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Avvocato Massimo Ferrante

Testimoni di Geova discriminati? La Corte EDU condanna l’Italia per la mancata intesa con lo Stato

A cura dell’Avv. Fernando Pinto

La AFFAIRE CONGRÉGATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH c. ITALIE rappresenta una delle più importanti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa e divieto di discriminazione.

La CORTE EDU ha infatti accertato che l’Italia ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo a causa del trattamento riservato alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova durante il lungo percorso finalizzato alla conclusione di un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

La decisione assume un valore che va oltre il singolo caso. Essa affronta infatti il delicato rapporto tra Stato e confessioni religiose e riafferma il principio secondo cui tutte le comunità religiose devono poter beneficiare di un trattamento equo, imparziale e non discriminatorio.

I fatti all’origine della controversia

La vicenda trae origine dal procedimento avviato dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova per ottenere la stipula di un’intesa con lo Stato italiano.

L’articolo 8 della Costituzione prevede che le confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica possano disciplinare i propri rapporti con lo Stato mediante specifiche intese approvate dal Parlamento.

Tali accordi consentono alle confessioni religiose di accedere a una serie di benefici giuridici e fiscali. Tra questi assume particolare rilevanza la partecipazione al sistema dell’otto per mille.

La Congregazione dei Testimoni di Geova aveva intrapreso da tempo il percorso istituzionale necessario per ottenere il riconoscimento previsto dall’ordinamento italiano.

Tuttavia, secondo i ricorrenti, il procedimento aveva subito ritardi ingiustificati e trattamenti differenti rispetto a quelli riservati ad altre confessioni religiose che avevano ottenuto più rapidamente la conclusione dell’intesa.

Proprio questa disparità di trattamento ha dato origine al ricorso davanti alla Corte di Strasburgo.

Il quadro normativo: articoli 9 e 14 della Convenzione

La sentenza Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia ruota principalmente attorno a due disposizioni fondamentali della Convenzione.

La prima è l’articolo 9, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione.

La seconda è l’articolo 14, che vieta ogni forma di discriminazione nell’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Secondo la giurisprudenza consolidata della CORTE EDU, una differenza di trattamento può essere giustificata soltanto quando esista una ragione oggettiva e ragionevole.

In assenza di una giustificazione adeguata, la diversità di trattamento diventa discriminatoria.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che lo Stato italiano non abbia fornito motivazioni sufficienti per spiegare il diverso trattamento riservato ai Testimoni di Geova.

La posizione della Corte EDU

La Corte di Strasburgo ha ricordato che il pluralismo religioso costituisce uno dei pilastri fondamentali di una società democratica.

La libertà religiosa non si limita al diritto individuale di professare una fede.

Essa comprende anche il diritto delle comunità religiose di organizzarsi liberamente e di ottenere il riconoscimento giuridico previsto dalla normativa nazionale.

La CORTE EDU ha evidenziato che gli Stati dispongono certamente di un margine di apprezzamento nell’organizzazione dei rapporti con le confessioni religiose.

Tale discrezionalità, però, non può tradursi in trattamenti arbitrari o discriminatori.

Quando una confessione religiosa si trova in una situazione comparabile a quella di altre comunità che hanno già ottenuto determinati benefici, lo Stato deve spiegare in modo convincente le ragioni di un eventuale trattamento differenziato.

Nel caso italiano, la Corte ha ritenuto che tale spiegazione non sia stata fornita.

Perché è stata accertata la discriminazione

Il punto centrale della decisione riguarda proprio il carattere discriminatorio del comportamento statale.

La Corte ha osservato che altre confessioni religiose avevano concluso accordi con lo Stato in tempi significativamente più brevi.

I Testimoni di Geova, invece, avevano dovuto affrontare un iter molto più lungo e complesso.

Secondo i giudici europei, il Governo non è riuscito a dimostrare che tale differenza fosse fondata su elementi obiettivi e ragionevoli.

L’assenza di una motivazione adeguata ha portato la CORTE EDU a ritenere integrata una violazione dell’articolo 14 della Convenzione, letto congiuntamente all’articolo 9.

In altre parole, la libertà religiosa dei ricorrenti è stata compromessa attraverso un trattamento discriminatorio.

Il ruolo dell’otto per mille

Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguarda il sistema dell’otto per mille.

L’accesso a questo meccanismo rappresenta una conseguenza particolarmente importante della conclusione di un’intesa con lo Stato.

La possibilità di beneficiare dell’otto per mille incide infatti sulle risorse economiche disponibili per le attività religiose, assistenziali e sociali delle confessioni interessate.

La Corte non ha affermato che ogni comunità religiosa abbia automaticamente diritto all’otto per mille.

Ha però sottolineato che lo Stato non può creare ostacoli discriminatori nell’accesso alle procedure che consentono di ottenere tale beneficio.

Le conseguenze della sentenza per l’Italia

La sentenza Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia produce effetti che vanno oltre il caso concreto.

Essa costituisce un importante richiamo per tutte le istituzioni nazionali.

Lo Stato dovrà infatti garantire che i procedimenti relativi alle intese con le confessioni religiose si svolgano nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e non discriminazione.

La decisione potrebbe inoltre influenzare future controversie riguardanti altre comunità religiose che ritengano di aver subito trattamenti differenziati.

La Corte ha infatti ribadito un principio destinato ad avere portata generale: il pluralismo religioso deve essere effettivo e non soltanto formale.

Il significato della sentenza per la giurisprudenza europea

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della Corte europea volto a garantire la neutralità dello Stato in materia religiosa.

Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, le autorità pubbliche non possono favorire o sfavorire determinate confessioni senza una ragione particolarmente forte e convincente.

Lo Stato deve mantenere una posizione di neutralità e imparzialità.

Questo principio è essenziale per assicurare la convivenza pacifica tra le diverse comunità religiose presenti in una società democratica.

La sentenza rappresenta quindi un ulteriore tassello nella costruzione di una tutela sempre più ampia della libertà religiosa in Europa.

La sentenza Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia conferma il ruolo centrale della CORTE EDU nella protezione dei diritti fondamentali.

La Corte ha ricordato che la libertà religiosa non può essere limitata attraverso trattamenti discriminatori o differenze di trattamento prive di una giustificazione oggettiva.

Il principio di uguaglianza impone che tutte le confessioni religiose siano valutate secondo criteri trasparenti, coerenti e non arbitrari.

La decisione costituisce pertanto un importante precedente per il sistema italiano e per tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Essa rafforza il pluralismo religioso e riafferma che la tutela dei diritti fondamentali rappresenta uno degli elementi essenziali di ogni autentica democrazia.

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