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Avvocato Massimo Ferrante

Suicidio assistito, il Veneto cambia le regole: chi può richiederlo e cosa succede adesso

Il tema del suicidio medicalmente assistito in Italia torna al centro del dibattito giuridico e politico.

Con la legge regionale n. 17 dell’8 settembre 2026, il Veneto ha disciplinato le procedure per l’assistenza sanitaria regionale alle persone che chiedono di accedere al suicidio medicalmente assistito.

Si tratta di una novità particolarmente importante, ma che deve essere interpretata correttamente.

La Regione, infatti, non ha introdotto autonomamente un generale diritto al suicidio assistito né ha legalizzato l’eutanasia. La legge interviene principalmente sul piano sanitario e procedurale, organizzando il percorso attraverso il quale vengono verificate le condizioni di accesso e individuate le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.

Per comprendere cosa cambia davvero è quindi necessario partire dalla distinzione tra eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione dei trattamenti sanitari, nonché dal ruolo assunto negli ultimi anni dalla Corte costituzionale.

Cosa prevede la nuova legge del Veneto sul suicidio medicalmente assistito

La legge regionale Veneto n. 17/2026 disciplina le procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.

L’obiettivo è organizzare il percorso sanitario per le persone che si trovino nelle condizioni previste dall’ordinamento per chiedere l’accesso alla procedura.

Uno dei punti centrali riguarda l’istituzione, presso ogni Azienda ULSS, di una Commissione medica multidisciplinare permanente.

Alla Commissione spetta il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e di individuare le modalità di attuazione della procedura.

La legge prevede inoltre il coinvolgimento del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente.

Suicidio assistito ed eutanasia non sono la stessa cosa

Nel dibattito pubblico le espressioni “eutanasia”, “morte assistita” e “suicidio assistito” vengono spesso utilizzate come sinonimi.

Giuridicamente, però, è importante distinguerle.

Nel suicidio medicalmente assistito l’atto finale che provoca la morte viene compiuto dalla stessa persona interessata attraverso l’autosomministrazione.

La legge veneta mantiene espressamente fermo proprio il principio dell’autosomministrazione.

L’eutanasia attiva, invece, presuppone l’intervento di un soggetto terzo che somministra direttamente il farmaco destinato a provocare la morte.

La nuova disciplina regionale riguarda il suicidio medicalmente assistito e non introduce una legalizzazione generale dell’eutanasia.

Quali sono le condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito?

Il quadro giuridico italiano nasce principalmente dalla fondamentale sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, intervenuta sull’articolo 580 del codice penale in materia di aiuto al suicidio.

La disciplina regionale veneta si colloca espressamente nel quadro derivante da questa pronuncia.

La persona deve trovarsi nelle condizioni individuate dall’ordinamento per l’accesso al suicidio medicalmente assistito.

In estrema sintesi, il quadro delineato dalla Corte riguarda una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e dipendente da trattamenti di sostegno vitale.

La presenza di questi presupposti deve essere verificata nell’ambito della procedura prevista.

Chi verifica i requisiti?

La legge attribuisce un ruolo centrale alle Aziende ULSS.

Ogni Azienda deve istituire una Commissione medica multidisciplinare permanente, incaricata di verificare la presenza delle condizioni necessarie.

Non è quindi sufficiente la semplice richiesta dell’interessato.

È necessario un procedimento sanitario nel quale vengono valutate concretamente le condizioni della persona.

Se la Commissione ritiene che i requisiti non sussistano, deve comunicare all’interessato il mancato accoglimento della richiesta fornendo un’adeguata motivazione.

La persona può inoltre chiedere una nuova valutazione qualora il proprio quadro clinico muti.

Che ruolo ha il Comitato etico?

Il procedimento non coinvolge esclusivamente la Commissione medica.

Per l’individuazione delle modalità di attuazione è previsto anche il parere del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente.

La presenza di diversi soggetti all’interno del procedimento risponde alla particolare delicatezza della decisione e alla necessità di verificare sia le condizioni cliniche sia gli aspetti etici connessi alla richiesta.

Prima del suicidio assistito devono essere proposte le cure palliative

Uno degli aspetti più significativi della nuova legge riguarda le cure palliative.

Quando la persona che presenta la richiesta non sta già ricevendo cure palliative, deve essere informata della possibilità di accedervi.

Se decide di avvalersene, la legge prevede che tali cure vengano garantite con priorità assoluta.

Questo passaggio è particolarmente importante.

La scelta della persona deve essere consapevole e deve maturare conoscendo concretamente le alternative disponibili per il controllo del dolore e delle sofferenze.

È previsto anche il sostegno psicologico

La disciplina prevede inoltre che, a chi ne faccia richiesta, venga offerta la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico.

La finalità è permettere alla persona di valutare pienamente e consapevolmente le alternative al suicidio medicalmente assistito, comprese le cure palliative e gli strumenti terapeutici, assistenziali e psicologici disponibili.

Non si tratta quindi soltanto di verificare burocraticamente la presenza di determinati requisiti.

Il percorso deve consentire al paziente di assumere una decisione libera e informata.

Come avviene il suicidio medicalmente assistito?

Qualora vengano accertate le condizioni richieste, la Commissione individua le modalità di attuazione.

La legge stabilisce che la persona debba poter procedere attraverso autosomministrazione, utilizzando una metodica e un farmaco individuati in modo da garantire una fine della vita il più possibile dignitosa e indolore.

È previsto il previo parere del Comitato etico competente.

L’assistenza può essere prestata dal personale sanitario dell’Azienda territorialmente competente o, in subordine, da personale di altre Aziende del servizio sanitario regionale che abbia manifestato volontariamente la propria disponibilità.

