A cura dell’Avv. Fernando Pinto
La libertà di riunione rappresenta uno dei pilastri fondamentali di ogni società democratica. Attraverso manifestazioni, cortei e proteste pubbliche, cittadini e associazioni possono esprimere opinioni, denunciare violazioni dei diritti umani e partecipare attivamente al dibattito pubblico. Proprio per questo motivo, ogni limitazione imposta dalle autorità statali deve essere attentamente scrutinata.
La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Serbian-Chinese Friendship Society FDH c. Serbia, pronunciata il 2 giugno 2026, offre importanti chiarimenti sui limiti che gli Stati incontrano quando decidono di vietare una manifestazione pubblica per ragioni di sicurezza. La decisione affronta inoltre il tema del diritto a un ricorso effettivo, ribadendo che la tutela dei diritti fondamentali deve essere concreta e non soltanto teorica.
La vicenda: le manifestazioni sul Falun Gong durante la visita del Presidente cinese
La controversia trae origine dall’iniziativa della Serbian-Chinese Friendship Society FDH, un’organizzazione con sede a Belgrado che intendeva organizzare alcune manifestazioni pubbliche per denunciare la presunta persecuzione del movimento spirituale Falun Gong nella Repubblica Popolare Cinese.
Il Falun Gong è un movimento nato in Cina nei primi anni Novanta. Dopo una fase iniziale caratterizzata da una certa tolleranza da parte delle autorità, il governo cinese lo ha progressivamente considerato una minaccia all’ordine pubblico, arrivando a vietarne le attività.
Nel giugno del 2016 l’associazione ricorrente programmò tre manifestazioni pacifiche a Belgrado. La scelta delle date non era casuale. Gli eventi avrebbero dovuto svolgersi durante la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Popolare Cinese in Serbia.
L’obiettivo era richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale sulla situazione dei praticanti del Falun Gong e sulle presunte violazioni dei diritti umani subite in Cina.
Il divieto imposto dalle autorità serbe
Le autorità di polizia serbe decisero però di vietare tutte le manifestazioni.
Secondo le motivazioni ufficiali, nei luoghi interessati dagli eventi era prevista la presenza di numerosi cittadini cinesi intenzionati a manifestare sostegno al Presidente in visita. Tale circostanza avrebbe potuto generare tensioni e scontri tra gruppi contrapposti.
Le autorità ritennero quindi che esistesse un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’associazione contestò immediatamente tali decisioni, sostenendo che le manifestazioni erano pacifiche e che non esistevano elementi concreti in grado di giustificare un divieto tanto incisivo.
Nonostante le impugnazioni proposte, i ricorsi furono respinti.
La libertà di riunione nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
La questione venne esaminata dalla Corte di Strasburgo alla luce dell’articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Questa disposizione garantisce il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione. Si tratta di una libertà essenziale in una società democratica perché consente la circolazione delle idee, il confronto politico e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
La Convenzione ammette restrizioni soltanto in presenza di condizioni rigorose. Le limitazioni devono essere previste dalla legge, perseguire uno scopo legittimo e risultare necessarie in una società democratica.
La semplice esistenza di preoccupazioni generiche o di rischi astratti non basta a giustificare l’intervento delle autorità.
La decisione della Corte EDU
Nel valutare il caso, la Corte EDU ha anzitutto riconosciuto che il divieto imposto dalla polizia serba costituiva un’ingerenza nel diritto alla libertà di riunione pacifica.
Il punto centrale dell’analisi riguardava quindi la necessità e la proporzionalità della misura adottata.
I giudici di Strasburgo hanno osservato che le autorità serbe non avevano effettuato una concreta valutazione dei rischi per la sicurezza pubblica. Nei provvedimenti adottati mancavano elementi specifici che dimostrassero l’esistenza di una minaccia reale e imminente.
Secondo la Corte, il rischio di possibili scontri tra manifestanti favorevoli e contrari alle politiche cinesi era rimasto sul piano delle mere ipotesi.
In altre parole, le autorità avevano vietato le manifestazioni senza dimostrare che il pericolo fosse effettivo e concreto.
Per questa ragione la Corte ha concluso che il divieto non era necessario in una società democratica e che vi era stata una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.
Il diritto a un ricorso effettivo
La Corte ha inoltre affrontato il tema del diritto a un ricorso effettivo previsto dall’articolo 13 della Convenzione.
Questo diritto impone agli Stati di garantire strumenti concreti attraverso i quali una persona possa contestare una violazione dei propri diritti fondamentali.
Nel caso esaminato, i ricorsi presentati dall’associazione furono decisi soltanto dopo le date previste per lo svolgimento delle manifestazioni.
Di conseguenza, anche qualora i giudici nazionali avessero accolto le doglianze della ricorrente, la tutela sarebbe comunque arrivata troppo tardi.
La Corte ha sottolineato che l’effettività di un ricorso non dipende soltanto dalla sua esistenza formale, ma anche dalla sua capacità di offrire una risposta tempestiva.
Se una decisione arriva quando l’evento non può più svolgersi, il rimedio perde gran parte della propria utilità.
Per questo motivo Strasburgo ha ritenuto che la Serbia avesse violato anche l’articolo 13 della Convenzione, letto in combinato disposto con l’articolo 11.
Sicurezza pubblica e libertà fondamentali: un equilibrio delicato
La sentenza assume particolare rilevanza perché riafferma un principio fondamentale della giurisprudenza europea.
Gli Stati possono certamente adottare misure per prevenire disordini e proteggere la sicurezza pubblica. Tuttavia, tali misure devono essere fondate su elementi concreti e verificabili.
La libertà di manifestazione non può essere sacrificata sulla base di timori generici o di valutazioni meramente speculative.
In una società democratica, il pluralismo delle idee e il diritto di esprimere dissenso rappresentano valori che meritano una tutela particolarmente intensa.
Le autorità pubbliche hanno il dovere di facilitare l’esercizio della libertà di riunione e non soltanto quello di prevenirne i possibili inconvenienti.
Con la sentenza CASE OF SERBIAN-CHINESE FRIENDSHIP SOCIETY FDH v. SERBIA, la Corte EDU ha ribadito che il divieto di una manifestazione pacifica può essere giustificato soltanto da rischi reali e adeguatamente dimostrati.
La decisione conferma inoltre che il diritto a un ricorso effettivo richiede una tutela tempestiva e concreta. Un rimedio che interviene quando la lesione si è ormai consumata non soddisfa gli standard richiesti dalla Convenzione.
La pronuncia rappresenta un importante richiamo per tutti gli Stati europei: la tutela dell’ordine pubblico non può trasformarsi in uno strumento per comprimere il diritto dei cittadini e delle associazioni di manifestare pacificamente le proprie opinioni.




