizioni circa l’affidamento dei figli, la collocazione ed il loro mantenimento, la divisione dei beni, l’eventuale assegno di mantenimento, le modalità dei rapporti economici e personali tra loro e con i figli, permettendo ai coniugi di interrompere la convivenza e sospendere gli effetti del matrimonio.

 

I coniugi possono presentare la domanda congiunta con l’assistenza di un solo avvocato o di uno a testa.

Nel caso di separazione giudiziale (secondo caso) i coniugi si trovano in disaccordo sugli aspetti della separazione: dalla divisione dei beni (case, conto corrente, acquisti e spese sostenute durante il matrimonio) alla definizione dell’assegno di mantenimento, dall’affidamento dei figli all’assegnazione della casa coniugale (solo se la coppia ha avuto figli e questi non sono ancora autosufficienti). Bisognerà fare una causa vera e propria.Chi si vuol separare infatti dovrà notificare all’altro un ricorso. Ci sarà una prima udienza davanti al Presidente del Tribunale che, dopo aver tentato una conciliazione, adotta i provvedimenti provvisori validi fino alla sentenza definitiva, afferenti l’entità (se dovuto) dell’assegno di mantenimento per la moglie e per i figli, la collocazione dei figli e l’affidamento degli stessi.

La separazione a mezzo negoziazione assistita.

La separazione altresì si può ottenere a mezzo negoziazione assistita, il cui accordo viene redatto e formalizzato dagli avvocati che assistono i due coniugi (necessariamente uno per coniuge) e che poi passa al vaglio finale della sezione civile della Procura della Repubblica. Questa forma è molto rapida e consente di separarsi anche se ci sono figli o bisogna trasferire immobili o mobili.

Ci si può separare se l’altro coniuge non vuole?

Molti di voi si saranno posti questa domanda. La risposta è si. Ma bisognerà per forza procedere con la separazione giudiziale, non essendovi accordo tra le parti.

La separazione ed il divorzio dopo la riforma Cartabia.

L’introduzione della riforma Cartabia rappresenta un cambiamento significativo nel diritto di famiglia italiano, rispondendo all’esigenza di processi legali più agili ed economici in caso di separazioni e divorzi. Sembra anche il primo e irreversibile passo verso l’unificazione delle due procedure, per avvicinarci alla legislazione di tipo anglosassone che non prevede la separazione ma consente di procedere in via immediata al divorzio.

La riforma Cartabia ha riguardato i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, che dal 28.02.2023 seguono un unico rito. L’art. 473 bis 51 c.p.c., sì come introdotto con la riforma 2023, detta il procedimento attraverso il quale richiedere, su domanda congiunta delle parti, la pronuncia di separazione personale o di divorzio.

Il processo inizia con la stipulazione di un accordo unico per separazione e divorzio.

I coniugi, con l’assistenza dell’avvocato, definiscono un accordo che comprende entrambi gli aspetti, coinvolgendo ogni questione che tra loro può insorgere: divisione dei beni (solo se in comunione dei beni), versamento dell’assegno di mantenimento, collocamento e affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale ecc.

Una volta firmato l’atto, questo viene depositato in tribunale. I giudici, poi, si occupano di emettere prima la sentenza di separazione consensuale e, dopo sei mesi, quella di divorzio.

Se però la coppia non trova un accordo e intende procedere in causa, è sempre possibile avviare il giudizio con un solo atto: anche in questo caso si procede prima alla separazione giudiziale e, dopo un anno, al relativo divorzio.

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