Quanto tempo può durare la procedura?

Un altro punto particolarmente delicato riguarda i tempi.

La legge stabilisce che l’intero procedimento, dalla verifica delle condizioni fino all’attuazione del suicidio medicalmente assistito, debba svolgersi senza ingiustificati ritardi.

La tempistica deve comunque essere compatibile con le condizioni cliniche e con le esigenze della persona che ha presentato la richiesta.

La previsione è significativa perché, quando si parla di persone affette da patologie irreversibili e da sofferenze considerate intollerabili, il fattore temporale può diventare esso stesso un elemento essenziale della tutela.

Il suicidio medicalmente assistito è gratuito?

La legge regionale stabilisce il regime di gratuità delle attività comprese nel percorso.

Le verifiche e l’assistenza contemplate dalla disciplina sono quindi assicurate gratuitamente alle persone che ne abbiano fatto richiesta e che rientrino nel percorso previsto.

Il Veneto ha legalizzato il suicidio assistito?

No, almeno non nel senso in cui questa espressione potrebbe essere comunemente interpretata.

Questo è probabilmente il punto più importante per comprendere correttamente la novità.

La stessa relazione alla legge sottolinea che la Regione non introduce il suicidio medicalmente assistito, non avendo il potere di definire autonomamente la disciplina penale della materia.

La legge regionale interviene invece sulle procedure sanitarie attraverso le quali viene gestita una richiesta nell’ambito del quadro giuridico derivante dalla giurisprudenza costituzionale.

La disciplina generale della materia resta una questione di competenza statale.

Cosa ha stabilito la Corte costituzionale sul suicidio assistito?

Il passaggio fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale.

La Consulta è intervenuta sull’articolo 580 del codice penale, che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio, individuando uno specifico perimetro nel quale l’aiuto prestato non è punibile quando ricorrono determinate condizioni.

Negli anni successivi la Corte è tornata più volte sulla materia, contribuendo a precisare la portata dei requisiti.

Il risultato è un quadro nel quale il suicidio medicalmente assistito in Italia non deriva ancora da una disciplina legislativa nazionale organica, ma è stato in larga parte costruito attraverso gli interventi della Corte costituzionale.

La sentenza n. 152 del 2026 della Corte costituzionale

Il quadro si è ulteriormente arricchito nel 2026.

Con la sentenza n. 152 del 2026, la Corte costituzionale è tornata sull’articolo 580 del codice penale e, in particolare, sul requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate con riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione.

Ha inoltre ribadito un principio particolarmente importante: dal punto di vista costituzionale non può esservi una distinzione tra il paziente già sottoposto a un trattamento di sostegno vitale, che può chiederne l’interruzione, e il paziente che avrebbe bisogno dell’attivazione di quel trattamento per sopravvivere ma sceglie legittimamente di rifiutarlo.

Il dibattito sui confini del requisito del sostegno vitale, quindi, rimane uno dei nodi centrali della materia.

Esiste una legge nazionale sulla morte medicalmente assistita?

Al momento non esiste ancora una disciplina nazionale organica definitivamente approvata dal Parlamento che regoli complessivamente la morte medicalmente assistita.

In Parlamento sono stati presentati diversi disegni di legge.

L’iter legislativo nazionale è quindi fondamentale perché è al legislatore statale che spetta definire organicamente la materia, comprese le condizioni, le garanzie e gli eventuali limiti dell’accesso.

La stessa legge veneta si inserisce in questo scenario e disciplina essenzialmente gli aspetti sanitari e procedurali regionali.

Qual è la differenza con le DAT?

Un ulteriore istituto da non confondere con il suicidio medicalmente assistito è rappresentato dalle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Le DAT, disciplinate dalla legge n. 219 del 2017, consentono alla persona di esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari per l’eventualità in cui, in futuro, non sia più in grado di autodeterminarsi.

Il consenso informato e il diritto di rifiutare o interrompere determinati trattamenti sanitari appartengono quindi a un quadro giuridico distinto rispetto al suicidio medicalmente assistito.

Fine vita in Italia: cosa cambia davvero dopo la legge del Veneto?

La legge veneta rappresenta un passaggio significativo soprattutto perché cerca di trasformare principi elaborati in sede costituzionale in un procedimento sanitario concretamente organizzato.

Commissioni multidisciplinari, comitati etici, cure palliative, sostegno psicologico, gratuità e tempi compatibili con le condizioni cliniche diventano elementi espressamente regolati.

Rimane però aperta la questione principale: l’Italia continua ad avere bisogno di una disciplina statale capace di definire organicamente una materia nella quale entrano in gioco contemporaneamente il diritto alla vita, l’autodeterminazione terapeutica, la dignità della persona, la tutela dei soggetti vulnerabili e gli obblighi del Servizio sanitario.

Suicidio medicalmente assistito: il confine tra autodeterminazione e tutela della vita

Il dibattito sul fine vita non può essere ridotto alla contrapposizione tra chi è “favorevole” e chi è “contrario”.

Dal punto di vista giuridico, la questione è molto più complessa.

Occorre stabilire fino a che punto possa estendersi l’autodeterminazione della persona, quali garanzie debbano proteggere chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità, quale ruolo debbano assumere medici e strutture sanitarie e quali alternative debbano essere concretamente garantite prima che una scelta diventi definitiva.

La nuova legge del Veneto non chiude questo dibattito.

Al contrario, lo rende ancora più attuale.

Il prossimo passaggio decisivo sarà capire se e come il Parlamento italiano arriverà a una disciplina nazionale della morte medicalmente assistita, superando un quadro che, fino ad oggi, è stato costruito soprattutto attraverso le pronunce della Corte Costituzionale 

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